Formazione sicurezza sul lavoro: le FAQ della Regione Veneto sull’Accordo Stato-Regioni
Chiarimenti su formazione pregressa, aggiornamenti di RSPP, ASPP, CSP e CSE, formazione per ambienti confinati, attrezzature di lavoro e cantieri
La Regione Veneto ha pubblicato una raccolta di FAQ sull’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, relativo alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008.
Il documento risponde ai principali dubbi emersi nella prima fase applicativa. Le indicazioni hanno tuttavia carattere regionale e potranno essere superate da successivi chiarimenti del Ministero del Lavoro.
Nello specifico, vengono approfonditi alcuni argomenti principali, tra cui:
validità e consegna degli attestati;
riconoscimento della formazione pregressa e dei crediti formativi;
formazione dei lavoratori neoassunti;
obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti;
modulo aggiuntivo “Cantieri”;
aggiornamento di RSPP, ASPP, CSP e CSE;
formazione per ambienti confinati e attrezzature di lavoro;
requisiti dei docenti e ruolo del tutor;
formazione dei lavoratori somministrati;
registri elettronici e organizzazione dei corsi.
Validità e consegna degli attestati
Le FAQ confermano che gli attestati rilasciati dai soggetti formatori individuati dal nuovo Accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale.
Una precisazione riguarda la Provincia autonoma di Bolzano: anche gli attestati ordinari rilasciati in conformità all’Accordo sono validi a livello nazionale; fanno eccezione gli eventuali percorsi sperimentali attivati nell’ambito di specifici progetti pilota concordati con il Ministero del Lavoro. Tali progetti possono prevedere modalità di fruizione, sistemi di apprendimento o rapporti docente-discente differenti e non sono automaticamente riconosciuti nelle altre Regioni o Province autonome.
L’attestato deve essere consegnato direttamente al partecipante. Quando il corso è stato organizzato dal datore di lavoro per un proprio dipendente, è opportuno che una copia venga trasmessa anche all’azienda, così da consentire la corretta gestione della documentazione formativa.
Qualora l’ente formatore non riesca a recapitarlo al lavoratore, ad esempio per contatti errati o mancanti, la consegna può essere effettuata dal datore di lavoro.
Codici ATECO 2007 e nuova classificazione ATECO 2025
Uno dei primi problemi applicativi riguarda il riferimento, contenuto nell’Accordo, ai codici ATECO utilizzati per individuare settori, rischi e percorsi formativi.
Per agevolare la transizione alla nuova classificazione, le FAQ rinviano alle tavole di raccordo pubblicate dall’Istat. Queste consentono di confrontare i codici ATECO 2025 con la classificazione ATECO 2007, aggiornata nel 2022.
Nuova assunzione e riconoscimento della formazione pregressa
In caso di nuova assunzione, la formazione svolta presso un precedente datore di lavoro non deve essere automaticamente ripetuta, ma neppure può essere riconosciuta senza una verifica.
Il nuovo datore di lavoro deve valutare il fabbisogno formativo in relazione alla mansione assegnata e ai rischi effettivamente presenti nella nuova organizzazione. La formazione generale, della durata minima di quattro ore, costituisce credito formativo permanente; la formazione specifica può invece essere riconosciuta soltanto quando i rischi della precedente attività risultano coincidenti con quelli della nuova mansione.
Quando i rischi sono differenti, il datore di lavoro deve integrare o, se necessario, ripetere la formazione specifica. La verifica non dovrebbe limitarsi alla durata riportata sull’attestato, ma dovrebbe comprendere programmi, contenuti, settore di riferimento, mansione e data dell’ultima formazione o dell’ultimo aggiornamento.
Le FAQ consigliano inoltre di utilizzare la tabella dei crediti formativi contenuta nell’Allegato III dell’Accordo, così da evitare sia inutili duplicazioni sia carenze formative potenzialmente sanzionabili.
Tra i chiarimenti più rilevanti vi è il superamento della possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione.
Secondo le FAQ, il lavoratore deve essere formato prima di essere adibito alla mansione e prima di essere esposto ai rischi connessi all’attività. Il vecchio termine non è più utilizzabile neppure come soluzione eccezionale.
Il documento richiama una specifica deroga per le imprese turistico-ricettive e per quelle che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, alle quali sarebbe consentito completare la formazione entro 30 giorni dall’assunzione.
Per facilitare l’erogazione, la Regione suggerisce l’organizzazione di corsi interaziendali rivolti a lavoratori esposti a rischi analoghi. Per la formazione specifica dei lavoratori a rischio medio o alto, non erogabile in e-learning, può essere utilizzata la videoconferenza sincrona, equiparata dall’Accordo alla presenza fisica.
Dirigenti e nuovo modulo “Cantieri”
La formazione pregressa dei dirigenti effettuata secondo l’Accordo del 21 dicembre 2011 non copre automaticamente il nuovo modulo “Cantieri”.
Le FAQ qualificano infatti tale modulo come formazione aggiuntiva introdotta dall’Accordo 2025. Quando ricorrono le condizioni previste, deve quindi essere frequentato anche dai dirigenti già formati secondo la disciplina precedente. Il riconoscimento di un credito formativo totale per il corso principale non determina, di per sé, un esonero da questo modulo specialistico.
Il modulo aggiuntivo di sei ore non è collegato in modo automatico al solo codice ATECO dell’impresa e non riguarda indistintamente tutte le aziende che entrano in un cantiere temporaneo o mobile.
Secondo le FAQ, l’obbligo riguarda i datori di lavoro e i dirigenti dell’impresa affidataria. Le imprese esclusivamente esecutrici, quando non rivestono anche il ruolo di affidatarie, non sono assoggettate al modulo integrativo. Per distinguere le due figure occorre fare riferimento alle definizioni contenute nell’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008.
Datori di lavoro-RSPP: crediti ed esoneri
Per il datore di lavoro di un’impresa edile che ha già frequentato il precedente corso da datore di lavoro-RSPP a rischio alto, l’esonero dal nuovo corso e dal modulo “Cantieri” è riconosciuto soltanto quando l’attestato riporta il codice ATECO 2007-F (Costruzioni).
Le FAQ riconoscono invece un credito formativo totale al datore di lavoro-RSPP formato secondo l’Accordo 2011 prima del 24 maggio 2025.
Il credito viene riconosciuto anche quando il percorso disciplinato dal precedente Accordo sia avviato dopo il 24 maggio 2025, purché entro il 24 maggio 2026, ossia entro il periodo transitorio di dodici mesi previsto dal nuovo testo.
RSPP e ASPP formati secondo la disciplina del 2006
L’abilitazione ottenuta attraverso le condizioni di esperienza e formazione pregressa previste dal primo Accordo del 2006 viene mantenuta.
La conservazione del credito è però subordinata al regolare assolvimento degli obblighi di aggiornamento. Non è quindi sufficiente il possesso originario dei requisiti: il professionista deve poter documentare la continuità formativa richiesta.
Ambienti sospetti di inquinamento e spazi confinati
Per i corsi rivolti a lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il riconoscimento della formazione pregressa richiede una verifica particolarmente rigorosa.
I percorsi già svolti sono riconoscibili solo quando i contenuti risultano pienamente conformi o sovrapponibili a quelli del nuovo Accordo. La sola durata del corso non è determinante: occorre confrontare analiticamente i programmi e dimostrare formalmente la corrispondenza dei contenuti.
Il documento ribadisce successivamente che i corsi pregressi possono essere riconosciuti quando i contenuti sono sovrapponibili a quelli stabiliti dall’Accordo 2025.
Attrezzature di lavoro: quali richiedono una specifica abilitazione
L’Allegato II dell’Accordo individua tassativamente le categorie di attrezzature per le quali è necessaria una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.
Gli esempi e le illustrazioni contenuti nell’Allegato hanno invece carattere indicativo e non esaustivo, quando espressamente specificato. La verifica deve quindi partire dalla definizione normativa della categoria e non dalla sola somiglianza visiva o funzionale con una delle macchine rappresentate.
Le gru a bandiera non possono essere assimilate ai carriponte o alle gru a cavalletto ai fini dell’abilitazione prevista dall’Accordo.
Le definizioni utilizzate per queste ultime derivano dalla norma UNI EN 15011, che non comprende le gru a bandiera. Queste devono quindi essere considerate attrezzature distinte, soggette a percorsi formativi specifici definiti sulla base della valutazione dei rischi, ma non alla specifica abilitazione dell’articolo 73 prevista dall’Accordo 2025.
I corsi già svolti per la conduzione dei carriponte sono riconosciuti solo quando i contenuti risultano pienamente conformi al nuovo Accordo.
In assenza di un programma allegato all’attestato o di altra documentazione che dimostri gli argomenti trattati, il riconoscimento potrebbe quindi risultare problematico.
Decadenza dopo dieci anni: quali corsi sono interessati
Il limite di dieci anni introdotto dall’Accordo si applica esclusivamente ai corsi disciplinati dallo stesso testo e non viene esteso automaticamente a percorsi regolati da altre norme, come quelli per RLS, primo soccorso o antincendio.
Le FAQ individuano come corsi abilitanti interessati dalla disciplina quelli per RSPP e ASPP, datori di lavoro-RSPP, CSP e CSE, operatori addetti alle attrezzature dell’articolo 73 e soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
In questi casi, una prolungata assenza di aggiornamento può comportare la necessità di frequentare nuovamente il percorso formativo previsto per recuperare l’abilitazione.
Aggiornamento dei preposti: le scadenze del periodo transitorio
I percorsi per preposti svolti secondo l’Accordo del 2011 conservano un credito formativo totale, cambiano però la periodicità degli aggiornamenti e le modalità di gestione della fase transitoria.
Per i preposti il cui corso o ultimo aggiornamento risale a più di due anni prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo, l’aggiornamento deve essere completato entro dodici mesi dal 24 maggio 2025.
Le FAQ definiscono due situazioni operative:
per i preposti formati prima del 23 maggio 2023, l’aggiornamento deve essere concluso entro il 24 maggio 2026;
per i preposti formati dal 24 maggio 2023 al 23 maggio 2025, l’aggiornamento deve essere concluso entro il 24 maggio 2027, applicando il nuovo intervallo biennale a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Aggiornamento di RSPP, ASPP, CSP e CSE
RSPP e ASPP devono poter dimostrare, al momento dell’affidamento dell’incarico, di avere completato nel quinquennio precedente il numero minimo di ore di aggiornamento.
Il monte ore è pari a 40 ore per gli RSPP e 20 ore per gli ASPP, con cadenza quinquennale. Il periodo di riferimento è “mobile”: la verifica viene effettuata rispetto alla data concreta di affidamento dell’incarico.
Quando un professionista non partecipa ad aggiornamenti per dieci anni, deve recuperare il percorso abilitante. Chi beneficia dell’esonero dai moduli A e B in ragione del titolo di studio dovrà ripetere il modulo C; negli altri casi sarà necessario frequentare nuovamente i moduli A, B e C. Per il calcolo dei dieci anni, la data di riferimento è quella riportata sull’attestato abilitante.
Anche per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il quinquennio viene verificato in relazione alla data di affidamento dell’incarico.
L’aggiornamento minimo è di 40 ore ogni cinque anni. Se il coordinatore non svolge aggiornamenti specifici per dieci anni, deve frequentare nuovamente il corso completo di 120 ore.
Requisiti dei docenti per spazi confinati e attrezzature
Per la parte pratica dei corsi dedicati agli spazi confinati e alle attrezzature, i docenti devono possedere, oltre ai requisiti del Decreto interministeriale 6 marzo 2013, un’esperienza pratica nel settore.
Le FAQ precisano che il requisito triennale può essere documentato sia attraverso l’attività operativa svolta direttamente negli spazi confinati o con l’attrezzatura di riferimento, sia attraverso l’esperienza maturata come docente o co-docente nei moduli pratici prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo.
La prova dell’esperienza può derivare da contratti di lavoro con indicazione delle mansioni, elenchi dei corsi svolti, incarichi di docenza e altra documentazione idonea.
Per i soggetti formatori diventa quindi necessario predisporre un fascicolo del docente che dimostri non solo la qualificazione didattica, ma anche la concreta esperienza professionale richiesta.
Aggiornamento per addetti alle attrezzature
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 dell’11 marzo 2013 non può più essere utilizzata per erogare in aula le ore riferite alla parte pratica degli aggiornamenti.
Secondo le FAQ, i corsi devono essere realizzati nel rispetto delle modalità stabilite dal nuovo Accordo, poiché la circolare faceva riferimento a una disciplina precedente espressamente abrogata.
Anche i docenti impiegati nei corsi di aggiornamento devono possedere i requisiti professionali e pratici previsti per la formazione iniziale. Le condizioni stabilite dall’Accordo per i corsi dell’articolo 73, comma 5, valgono quindi per entrambe le tipologie di percorso.
Il nuovo Accordo introduce uno specifico percorso per gli addetti all’utilizzo dei carri raccogli frutta. La precedente formazione per piattaforme di lavoro elevabili non può essere considerata automaticamente equivalente. I percorsi già effettuati possono essere riconosciuti solo quando risultano conformi ai contenuti specificamente previsti dal nuovo Accordo per questa attrezzatura.
Anche in questo caso, il riconoscimento richiede un confronto sostanziale tra programmi formativi e non può basarsi esclusivamente sulla denominazione dell’attestato.
Formazione, affiancamento e lavoratori stranieri
L’affiancamento operativo non sostituisce la formazione obbligatoria. Prima dell’esposizione ai rischi, il lavoratore deve aver completato la formazione generale e specifica coerente con il DVR e con i contenuti dell’Accordo. L’eventuale affiancamento può integrare il percorso, soprattutto sul piano dell’addestramento, ma non può essere utilizzato per rinviare gli obblighi formativi.
Per i lavoratori stranieri deve inoltre essere verificata preventivamente la comprensione della lingua utilizzata nel corso. Non è sufficiente la presenza formale: il soggetto formatore e il datore di lavoro devono assicurarsi che il partecipante sia effettivamente in grado di comprendere contenuti, istruzioni e procedure di sicurezza.
Tutor, docente e responsabile del progetto formativo
Il ruolo di tutor d’aula non può coincidere con quello del docente. La separazione deriva dalle funzioni di supporto didattico, logistico e tecnico che il tutor deve svolgere nei confronti del docente e dei partecipanti. Il tutor può invece coincidere con il responsabile del progetto formativo, purché possieda i requisiti richiesti e sia in grado di svolgere correttamente entrambe le funzioni.
Nei corsi in presenza il tutor non deve necessariamente rimanere per l’intera durata. La presenza e le modalità di esercizio della funzione possono essere definite dal soggetto formatore, a condizione che siano garantiti i compiti attribuiti dall’Accordo. Una disciplina più rigorosa vale per i corsi in videoconferenza, nei quali la presenza del tutor assume carattere necessario per la gestione della piattaforma, dei partecipanti e delle interazioni.
Quando il datore di lavoro organizza ed eroga autonomamente la formazione per i propri lavoratori, non è tenuto a predisporre il progetto formativo previsto, in via generale, dalla Parte IV dell’Accordo.
Le FAQ confermano l’esistenza di una specifica deroga per questa fattispecie.
Il datore di lavoro utilizzatore può operare come soggetto formatore anche nei confronti dei lavoratori somministrati. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza, il lavoratore somministrato è infatti equiparato al dipendente. In linea generale, il somministratore deve informarlo, formarlo e addestrarlo sui rischi e sull’uso delle attrezzature; il contratto di somministrazione può però prevedere che questi obblighi siano adempiuti dall’utilizzatore.
Registri elettronici dei fondi interprofessionali
Il registro elettronico utilizzato nell’ambito di un fondo interprofessionale può essere considerato valido ai fini del nuovo Accordo.
La validità è subordinata alla piena corrispondenza con le informazioni richieste e alla concreta fruibilità del registro. Il sistema deve quindi consentire di ricostruire in modo attendibile partecipanti, presenze, date, orari e svolgimento del percorso.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e adempimenti.
Per supportare aziende, tecnici e professionisti nella corretta applicazione delle nuove regole, è disponibile una guida operativa dedicata al nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza.
La guida analizza l’ambito di applicazione, le finalità dell’Accordo, l’entrata in vigore, il periodo transitorio, l’abrogazione degli accordi precedenti, i soggetti formatori, i requisiti dei docenti, l’organizzazione dei corsi e le modalità di erogazione.
La guida approfondisce inoltre, con sezioni dedicate, la formazione e l’aggiornamento di tutte le principali figure della sicurezza: lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP, RSPP e ASPP, coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e operatori addetti alla conduzione di attrezzature.
Completano il documento le parti dedicate al monitoraggio del processo formativo, alla valutazione del gradimento, al riesame e alle misure correttive, alla verifica dell’apprendimento e alla protezione dei dati personali.
In Appendice sono riportati anche il testo ufficiale dell’Accordo Stato-Regioni 2025 e le FAQ del Ministero del Lavoro.
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