Responsabile tecnico gestione rifiuti: chi è e quando è obbligatorio

Responsabile tecnico gestione rifiuti: chi è e quando è obbligatorio

Il responsabile tecnico gestione rifiuti garantisce la corretta gestione dei rifiuti nelle imprese. Scopri compiti, requisiti e quando la nomina è obbligatoria

Il responsabile tecnico è la figura incaricata di assicurare una gestione dei rifiuti corretta ed efficiente, operando in modo continuo e concreto. Questo professionista possiede una profonda conoscenza del ciclo di gestione dei rifiuti, unendo competenze tecnico-scientifiche con quelle relative alla sicurezza sul lavoro e al rispetto delle normative vigenti. Il responsabile tecnico di gestione rifiuti ha bisogno di tenere sempre aggiornata la documentazione (obbligatoria e non) con il software professionale di modulistica, dichiarazioni e relazioni per l’edilizia sempre in linea con la normativa vigente.

Chi è il responsabile tecnico della gestione dei rifiuti?

Il responsabile tecnico è il soggetto incaricato di assicurare che l’impresa organizzi le attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa e delle prescrizioni contenute nell’iscrizione all’Albo. L’incarico deve essere svolto in modo effettivo e continuativo, non soltanto formale. L’articolo 12 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 attribuisce al responsabile tecnico il compito di «assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti» e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa. Lo stesso articolo precisa che il responsabile tecnico risponde dei compiti affidati e può essere anche un soggetto esterno all’organizzazione aziendale.

Il responsabile tecnico combina quindi:

competenze in materia di rifiuti e tutela ambientale;
conoscenza delle categorie dell’Albo;
capacità di valutare mezzi, attrezzature e procedure;
conoscenza della sicurezza sul lavoro;
controllo delle autorizzazioni dei soggetti coinvolti;
formazione e coordinamento del personale;
gestione delle situazioni di emergenza.

L’incarico può essere assunto dal titolare, dal legale rappresentante, da un dipendente oppure da un professionista esterno, purché possieda i requisiti richiesti per la categoria e la classe interessate.

Responsabile tecnico gestione rifiuti: normativa

La disciplina di base è contenuta negli articoli 12 e 13 del D.M. 120/2014 e dal 2 gennaio 2026 i requisiti e le verifiche sono regolati dalla Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025, mentre i compiti operativi restano definiti dalla Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019.

I riferimenti principali sono:

Fonte
Contenuto

D.Lgs. 152/2006, art. 212
Albo nazionale gestori ambientali e soggetti obbligati

D.M. 120/2014, artt. 12 e 13
Compiti, responsabilità, requisiti e formazione

Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019
Compiti generali e specifici

Deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020
Cessazione dell’incarico

Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025
Requisiti, verifiche, dispensa e allegati operativi

Responsabile tecnico gestione rifiuti: requisiti

Il responsabile tecnico deve possedere il titolo di studio, l’esperienza professionale e l’idoneità richiesti per la specifica categoria e classe. La combinazione esatta dei requisiti non è uguale per tutte le attività ed è indicata nell’Allegato A alla Deliberazione n. 6/2025.

I tre requisiti fondamentali previsti dall’articolo 12 del D.M. 120/2014 sono:

titolo di studio idoneo;
esperienza maturata nel settore pertinente;
idoneità ottenuta tramite verifica iniziale e mantenuta mediante aggiornamento.

La Deliberazione n. 6/2025 stabilisce requisiti minimi differenti in funzione della categoria e della classe:

per le categorie 1, 4 e 5, diploma, verifica ed eventuali anni di esperienza maturata nel settore del trasporto di rifiuti;
per la categoria 8, diploma o laurea, verifica e un’esperienza crescente nelle classi superiori e esperienza documentata maturata nello specifico settore dell’intermediazione e commercio o in attività inerenti la gestione dei rifiuti (la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti);
per la categoria 9, diploma o specifici titoli universitari, verifica ed anni di esperienza maturata nei settori di attività comprovati con idonee attestazioni di esecuzione di interventi di bonifica, rilasciate dal committente o dalla stazione appaltante, per importo complessivo pari ad almeno il 40% del limite inferiore della classe richiesta per l’iscrizione;
per la categoria 10, diploma o titoli universitari ammessi, verifica ed esperienza maturata nello specifico settore di attività distinta tra sottocategorie 10A e 10B .

L’Allegato A deve essere consultato per individuare la combinazione esatta applicabile alla classe richiesta.

Cosa si intende per esperienza maturata in settori di attività?

L’esperienza può essere acquisita come legale rappresentante, responsabile tecnico o direttore tecnico, dirigente o funzionario tecnico oppure come dipendente in affiancamento e l’attività deve riguardare il settore per il quale viene richiesta l’iscrizione all’Albo.

L’articolo 1 della Deliberazione n. 6/2025 riconosce l’esperienza maturata come:

legale rappresentante di un’impresa operante nel settore pertinente;
responsabile tecnico o direttore tecnico;
dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti al settore;
dipendente in affiancamento al responsabile tecnico.

Nel caso dell’affiancamento, l’impresa deve comunicare preventivamente alla Sezione competente l’inizio e la durata del periodo e tale comunicazione deve essere sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante, dal responsabile tecnico e dal dipendente utilizzando il modello dell’Allegato B.

Il periodo non dovrebbe, quindi, essere ricostruito soltanto a posteriori: la preventiva formalizzazione è essenziale perché l’esperienza possa essere valutata ai fini dei requisiti professionali.

Responsabile tecnico gestione rifiuti: verifiche di idoneità

L’idoneità necessaria per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico delle imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali si consegue mediante il superamento di una verifica iniziale e deve essere mantenuta attraverso verifiche periodiche di aggiornamento.

La verifica iniziale è composta dal modulo generale e, contestualmente, da almeno un modulo specialistico relativo alla categoria di interesse. Il soggetto già idoneo può sostenere ulteriori moduli specialistici e ciascun modulo aggiuntivo ha una propria validità quinquennale decorrente dalla data del relativo superamento.

La verifica di aggiornamento riguarda esclusivamente i moduli specialistici e può essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza. Quando viene superata in tale periodo, la nuova validità decorre dalla precedente scadenza quinquennale.

Alla scadenza dell’idoneità il responsabile tecnico dispone di 12 mesi per superare la verifica di aggiornamento e durante questo periodo, tuttavia, non può svolgere l’attività di responsabile tecnico fino al superamento della prova. Trascorsi inutilmente i dodici mesi, deve sostenere nuovamente la verifica iniziale.

Le materie oggetto delle verifiche sono riportate nell’Allegato C della deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025 e sono articolate nei seguenti moduli:

modulo generale, comune a tutte le categorie;
modulo specialistico per le categorie 1, 4 e 5, relative alla raccolta e al trasporto dei rifiuti;
modulo specialistico per la categoria 8, relativi all’intermediazione e commercio dei rifiuti e registrazioni amministrative in materia ambientale;
modulo specialistico per la categoria 9, relativa alla bonifica dei siti;
modulo specialistico per la categoria 10, relativa alla bonifica di beni e manufatti contenenti amianto.

Come vengono svolte le verifiche di idoneità?

Le verifiche di idoneità si svolgono mediante una prova scritta composta da 40 quiz a risposta multipla per ciascun modulo, con un tempo massimo di 60 minuti. La prova può essere organizzata in modalità cartacea oppure digitale, su computer o tablet messi a disposizione dalla Sezione competente.

Per ogni risposta esatta viene assegnato 1 punto, mentre una risposta errata comporta una penalizzazione di 0,50 punti; le risposte omesse non attribuiscono punteggio. Nella verifica iniziale il candidato deve superare contestualmente il modulo generale e almeno un modulo specialistico, conseguendo almeno 32 punti nel modulo obbligatorio (generale) per tutte le categorie e 34 nel modulo specialistico.

Per la verifica di aggiornamento, invece, è previsto il solo modulo specialistico, con una soglia minima di 28 punti e la domanda di iscrizione alla verifica deve essere inviata telematicamente nel periodo compreso tra 60 e 40 giorni prima della data fissata.

Per essere ammesso alle verifiche e per assumere l’incarico di responsabile tecnico, è necessario:

essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici che erano in carica alla data del 16 ottobre 2017. Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero è necessario essere in possesso del titolo di riconoscimento ottenuto tramite la procedura di equivalenza o equipollenza;
aver provveduto al versamento del contributo di euro novanta alla Camera di Commercio sede della Sezione regionale competente all’organizzazione della verifica.

È fatto obbligo per il candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda di iscrizione, mentre sono esonerati dal possesso del diploma i responsabili tecnici in carica alla data del 16 ottobre 2017.

Chi è dispensato dalle verifiche di idoneità?

Il legale rappresentante di un’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali può essere dispensato dalla verifica iniziale e dalle verifiche periodiche di aggiornamento previste per il responsabile tecnico, a condizione che abbia ricoperto tale carica presso la stessa impresa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività interessato dall’iscrizione.

Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La dispensa può riguardare i settori del trasporto dei rifiuti, dell’intermediazione e commercio dei rifiuti, della bonifica dei siti e della bonifica di beni contenenti amianto e la Sezione regionale o provinciale dell’Albo verifica il possesso del requisito temporale sulla base dei dati presenti nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio competente.

È importante precisare che la dispensa riguarda esclusivamente le verifiche di idoneità. Il legale rappresentante deve comunque possedere il titolo di studio e l’esperienza professionale richiesti dall’Allegato A della deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025, in relazione alla categoria e alla classe di iscrizione dell’impresa.

Il soggetto dispensato può svolgere il ruolo di responsabile tecnico soltanto per l’impresa di cui è legale rappresentante. La cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di legale rappresentante determina anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di idoneità tecnica collegata a tale regime. L’eventuale prosecuzione dell’attività come responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento entro 24 mesi dalla perdita della carica. Decorso tale termine, il soggetto deve superare la verifica iniziale.

La domanda di dispensa deve essere presentata alla Sezione regionale o provinciale competente utilizzando il modello contenuto nell’Allegato D. In caso di accoglimento, la Sezione rilascia il provvedimento conforme all’Allegato E; in caso di rigetto, adotta il provvedimento di diniego previsto dall’Allegato F.

Responsabile tecnico gestione rifiuti: quando è obbligatorio

Per le imprese che operano in attività che richiedono l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, la nomina di un responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti è obbligatoria. Senza questa figura, le attività di gestione dei rifiuti soggette a iscrizione all’Albo non possono essere svolte.

Le imprese registrate all’Albo senza un responsabile tecnico rischiano procedimenti disciplinari che possono portare alla revoca dell’autorizzazione e alla cancellazione dall’Albo.

Nello specifico, la presenza del responsabile tecnico è obbligatoria per le seguenti categorie di iscrizione:

raccolta e trasporto di rifiuti urbani (categoria 1), rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) e rifiuti speciali pericolosi (categoria 5);
trasporto transfrontaliero di rifiuti (categoria 6);
intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi (categoria 8);
bonifica di siti (categoria 9);
bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10).

Quali sono i compiti del responsabile tecnico gestione rifiuti?

La Delibera 1/2019 individua i compiti generali svolti dal responsabile tecnico definendo compiti generali a tutte le categorie e compiti specifici per alcune categorie. I compiti generali sono:

coordinare l’attività degli addetti dell’impresa;
definire (per quanto gli compete) le procedure idonee a gestire eventuali situazioni di urgenza dovute a incidenti, eventi non prevedibili (tali procedure concorrono anche alla stesura dei  piani volti ad impedire l’accadere di circostanze di urgenza);
vigilare sul rispetto delle normative in materia di gestione ambientale;
vigilare e verificare sulla validità di iscrizioni e autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

Compiti per il trasporto di rifiuti (categorie 1,4,5,6)

Per la gestione del trasporto di rifiuti, il responsabile tecnico ha i seguenti compiti:

redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera n.6 del 9 settembre 2014;
controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall’attestazione di cui alla lettera a) e il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;
definire le procedure per:

controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d’iscrizione all’Albo;
verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;
eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare;
garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;

garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della rispondenza di cui alla lettera punti i) e ii), e sulla normativa applicabile;
garantire ai conducenti e agli addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.

Compiti per i centri di raccolta (categoria 1)

Per la gestione dei centri di raccolta, il responsabile deve:

attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di raccolta secondo le modalità previste dalla delibera n. 2 del 20 luglio 2009;
verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alla normativa vigente.

Compiti per intermediazione e commercio (categoria 8)

Per l’intermediazione e il commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, il responsabile ha i seguenti compiti:

garantire adeguata formazione agli addetti dell’impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti;
verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.

Compiti per la bonifica dei siti e di beni contenenti amianto (categorie 9 e 10)

Per la bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, il responsabile deve:

produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse;
verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti del settore.

Chi deve iscriversi all’Albo dei gestori ambientali?

L’articolo 8 del D.M. n. 120/2014 precisa che l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:

categoria 1 : raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006;
categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
categoria 9: bonifica di siti;
categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

Responsabile tecnico gestione rifiuti: cessazione dell’incarico in caso di perdita dell’idoneità

Il 16 ottobre 2023 scorso è stata la scadenza del requisito di idoneità per i responsabili tecnici (RT) attualmente operanti in regime transitorio.

Secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 3/2023 e dalla successiva Delibera n. 5/2023, l’ANGA (Albo nazionale gestori ambientali) specifica che, dal giorno successivo alla data di scadenza dell’idoneità del RT, le sezioni regionali/provinciali invieranno una comunicazione automatica tramite PEC per informare le imprese della decadenza del loro responsabile tecnico.

L’impresa potrà continuare l’attività per un massimo di 180 giorni consecutivi, come previsto dalla Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020.

Durante questo periodo transitorio, le funzioni di RT saranno temporaneamente assunte dal legale rappresentante dell’impresa, a meno che non venga indicato diversamente.

Se il responsabile tecnico supera la verifica entro questo periodo, la sua idoneità verrà automaticamente ripristinata.

Qualora l’impresa desideri nominare un nuovo RT, dovrà presentare una specifica richiesta di nomina alla Sezione competente per territorio.

Normativa sul responsabile tecnico gestione rifiuti: abrogazioni, regime transitorio e allegati

La deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025, in vigore dal 2 gennaio 2026, sostituisce e riordina la precedente disciplina relativa ai requisiti e alle verifiche di idoneità del responsabile tecnico. Dalla stessa data sono abrogate le deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017, n. 3 e n. 4 del 25 giugno 2019, n. 5 del 3 giugno 2021, n. 7 del 16 novembre 2022, n. 1 del 9 aprile 2024 e n. 1 del 6 marzo 2025. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni contenute in precedenti deliberazioni che risultino incompatibili o in contrasto con la nuova disciplina.

Le domande di nomina dei responsabili tecnici presentate entro la data di entrata in vigore continuano, invece, a essere istruite secondo le regole previgenti. La deliberazione precisa infine che il modulo definito in precedenza come “obbligatorio” deve ora essere denominato “modulo generale”.

Allegato B: comunicazione dell’affiancamento al responsabile tecnico

L’Allegato B della delibera in esame contiene il modello da utilizzare per comunicare alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo l’avvio di un periodo di affiancamento tra un dipendente dell’impresa e il responsabile tecnico.

La comunicazione deve essere preventiva e firmata congiuntamente dal legale rappresentante, dal responsabile tecnico e dal dipendente interessato e all’interno del modello devono essere indicati il periodo di affiancamento, la categoria e la classe di iscrizione cui l’esperienza si riferisce. Il responsabile tecnico si impegna a garantire un’adeguata formazione sul corretto svolgimento delle attività, mentre il dipendente è tenuto a seguire le indicazioni ricevute.

Il legale rappresentante deve inoltre comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati dichiarati. La formalizzazione tramite Allegato B è essenziale affinché il periodo di affiancamento possa essere riconosciuto come esperienza professionale utile ai fini dei requisiti del responsabile tecnico.

Allegato C: materie delle verifiche di idoneità

L’Allegato C individua le materie oggetto delle verifiche iniziali e di aggiornamento del responsabile tecnico.  Tale verifica comprende un modulo generale, comune a tutte le categorie, e uno o più moduli specialistici riferiti alle categorie 1, 4 e 5 per raccolta e trasporto dei rifiuti, alla categoria 8 per intermediazione e commercio, alla categoria 9 per bonifica dei siti e alla categoria 10 per bonifica di beni contenenti amianto. Il modulo generale riguarda, tra l’altro, normativa ambientale e sui rifiuti, responsabilità del responsabile tecnico, disciplina dell’Albo, sicurezza sul lavoro e certificazioni ambientali.

I moduli specialistici approfondiscono invece gli aspetti tecnici e normativi propri di ciascun settore, come trasporto, ADR, spedizioni transfrontaliere, progettazione delle bonifiche, gestione dell’amianto e sicurezza nei cantieri. Per le verifiche di aggiornamento sono previste esclusivamente materie specialistiche, integrate con i principali aggiornamenti normativi e operativi, compreso il sistema RENTRI.

Allegato D: domanda di dispensa delle verifiche di idoneità

L’Allegato D costituisce il modello ufficiale attraverso il quale il legale rappresentante di un’impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali può richiedere la dispensa dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste per l’assunzione del ruolo di Responsabile Tecnico. Il modulo richiede l’indicazione dei dati identificativi del richiedente e dell’impresa, degli estremi di iscrizione all’Albo e del settore di attività per il quale si richiede la dispensa, tra quelli previsti dalla normativa, ossia trasporto di rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti oppure bonifica di beni contenenti amianto.

Allegati E e F: provvedimenti di accoglimento e diniego della domanda di dispensa

Gli Allegati E e F disciplinano, rispettivamente, gli schemi di provvedimento con cui la Sezione regionale o provinciale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali formalizza l’accoglimento o il rigetto della domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico. In caso di accoglimento, il provvedimento dispone la concessione della dispensa in favore del legale rappresentante dell’impresa limitatamente al settore di attività richiesto, precisando che il beneficio permane esclusivamente finché il soggetto conserva la qualifica di legale rappresentante dell’impresa iscritta, decadendo automaticamente in caso di cessazione dell’incarico. Qualora, invece, la domanda non soddisfi i requisiti previsti dalla normativa, viene adottato il provvedimento di diniego, nel quale sono riportate le motivazioni che giustificano il rigetto dell’istanza.

Allegati G e H: verifiche in modalità cartacea e digitale

Gli Allegati G e H disciplinano, rispettivamente, lo svolgimento delle verifiche di idoneità in formato cartaceo e digitale. Nella modalità cartacea, i quiz sono predisposti in buste sigillate e assegnati in modo casuale; il candidato deve riportare le risposte sugli appositi fogli, senza possibilità di correzione, poiché ogni modifica viene considerata risposta omessa.

Mentre, nella modalità digitale la prova si svolge su postazioni informatiche predisposte dalla sezione competente, mediante un codice OTP anonimo associato a un questionario generato casualmente dal sistema; le risposte possono essere modificate fino alla conclusione della prova e l’esito viene elaborato automaticamente.

Responsabile tecnico gestione rifiuti: le FAQ

Il responsabile tecnico gestione rifiuti è sempre obbligatorio?

No. È obbligatorio nelle principali categorie professionali dell’Albo, tra cui 1, 4, 5, 8, 9 e 10. La categoria 2-bis segue invece una procedura semplificata che non richiede generalmente la nomina.

Il titolare dell’impresa può essere responsabile tecnico?

Sì. L’incarico può essere ricoperto dal titolare o dal legale rappresentante, purché siano posseduti i requisiti di titolo di studio, esperienza e idoneità previsti per la categoria.

Il responsabile tecnico può essere un consulente esterno?

Sì. L’articolo 12, comma 6, del D.M. 120/2014 consente di affidare l’incarico a un soggetto esterno. Il professionista deve garantire un’attività effettiva e continuativa e dichiarare la compatibilità con gli eventuali altri incarichi.

Quanto dura l’idoneità del responsabile tecnico?

L’idoneità dura cinque anni e la verifica di aggiornamento può essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza.

Che cosa succede se l’idoneità scade?

Il soggetto non può continuare a esercitare come responsabile tecnico fino al superamento dell’aggiornamento. L’impresa può proseguire temporaneamente per un massimo di 90 giorni secondo la disciplina sulla cessazione.

Quante domande contiene l’esame?

Ogni modulo contiene 40 quiz a risposta multipla da completare in 60 minuti.

Chi può ottenere la dispensa dall’esame?

Il legale rappresentante che ha ricoperto la carica presso la stessa impresa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore può chiedere la dispensa dalle verifiche. Restano necessari titolo di studio ed esperienza.

 

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