Revisione prezzi in proroga: quando spetta all’appaltatore?
La clausola revisionale continua a operare quando viene differita soltanto la scadenza del contratto. Il rinnovo, invece, comporta una nuova negoziazione
La prosecuzione di un appalto oltre la scadenza originaria non esclude automaticamente la revisione prezzi. Occorre verificare se le parti abbiano disposto una semplice proroga del rapporto esistente oppure abbiano concluso, anche sostanzialmente, un nuovo accordo.
Con la sentenza n. 5963/2026, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’applicabilità della revisione durante le proroghe annuali di un contratto di servizi, perché il rapporto era rimasto regolato dalla fonte originaria.
In concreto, la revisione prezzi spetta all’appaltatore quando la prosecuzione del rapporto costituisce una vera proroga: viene cioè differita soltanto la scadenza, mentre il contratto continua a essere regolato dalla fonte originaria e dalle medesime condizioni essenziali. Non opera invece automaticamente in caso di rinnovo, perché il rinnovo presuppone una nuova negoziazione tra le parti. Il riconoscimento resta comunque subordinato all’istruttoria del RUP e al rispetto delle condizioni previste dal contratto.
Il caso
Un raggruppamento temporaneo di imprese aveva ottenuto l’affidamento di servizi di pulizia e multiservizi presso strutture sanitarie per il periodo ottobre 2012-settembre 2018. Prima della scadenza, l’amministrazione aveva chiesto all’affidatario di continuare le prestazioni in attesa della conclusione della nuova gara Consip. Il rapporto era stato poi prorogato annualmente.
Nel gennaio 2022 l’impresa aveva richiesto la revisione dei prezzi prevista dall’art. 4 del capitolato, richiamando l’incremento dell’indice ISTAT FOI. La stazione appaltante aveva respinto l’istanza, sostenendo che la revisione potesse essere riconosciuta soltanto per le proroghe «previste ab origine negli atti di gara».
Il TAR Veneto aveva confermato il diniego, ritenendo che le prosecuzioni annuali costituissero periodici rinnovi, caratterizzati da nuove manifestazioni di volontà negoziale.
I motivi dell’appello
L’impresa contestava la qualificazione accolta dal TAR. Secondo l’appellante, le parti avevano concordato esclusivamente il differimento della scadenza del servizio, senza modificare le condizioni essenziali del contratto. A dimostrazione della natura temporanea della prosecuzione, ogni atto prevedeva la cessazione anticipata del rapporto in caso di aggiudicazione della nuova gara.
L’impresa richiamava, inoltre, la funzione della revisione prezzi, posta a tutela dell’equilibrio economico del contratto, particolarmente esposto durante una prosecuzione prolungata oltre la durata originaria.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, attribuendo rilievo decisivo al contenuto degli atti adottati dall’amministrazione.
Le richieste di prosecuzione erano state espressamente definite «richiesta di disponibilità a proroga contrattuale» ed erano accompagnate dalla clausola risolutiva collegata alla conclusione della procedura Consip. Anche le deliberazioni direttoriali adottate dal 2018 al 2021 disponevano «di prorogare (…) con riserva di risoluzione anticipata».
Alla luce di tali elementi, il Collegio afferma che:
«i segmenti contrattuali protrattisi sino all’attualità non possono che configurare proroghe contrattuali pattuite concordemente dalle parti e non già rinnovi, rinegoziazioni ex novo o financo “procedure ponte”».
Non assume rilievo decisivo il fatto che soltanto la prima proroga di 180 giorni fosse prevista nel contratto originario. Anche le successive prosecuzioni, concordate di volta in volta, restano proroghe quando si limitano a spostare la scadenza senza sostituire il rapporto con un nuovo contratto.
Proroga e rinnovo: la differenza
Accertata la natura delle prosecuzioni, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e della clausola contenuta nel capitolato. La sentenza richiama il principio secondo cui:
«la clausola di revisione dei prezzi opera in caso di mera proroga del contratto, e non anche di rinnovo del medesimo».
La ragione è chiara: la proroga «sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto», che continua a essere disciplinato dalla fonte originaria. Il rinnovo comporta invece «una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti» e un nuovo esercizio dell’autonomia contrattuale, incompatibile con l’applicazione immediata della precedente clausola revisionale.
Revisione riconosciuta soltanto dal 2022
L’accoglimento dell’appello non comporta il riconoscimento delle somme relative a tutte le annualità di proroga.
Il capitolato prevedeva che l’aggiornamento fosse richiesto entro 90 giorni dall’inizio di ogni nuovo periodo contrattuale. Poiché l’impresa aveva presentato l’istanza nel gennaio 2022, il compenso potrà essere valutato dal RUP «con esclusivo riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio 2022», mentre «non potrà retroagire al quadriennio precedente (2018-2021)».
Il limite temporale deriva quindi dalla specifica clausola contrattuale e non costituisce un generale divieto di retroattività.
Approfondimenti
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