Equo compenso: il ribasso può comportare automaticamente l’esclusione?

Equo compenso: il ribasso può comportare automaticamente l’esclusione?

La valutazione deve essere condotta nell’ambito della verifica di anomalia, tenendo conto delle regole fissate dalla lex specialis e della concreta struttura economica dell’offerta

Con la sentenza 22 luglio 2026, n. 1382, il TAR Campania, Salerno ha respinto il ricorso contro l’aggiudicazione di un appalto integrato, chiarendo che un ribasso sul compenso previsto per la progettazione esecutiva non viola automaticamente il principio dell’equo compenso né può costituire, di per sé, una causa automatica di esclusione.

La risposta è negativa ogni qualvolta la documentazione di gara non stabilisce espressamente la non ribassabilità del corrispettivo e il ricorrente non dimostra, con elementi concreti, l’insostenibilità economica dell’offerta.

La valutazione deve essere condotta nell’ambito della verifica di anomalia, tenendo conto delle regole fissate dalla lex specialis e della concreta struttura economica dell’offerta.

Nel sostenere questa conclusione, il TAR richiama espressamente il precedente del Consiglio di Stato, Sezione V, 3 febbraio 2025, n. 844.

Il caso: un ribasso del 52% sul compenso di progettazione

Il Comune aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento degli interventi destinati alla cura degli spazi pubblici e al miglioramento della sicurezza e della vivibilità urbana.

L’appalto, di importo complessivo pari a 691.252,46 euro, comprendeva:

671.000 euro per l’esecuzione dei lavori;
20.252,46 euro per la progettazione esecutiva.

La procedura aveva quindi natura di appalto integrato, con affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori, e prevedeva il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’aggiudicataria aveva ottenuto 84,950 punti, superando di un solo punto la seconda classificata. Quest’ultima aveva impugnato l’esito della gara sostenendo, attraverso undici motivi di ricorso, che l’offerta vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa o ricevere un punteggio inferiore.

Tra le contestazioni figuravano l’inadeguatezza della garanzia provvisoria, la genericità del contratto di avvalimento, la carenza dei requisiti del coordinatore per la sicurezza, l’indeterminatezza di alcune migliorie e la violazione delle regole sull’equo compenso.

La censura più rilevante riguardava l’offerta economica relativa alla progettazione esecutiva.

La stazione appaltante aveva quantificato il compenso professionale in 20.252,46 euro, oltre oneri e IVA. L’aggiudicataria aveva applicato a tale componente un ribasso del 52%.

Secondo la ricorrente, il ribasso avrebbe violato:

la Legge 49/2023 sull’equo compenso;
l’art. 41 del D.Lgs. 36/2023;
l’Allegato I.13 al Codice dei contratti;
il sistema introdotto dal Correttivo, basato su una quota fissa del 65% e una quota del 35% soggetta al confronto concorrenziale;
il limite del 20% previsto per gli affidamenti diretti sotto soglia.

La percentuale offerta avrebbe quindi dovuto comportare l’esclusione dell’aggiudicataria.

La decisione del TAR Campania

Il TAR ha respinto la censura.

Il Collegio ha innanzitutto affermato che l’eventuale violazione del principio dell’equo compenso non determina automaticamente l’esclusione del concorrente.

Le cause di esclusione devono essere tassative e non possono essere ricavate genericamente dalla Legge 49/2023, soprattutto quando la documentazione di gara non contiene una specifica clausola che stabilisca la non ribassabilità del compenso o colleghi al superamento di un determinato limite una conseguenza espulsiva.

Il TAR non accerta se il ribasso del 52% abbia effettivamente eroso la quota fissa del 65%. Respinge il motivo su un piano diverso, affermando che l’eventuale violazione dell’equo compenso non comporta automaticamente l’esclusione.

Secondo il Tribunale, il sistema dei contratti pubblici presenta una propria disciplina in materia di corrispettivi professionali, concorrenza e sostenibilità delle offerte. La Legge 49/2023 non può quindi integrare automaticamente la lex specialis introducendo una causa di esclusione non espressamente prevista.

La congruità del compenso deve essere valutata, piuttosto, nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

In tale sede la stazione appaltante deve verificare se l’offerta sia:

seria;
sostenibile;
attendibile;
concretamente eseguibile;
compatibile con la qualità delle prestazioni richieste.

Nel caso esaminato, inoltre, la ricorrente si era limitata a richiamare la percentuale del 52%, senza indicare specifici elementi capaci di dimostrare che il compenso residuo fosse insufficiente a remunerare la progettazione o rendesse inattendibile l’intera offerta.

Il rigetto della censura dipende quindi non soltanto dall’assenza di una clausola di non ribassabilità, ma anche dalla genericità delle contestazioni formulate.

Il passaggio centrale della motivazione si fonda sulle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 3 febbraio 2025, n. 844.

Palazzo Spada ha distinto i due sistemi normativi:

la Legge 49/2023 disciplina l’equo compenso nei rapporti professionali aventi a oggetto prestazioni d’opera intellettuale;
il Codice dei contratti pubblici contiene un apparato autonomo per la determinazione dei corrispettivi, la competizione economica e il controllo sulla sostenibilità delle offerte.

Secondo il Consiglio di Stato, il valore tutelato dalla legge sull’equo compenso è recepito nel settore degli appalti attraverso le regole proprie del D.Lgs. 36/2023. Non è pertanto necessaria un’eterointegrazione automatica della disciplina di gara mediante la Legge 49/2023.

La sentenza n. 844/2025 ha chiarito, in particolare, che:

i corrispettivi determinati secondo i parametri ministeriali servono a individuare l’importo da porre a base di gara;
la Legge 49/2023 non trova diretta e generale applicazione a tutti gli affidamenti pubblici;
l’equo compenso resta un principio generale per le prestazioni d’opera intellettuale;
la verifica dell’adeguatezza economica dell’offerta è affidata alla disciplina dell’anomalia prevista dall’art. 110 del Codice;
la stazione appaltante può introdurre specifiche clausole di non ribassabilità, che diventano vincolanti per i concorrenti.

I nuovi commi 15-bis e 15-quater dell’art. 41 rappresentano, secondo il Consiglio di Stato, regole applicative di dettaglio del principio dell’equo compenso nel settore dei contratti pubblici.

Il TAR Campania applica direttamente questa impostazione al caso del Comune di Maiori: poiché il disciplinare non conteneva un’espressa clausola restrittiva e la ricorrente non aveva dimostrato concretamente l’insostenibilità del compenso, il ribasso del 52% non poteva determinare automaticamente l’esclusione.

La sentenza n. 1382/2026 non introduce quindi un orientamento isolato, ma si colloca nel solco tracciato dal Consiglio di Stato.

Il ragionamento può essere sintetizzato in tre passaggi:

il Codice dei contratti pubblici costituisce la disciplina speciale di riferimento per le gare;
la Legge 49/2023 non introduce automaticamente una causa di esclusione nelle procedure pubbliche;
la concreta tutela dell’equo compenso passa attraverso le regole del Codice, le clausole della lex specialis e la verifica di anomalia.

Questo non significa che la stazione appaltante possa ignorare l’equo compenso. Significa, invece, che il principio deve essere applicato secondo gli strumenti previsti dalla disciplina degli appalti pubblici.

La sentenza non stabilisce che un ribasso del 52% sul compenso professionale sia sempre legittimo.

Il principio affermato è più circoscritto: il dato percentuale, considerato isolatamente, non è sufficiente a determinare l’esclusione.

Per contestare efficacemente il ribasso occorre dimostrare che la riduzione:

viola una specifica disposizione della lex specialis;
incide sulla quota dichiarata fissa e non ribassabile;
rende impossibile remunerare adeguatamente i professionisti;
trasferisce spese generali, costi o utile sulla parte destinata ai compensi;
compromette la serietà e l’affidabilità dell’offerta.

La decisione deve essere letta insieme agli orientamenti secondo cui, quando la stazione appaltante stabilisce espressamente un importo non ribassabile, tale importo non può essere eroso neppure indirettamente attraverso giustificativi economici o artifici contabili.

In questa prospettiva, la sentenza del Consiglio di Stato n. 844/2025 non elimina la tutela del professionista: individua piuttosto nel Codice, nella disciplina di gara e nella verifica di anomalia gli strumenti attraverso cui tale tutela deve essere concretamente assicurata.

Approfondimenti

Per approfondire il funzionamento della quota fissa del 65%, della componente ribassabile del 35% e il rapporto tra equo compenso e concorrenza nelle gare di progettazione, consulta la guida BibLus: Equo compenso nei servizi di progettazione: cosa dice il Codice Appalti.

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