Gara online, file non visibile: il TAR richiama la diligenza digitale

Gara online, file non visibile: il TAR richiama la diligenza digitale

Nelle gare telematiche, un file accessibile con zoom o scorrimento è conoscibile: il TAR dichiara tardivo il ricorso e nega la rimessione in termini ex art. 37

La controversia riguarda una procedura aperta di un Comune per l’affidamento, per 30 mesi, dei servizi cimiteriali. Una cooperativa ha contestato l’aggiudicazione, sostenendo, tra l’altro, che l’aggiudicataria non avesse effettuato il sopralluogo obbligatorio. Il relativo attestato era stato caricato sulla piattaforma telematica il 31 dicembre 2025, ma non compariva nella parte della schermata immediatamente visibile.

Solo riducendo lo zoom della pagina al 75%, oppure utilizzando la barra di scorrimento orizzontale, diventava percepibile la colonna contenente gli attestati di sopralluogo. Secondo la ricorrente, queste modalità di pubblicazione non rispettavano la normativa sull’accessibilità digitale e le Linee guida AgID, che recepiscono le Web Content Accessibility Guidelines. Il termine per impugnare non sarebbe quindi decorso dalla pubblicazione del documento.

I motivi del ricorso

Oltre al sopralluogo, la ricorrente contestava:

il ribasso applicato ai costi della manodopera;
lo scostamento dalle tabelle ministeriali;
l’indicazione degli oneri aziendali della sicurezza;
la sostenibilità economica delle ore aggiuntive offerte per un servizio navetta.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 1766/2026, ha dichiarato tardivo il motivo sul sopralluogo e respinto le altre contestazioni.

File non visibile: bastavano normali competenze digitali

Dall’istruttoria è emerso che la sezione dedicata all’accesso agli atti era stata sbloccata il 31 dicembre 2025 e che l’attestato di sopralluogo era regolarmente presente sulla piattaforma.

Il documento avrebbe quindi dovuto essere impugnato entro 30 giorni dalla pubblicazione. Per il TAR, la necessità di utilizzare lo scorrimento laterale o di ridurre lo zoom non rendeva il file inaccessibile. Si trattava di operazioni elementari, comprese nello “strumentario digitale comune e di base” richiesto ad un utente professionale.

Il principio di autoresponsabilità nelle gare telematiche opera, dunque, anche nella fase di consultazione dei documenti. L’operatore non deve limitarsi ad osservare la porzione di pagina inizialmente mostrata dal browser, ma deve utilizzare in modo appropriato le normali funzioni della schermata.

La sentenza afferma espressamente che:

“Rientra nella diligenza professionale richiesta all’operatore economico […] l’utilizzo della barra di scorrimento orizzontale o la parziale riduzione dello zoom”.

La non perfetta configurazione grafica dell’interfaccia non determina automaticamente l’invalidità della pubblicazione. Occorre verificare se la difficoltà sia superabile con comandi comuni o software standard. Nel caso concreto non esisteva un impedimento tecnico oggettivo, ma soltanto una modalità di visualizzazione che un utente con medie conoscenze informatiche poteva gestire.

Di conseguenza, il TAR ha escluso anche la rimessione in termini per errore scusabile: non ricorrevano né gravi impedimenti di fatto né oggettive incertezze giuridiche.

Congruità dell’offerta: il giudice non sostituisce il RUP

La sentenza conferma anche i limiti del sindacato giudiziale sulla verifica di anomalia.

Il giudizio di congruità costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Il giudice può censurarlo soltanto in presenza di manifesta illogicità, errori fattuali o macroscopica irragionevolezza. La verifica non deve cercare singole inesattezze isolate, ma stabilire se l’offerta sia complessivamente seria, attendibile e sostenibile.

Nel caso esaminato, lo scostamento tra il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante e quello offerto era pari a 5.412,80 euro, corrispondente allo 0,457%. Il TAR lo ha ritenuto non significativo, considerati l’importo e la durata dell’appalto.

Tabelle ministeriali: conta il minimo salariale

Le tabelle ministeriali dell’art. 41, comma 13, del Codice individuano il costo medio del lavoro, ma non costituiscono valori assolutamente inderogabili.

Lo scostamento non comporta l’esclusione automatica: rappresenta un possibile indice di anomalia e può essere giustificato mediante dati aziendali specifici.

È invece inderogabile il trattamento salariale minimo stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva dimostrato la violazione dei minimi salariali.

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