Autorizzazione End of Waste caso per caso: la nuova linea guida MASE

Autorizzazione End of Waste caso per caso: la nuova linea guida MASE

Criteri, prove e analisi di rischio per autorizzare l’End of Waste di rilevati, riempimenti, sottofondi stradali, piazzali e opere di consolidamento

Con il Decreto del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile 139/2026 il MASE ha approvato la relazione tecnica conclusiva sull’applicazione del D.M. 127/2024 sull’End of Waste per gli aggregati prodotti da rifiuti con codici EER non compresi nel D.M. 127/2024, ma destinati agli impieghi già previsti dall’Allegato 2 del decreto, come rilevati, riempimenti, sottofondi stradali, piazzali e opere di consolidamento.

Il documento costituisce una linea guida per le autorità competenti (Agenzie e di ISPRA) chiamate a rilasciare le autorizzazioni “caso per caso” ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 (Cessazione della qualifica di rifiuto); non amplia automaticamente l’elenco dei rifiuti ammessi e non modifica il D.M. 127/2024, ma definisce un percorso tecnico più uniforme e uno specifico procedimento autorizzativo per dimostrare che – sulla base delle caratteristiche del rifiuto, del processo di recupero e degli impieghi previsti per l’aggregato – l’utilizzo dell’aggregato non produca effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

Cosa si intende “Autorizzazione caso per caso End of waste”?

La definizione caso per caso è ammissibile solo in via residuale, qualora manchino criteri predefiniti sia a livello unionale che nazionale e le condizioni affinché i rifiuti cessino di essere considerati tali, a seguito di apposite procedure di riciclaggio e di recupero, richiedono che:

la sostanza o l’oggetto sia destinato ad essere utilizzato per scopi specifici;
esista un mercato o una domanda;
siano soddisfatti i requisiti tecnici per gli scopi specifici, nel rispetto della normativa e degli standard applicabili ai prodotti;
il relativo utilizzo non porterà ad impatti complessivi negativi sulla salute umana e sull’ambiente.

La possibilità di ricorrere all’autorizzazione caso per caso non può essere interpretata come uno strumento per aggirare il campo di applicazione del D.M. 127/2024.

La relazione chiarisce che, quando il MASE ha adottato criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto, tali criteri costituiscono un riferimento imprescindibile per le valutazioni relative ai flussi disciplinati, anche solo parzialmente, dal decreto.

Non è quindi consentito:

ampliare l’elenco dei codici EER attraverso la miscelazione di rifiuti ammessi e rifiuti esclusi;
disapplicare le condizioni stabilite dal D.M. 127/2024;
riconoscere caso per caso la cessazione della qualifica di un rifiuto espressamente escluso da una disciplina europea o nazionale di rango superiore.

Occorre distinguere, pertanto, tra il rifiuto semplicemente non regolamentato dal decreto e il rifiuto espressamente escluso. Nel primo caso può essere avviata una valutazione caso per caso; nel secondo l’esclusione non può essere superata mediante un’autorizzazione amministrativa.

Quando si applica la nuova linea guida?

Le linee guida forniscono indicazioni metodologiche applicative, con l’obiettivo di valutare la condizione sopradescritte (lett. d comma 1 art. 184 ter D.lgs. 152/2006) per flussi di materiali non ricompresi nel D.M. 127/2024, al fine di garantire l’uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

Il documento deve essere applicato quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

il rifiuto in ingresso ha un codice EER non incluso nella Tabella 1 (rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato) dell’Allegato 1 al D.M. 127/2024;
l’aggregato recuperato è destinato a uno degli usi previsti dall’Allegato 2 D.M. 127/2024 parametri da ricercare e valori limite.

Conseguentemente, l’utilizzo di tali rifiuti deve essere disciplinato attraverso un atto autorizzativo caso per caso nell’ambito del quale è previsto il parere vincolante di ISPRA o dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente territorialmente competente (ARPA, ARTA, APPA) (comma 3, art.184 ter del d.lgs. 152/2006).

In linea generale, l’approccio prevede un percorso di verifica dei requisiti di conformità dell’aggregato già previsti dal decreto e successive fasi di approfondimento analitico che si basano su una caratterizzazione del pericolo ambientale, attraverso una procedura integrata e ponderata chimica ed ecotossicologica, eventualmente seguita da una valutazione del rischio ambientale che considera gli scenari di utilizzo degli aggregati ragionevolmente più critici, qualora sia identificato un potenziale pericolo per le matrici ambientali.

Cosa deve dimostrare il proponente

Per il rilascio dell’autorizzazione End of Waste caso per caso devono essere individuate con precisione le tipologie di rifiuti ammesse al recupero. Il proponente è quindi tenuto a presentare una documentazione tecnica idonea a dimostrare sia la compatibilità dei rifiuti con il processo proposto, sia l’assenza di criticità rispetto agli impieghi previsti per gli aggregati ottenuti.

La caratterizzazione deve riguardare le proprietà chimiche, fisiche e merceologiche dei rifiuti, la presenza di eventuali contaminanti e il comportamento alla lisciviazione, con particolare attenzione ai flussi non compresi nella Tabella 1 dell’Allegato 1 al D.M. 127/2024. Oltre ai parametri già previsti dal decreto, devono essere ricercate anche le ulteriori sostanze pertinenti che potrebbero incidere sulla conformità dell’aggregato finale, assicurando al contempo che le procedure di accettazione, gestione e controllo dei rifiuti in ingresso rispettino quanto stabilito dalla lettera b) dell’Allegato 1 al medesimo decreto.

In attuazione della lettera b) dell’Allegato 1 al D.M. 127/2024, il produttore deve adottare una specifica procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso, integrata nel sistema di gestione ambientale per le organizzazioni registrate EMAS o certificate UNI EN ISO 14001. La procedura deve prevedere il controllo della documentazione, l’esame visivo del carico, la pesatura e la registrazione dei dati, nonché eventuali verifiche supplementari, anche analitiche, quando emergano dubbi sulla conformità.

I rifiuti possono essere accettati solo dopo esito positivo dei controlli, svolti da personale formato e periodicamente aggiornato. Devono inoltre essere garantite la separazione dei materiali estranei, la tracciabilità e rendicontazione delle non conformità, lo stoccaggio in aree dedicate dei rifiuti non conformi e la messa in riserva separata di quelli ammessi, evitando qualsiasi miscelazione o contaminazione accidentale durante deposito e movimentazione.

Cosa deve indicare il proponente nella caratterizzazione dei rifiuti

Ai fini dell’autorizzazione caso per caso, il proponente deve fornire un quadro tecnico completo dei rifiuti avviati al recupero e degli aggregati che intende produrre. La documentazione deve consentire all’autorità competente di verificare la compatibilità del materiale con il processo proposto, la correttezza degli impieghi finali e l’assenza di rischi non adeguatamente valutati per l’ambiente e la salute umana. In particolare:

origine e caratteristiche dei rifiuti;
processo di recupero;
contaminanti potenzialmente presenti;
caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche;
comportamento alla lisciviazione;
impieghi finali dell’aggregato;
possibili effetti sui recettori ambientali e sanitari.

Non è sufficiente verificare soltanto i parametri già indicati dal D.M. 127/2024. Devono essere ricercati anche ulteriori contaminanti pertinenti in funzione della provenienza del rifiuto e della destinazione d’uso.

Valutazione del rischio e verifica dell’aggregato recuperato

La valutazione del rischio sanitario e ambientale deve essere condotta secondo il principio della Reasonable Maximum Exposure (RME), assumendo inizialmente lo scenario più cautelativo, cioè l’impiego dell’aggregato in forma non legata per rilevati, riempimenti, sottofondi stradali, piazzali e opere di consolidamento. Questo scenario considera attivi sia i percorsi di esposizione umana sia la possibile migrazione dei contaminanti verso le acque sotterranee e superficiali. Scenari diversi possono essere valutati solo quando lo specifico utilizzo preveda effettive misure di confinamento o di interruzione dei percorsi di migrazione. Per i contaminanti organici non ricercati nei test di lisciviazione, la potenziale migrazione deve essere valutata direttamente a partire dalla matrice solida.

Il percorso decisionale parte dalla verifica dei limiti della Tabella 2 dell’Allegato 1 al D.M. 127/2024. Il superamento dei valori previsti per benzene, etilbenzene, stirene, toluene, xilene, organici aromatici, amianto, materiali galleggianti e frazioni estranee determina la non conformità dell’aggregato, che deve essere gestito come rifiuto. Per gli altri parametri, oppure in presenza di ulteriori contaminanti pertinenti, occorre invece procedere con la valutazione del rischio sanitario e ambientale. L’esito è favorevole solo se la valutazione della matrice solida risulta positiva e il rapporto di caratterizzazione del rischio per le acque superficiali, espresso come RCR = PECsw/PNECacq, è minore o uguale a 1.

Successivamente deve essere verificato l’eluato. Per gli aggregati destinati a impieghi non legati si applica la prova UNI EN 12457-2, mentre per gli impieghi esclusivamente legati si utilizzano le norme UNI EN 15863 o UNI CEN/TS 15864. Se i parametri della Tabella 3 e gli eventuali contaminanti aggiuntivi rispettano i limiti, l’aggregato soddisfa i requisiti ambientali per gli usi valutati. In caso contrario si procede alla valutazione del rischio sanitario dell’eluato e alla determinazione del pericolo ambientale integrato. Se l’indice HQamb è superiore a 2,4, l’aggregato deve essere sottoposto a una specifica valutazione di rischio anche con riferimento agli impieghi non legati.

La qualifica End of Waste può essere riconosciuta soltanto in caso di esito favorevole; diversamente, il materiale conserva la qualifica di rifiuto.

Approfondimenti

Il D.D. 139/2026 non amplia il campo di applicazione del D.M. 127/2024, ma definisce un percorso tecnico più chiaro per le autorizzazioni End of Waste caso per caso.

La qualifica dell’aggregato non dipende soltanto dal rispetto di valori tabellari. Deve essere dimostrata attraverso la combinazione di caratterizzazione, test di lisciviazione, valutazione sanitaria, prove ecotossicologiche e analisi degli scenari di utilizzo.

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