L’omessa dichiarazione dei procedimenti penali può giustificare l’esclusione?

L’omessa dichiarazione dei procedimenti penali può giustificare l’esclusione?

L’impresa che decide di partecipare ad una gara pubblica deve fornire tutte le informazioni utili alla PA, lo afferma la Corte di Cassazione

L’operatore economico deve comunicare le circostanze potenzialmente rilevanti per la verifica della propria affidabilità. L’omissione può integrare un grave illecito professionale quando impedisce alla stazione appaltante di compiere una valutazione consapevole.

Con l’ordinanza n. 22493/2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 7282/2025, che aveva ritenuto legittima l’esclusione di un operatore economico per l’omessa dichiarazione di procedimenti penali pendenti.

Il caso

La vicenda riguardava una gara indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di pulizia delle spiagge libere nel triennio 2024-2026. L’unica impresa partecipante era stata esclusa perché, nella domanda di partecipazione, non aveva dichiarato l’esistenza di procedimenti penali pendenti.

Il TAR Puglia-Lecce aveva respinto il ricorso dell’impresa, ritenendo che l’omissione potesse integrare un grave illecito professionale ai sensi degli articoli 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023.

La condotta era stata ricondotta, in particolare, all’articolo 98, comma 3, lettera b), relativo al tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato aveva successivamente confermato l’esclusione.

Il ricorso dell’impresa

Secondo l’operatore economico, il nuovo Codice dei contratti pubblici avrebbe introdotto un sistema tassativo delle cause di esclusione e delle fattispecie riconducibili al grave illecito professionale.

L’omessa dichiarazione di procedimenti penali non sarebbe espressamente prevista tra tali fattispecie, soprattutto quando i reati contestati non rientrano tra quelli indicati dall’articolo 98 del D.Lgs. 36/2023.

Il Consiglio di Stato avrebbe quindi creato una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle stabilite dal legislatore, invadendo la funzione legislativa.

La decisione della Cassazione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. La Cassazione ha chiarito che il Consiglio di Stato non ha creato una nuova norma, ma ha interpretato le disposizioni del Codice dei contratti secondo il loro coordinamento sistematico.

Il ragionamento del giudice amministrativo si fonda sul principio di buona fede, espressamente richiamato dall’articolo 5 del D.Lgs. 36/2023, e sugli obblighi informativi che caratterizzano la fase precedente alla stipulazione del contratto.

Secondo la pronuncia impugnata:

“l’omissione di informazioni che non possano consentire all’Amministrazione di valutare adeguatamente la scelta di contrarre o meno con un operatore economico” costituisce un comportamento contrario al principio di buona fede.

L’operatore deve quindi:

“fornire all’Amministrazione ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità”.

Gli obblighi informativi previsti dagli articoli 1337 e 1338 del codice civile comprendono anche gli elementi che possono assumere rilievo nella valutazione del grave illecito professionale.

La Cassazione ha ritenuto che questa ricostruzione rientrasse nell’ordinaria attività interpretativa del giudice amministrativo. Anche un’eventuale interpretazione estensiva o erronea della norma non costituirebbe, infatti, invasione del potere legislativo, ma un possibile errore interno alla giurisdizione, non sindacabile dalle Sezioni Unite.

Non ogni omissione determina automaticamente l’esclusione

La decisione non introduce un automatismo espulsivo per qualsiasi procedimento penale non dichiarato.

L’omissione deve essere valutata concretamente dalla stazione appaltante, che deve verificare:

la rilevanza dell’informazione non comunicata;
l’idoneità della condotta a incidere sull’integrità e sull’affidabilità dell’impresa;
la gravità dell’illecito;
la presenza di adeguati mezzi di prova;
le eventuali impugnazioni o misure adottate dall’operatore.

Il problema, quindi, non risiede esclusivamente nel procedimento penale, ma nella condotta dell’impresa che sottrae alla PA un elemento potenzialmente necessario per decidere se instaurare il rapporto contrattuale.

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