Micro-cantieri con amianto: quando è possibile il deposito temporaneo presso la sede dell’impresa?
Nei piccoli cantieri di bonifica, la sede dell’impresa può essere considerata luogo di produzione dei rifiuti? Ecco quando opera la fictio iuris prevista dal Testo Unico Ambientale
La gestione dei rifiuti contenenti amianto provenienti da piccoli interventi pone diversi problemi organizzativi. Nei micro-cantieri, infatti, i quantitativi prodotti possono essere troppo limitati per giustificare l’allestimento di un deposito presso ogni singolo luogo di intervento. Per le imprese può quindi essere necessario trasferire i rifiuti presso una propria sede, raggrupparli e avviarli successivamente a un impianto autorizzato.
Con un interpello ambientale n. 152469/2026, il MASE chiarisce che questa possibilità è ammessa quando l’attività rientra nelle ipotesi previste dall’art. 193, comma 19, del D.Lgs. 152/2006 e sono rispettate tutte le condizioni del deposito temporaneo. Se manca anche uno solo dei requisiti, il raggruppamento diventa stoccaggio e richiede un’autorizzazione.
Il chiarimento ministeriale riguarda specificamente il caso sottoposto dallo Sportello Amianto Nazionale, relativo a micro-cantieri multipli di bonifica di categoria 10 (amianto compatto). Le conclusioni non devono quindi essere automaticamente estese a differenti tipologie di bonifica o all’amianto friabile, per le quali occorre verificare la disciplina applicabile e le caratteristiche concrete dell’attività.
Quando i rifiuti possono essere raggruppati presso la sede dell’impresa
Lo Sportello Amianto Nazionale ha chiesto al Ministero di chiarire tre aspetti della gestione dei rifiuti contenenti amianto. Il primo quesito riguarda la possibilità di trasferire i rifiuti dal cantiere a una sede o unità locale del produttore, diversa dal luogo nel quale il rifiuto è stato materialmente generato, e di considerarne il raggruppamento come deposito temporaneo. In alternativa, la permanenza dei rifiuti presso la sede dovrebbe essere considerata deposito preliminare o messa in riserva e, quindi, un’attività di stoccaggio soggetta ad autorizzazione.
Il deposito temporaneo presso la sede è possibile, ma a determinate condizioni. Il Ministero ricorda innanzitutto che il deposito temporaneo prima della raccolta consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo di produzione, prima del loro trasporto verso un impianto di recupero o smaltimento. Quando sono rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, il deposito temporaneo non richiede un’autorizzazione da parte dell’autorità competente.
Il deposito temporaneo si distingue quindi dallo stoccaggio, che comprende il deposito preliminare e la messa in riserva e costituisce un’attività di gestione dei rifiuti soggetta ad autorizzazione.
Il deposito temporaneo, pur non essendo soggetto ad autorizzazione, deve essere realizzato nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa, tra le quali rientrano:
il raggruppamento dei rifiuti per categorie omogenee;
il rispetto dei limiti temporali e quantitativi per il successivo avvio a recupero o smaltimento;
le disposizioni tecniche relative ai rifiuti pericolosi;
gli obblighi di registrazione eventualmente applicabili;
il divieto di miscelazione.
Qui maggiori approfondimenti sul deposito temporaneo
Per stabilire se i rifiuti possano essere raggruppati presso la sede dell’impresa, il Ministero richiama l’art. 193, comma 19, del D.Lgs. 152/200 6 che prevede una fictio iuris sul luogo di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione. In particolare, la disposizione stabilisce che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili si considerano prodotti presso:
l’unità locale;
la sede;
il domicilio del soggetto che svolge l’attività.
Sebbene il rifiuto venga materialmente generato presso il cantiere, ai fini dell’applicazione della disciplina può essere considerato prodotto presso la sede dell’operatore, accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al formulario di identificazione (FIR). In presenza dei requisiti previsti dalla norma, è quindi possibile trasferire i rifiuti dal luogo dell’intervento alla sede dell’impresa e realizzare presso tale sede il deposito temporaneo prima della raccolta.
La possibilità di utilizzare la sede non dipende, quindi, soltanto dal fatto che il luogo sia nella disponibilità dell’impresa. Devono essere verificate sia la riconducibilità dei rifiuti alle attività indicate dall’art. 193, comma 19, sia la sussistenza delle condizioni previste per il deposito temporaneo dall’art. 185-bis.
Il MASE precisa che, se manca anche uno solo dei requisiti previsti dalle norme richiamate, il raggruppamento dei rifiuti deve essere qualificato come stoccaggio e, pertanto, è soggetto ad autorizzazione ai sensi della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
Come detto, per i quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito presso il singolo cantiere, l’art. 193, comma 19, consente di accompagnare il trasferimento verso la sede con un documento di trasporto, in alternativa al FIR.
Il DDT deve indicare:
il luogo di effettiva produzione;
la tipologia dei materiali;
la quantità;
il numero dei colli oppure una stima del peso o del volume;
il luogo di destinazione.
Devono sussistere sia la riconducibilità dell’attività alla fattispecie prevista dalla norma sia la presenza di quantitativi limitati che non giustifichino un deposito nel luogo dell’intervento.
Trasbordo o nuovo trasporto?
Un secondo quesito riguarda il cambio di mezzo e di trasportatore dopo l’arrivo del rifiuto presso un luogo nella disponibilità del produttore. È stato chiesto se l’operazione possa essere gestita come “trasbordo totale” nell’ambito dello stesso FIR o xFIR oppure se debba essere considerata una nuova fase di trasporto, accompagnata da un nuovo formulario.
Sul cambio di mezzo e di trasportatore, il MASE non fornisce una soluzione specifica per il caso dei micro-cantieri contenenti amianto.
Il Ministero richiama l’art. 193, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 e rinvia alle istruzioni per la compilazione del FIR contenute nell’Allegato 2 al D.D. 251/2023, nelle quali è descritto anche il caso d’uso relativo ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili disciplinato dall’art. 193, comma 19.
Il riscontro, pertanto, non chiarisce espressamente se il cambio di mezzo e di trasportatore presso la sede del produttore debba essere qualificato come trasbordo totale oppure come nuova fase di trasporto accompagnata da un secondo FIR. Per individuare la corretta modalità operativa occorre applicare le istruzioni di compilazione del formulario al caso concreto.
Come gestire le registrazioni RENTRI?
Il terzo quesito concerne le registrazioni di carico e scarico nel RENTRI quando il primo FIR viene chiuso presso la sede del produttore e il rifiuto viene successivamente avviato all’impianto con un nuovo FIR.
Per quanto riguarda la tracciabilità nel RENTRI e le registrazioni di carico e scarico, il Ministero rinvia alle “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti”, contenute nell’Allegato 1 al D.D. 251/2023. Il documento fornisce le indicazioni operative necessarie per effettuare correttamente le annotazioni.
Per tali situazioni è necessario valutare tutti gli elementi del singolo caso, che non sono stati portati a conoscenza del Ministero e che potrebbero non rientrare nelle sue competenze.
Approfondimenti
Per approfondire l’intero ciclo di gestione dei materiali di scarto prodotti nei cantieri, dalla classificazione alla documentazione necessaria, fino al recupero o allo smaltimento, leggi anche:
Rifiuti edili: guida completa per la corretta gestione
Deposito temporaneo di rifiuti nei cantieri edili: normativa e best practices
Formulario identificazione dei rifiuti (FIR): cos’è e come si compila per i rifiuti edili
RENTRi: obblighi, adempimenti e scadenze per le imprese edili
Nella gestione dei rifiuti, sono richiesti numerosi documenti. Per essere in linea con le disposizioni normative, ti consiglio di affidarti al software di modulistica, dichiarazioni e relazioni per l’edilizia che ti supporta nella compilazione dei modelli. Inoltre, per la corretta gestione della documentazione, potrebbe esserti di aiuto il software per la gestione documentale online, che ti consente di archiviare e conservare tutti i documenti in maniera da averli sempre a disposizione.
Fonte: Read More
