Pubblicato il TUIR 2026, il nuovo testo unico delle imposte sui redditi in vigore dal 2027

Pubblicato il TUIR 2026, il nuovo testo unico delle imposte sui redditi in vigore dal 2027

Cambiano i riferimenti delle disposizioni sulle agevolazioni edilizie, ma senza modifiche sostanziali. Testo integrale in PDF e tabella comparativa tra D.P.R. 917/1986 e nuovo TUIR

Con la pubblicazione del D.Lgs. 117/2026 nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026, prende ufficialmente forma il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), destinato a sostituire il D.P.R. 917/1986.

Il nuovo TUIR – in vigore dal 1° gennaio 2027 – si inserisce nel più ampio progetto di revisione della legislazione tributaria avviato con la legge delega n. 111/2023, che ha già portato all’approvazione di altri testi unici, tra cui quello dedicato all’IVA, mentre è in fase di completamento anche il Testo Unico sugli adempimenti e sull’accertamento.

Il testo definisce i principi cardine dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), specificandone il presupposto, i soggetti passivi e i criteri di determinazione della base imponibile. Vengono inoltre fornite indicazioni dettagliate sulla ripartizione dei redditi tra coniugi e sulla tassazione dei proventi derivanti da attività in forma associata.

L’obiettivo del legislatore non è quello di introdurre una nuova disciplina fiscale, bensì di riordinare, coordinare e rendere maggiormente organica una normativa che negli ultimi quarant’anni è stata oggetto di numerosi interventi legislativi.

L’intervento nasce l’obiettivo principale di riordino organico e raccolta in un unico corpus normativo delle disposizioni legislative vigenti in materia di imposte sui redditi.

Più nello specifico, il documento persegue i seguenti obiettivi definiti dalla delega per la riforma fiscale:

semplificazione e chiarezza: riunire le norme sparse in un unico “Testo Unico delle imposte sui redditi” per accrescere la conoscibilità delle norme fiscali e la certezza dei rapporti giuridici;
coordinamento normativo: assicurare il coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, incluse quelle di recepimento della normativa dell’Unione Europea, migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
individuazione e aggiornamento: individuare puntualmente le norme in vigore organizzandole per settori omogenei e aggiornando i testi precedenti;
abrogazione: eliminare espressamente le disposizioni che risultano incompatibili con il nuovo assetto o che non sono più attuali.

Com’è strutturato il nuovo TUIR?

Il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi segna una profonda riorganizzazione della disciplina fiscale. Rispetto al TUIR del 1986, composto da 191 articoli, il nuovo testo arriva a 377 articoli, organizzati secondo una struttura gerarchica pensata per rendere più organica e sistematica la consultazione della normativa.

L’impianto è suddiviso in quattro Parti, ciascuna dedicata a un ambito specifico della tassazione dei redditi:

la Parte I, dedicata al regime ordinario, raccoglie le disposizioni generali in materia di imposizione sui redditi delle persone fisiche e delle società. Al suo interno trovano spazio anche le norme comuni ai due tributi e quelle riguardanti i rapporti tributari internazionali;
la Parte II è riservata al regime speciale e riunisce le disposizioni che disciplinano regimi agevolati e settori particolari, molte delle quali in precedenza erano distribuite in altri provvedimenti normativi. Tra queste figurano, ad esempio, il regime forfettario e le norme dedicate ad ambiti specifici, come il settore agricolo;
la Parte III contiene la disciplina relativa all’imposizione minima globale (Global Minimum Tax – Pillar Two), recependo le più recenti disposizioni in materia di fiscalità internazionale derivanti dalla normativa europea e dalle linee guida dell’OCSE;
la Parte IV, infine, raccoglie le disposizioni varie, transitorie e finali, comprendendo le norme di coordinamento, le disposizioni di interpretazione autentica, le regole per il passaggio dal vecchio al nuovo TUIR e l’elenco delle disposizioni espressamente abrogate.

Ciascuna delle quattro Parti è articolata secondo una struttura gerarchica composta da Titoli, Capi e, ove necessario, Sezioni, che raggruppano le disposizioni per materie omogenee e consentono una consultazione più razionale della disciplina.

Gli articoli sono numerati progressivamente e, in molti casi, riportano anche il riferimento alla corrispondente disposizione del previgente D.P.R. 917/1986, così da agevolare il passaggio al nuovo impianto normativo e garantire la continuità dei riferimenti legislativi.

Il decreto è completato da nove allegati (dalla lettera A alla I), che costituiscono parte integrante del Testo Unico e raccolgono tabelle, definizioni, coefficienti ed elenchi necessari all’applicazione delle diverse disposizioni fiscali.

Tra i contenuti più rilevanti figurano:

le tabelle delle società e delle imposte rilevanti ai fini delle operazioni straordinarie transfrontaliere;
le definizioni e i parametri applicabili all’imposizione minima globale;
i coefficienti di redditività utilizzati per il regime forfettario;
gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili;
le categorie di lavoratori destinatarie di specifiche misure fiscali;
l’elenco dei comuni interessati dai regimi tributari applicabili ai lavoratori frontalieri.

Questa nuova organizzazione rende il Testo Unico più coerente sotto il profilo sistematico e consente di raccogliere in un unico corpus normativo disposizioni che in precedenza erano distribuite tra il TUIR storico e numerose altre fonti legislative.

Bonus edilizi: il nuovo riferimento diventa l’articolo 17

Per professionisti tecnici, imprese e consulenti fiscali la novità di maggiore interesse riguarda la ricollocazione delle norme dedicate al recupero del patrimonio edilizio.

L’attuale articolo 16-bis del TUIR (D.P.R. 917/86) confluisce infatti nel nuovo articolo 17, senza modificare il contenuto della disciplina.

Restano pertanto confermati:

la detrazione prevista dalla normativa a regime;
i limiti di spesa stabiliti dalla legge;
la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali;
l’elenco degli interventi agevolabili;
le regole applicabili all’acquisto di immobili ristrutturati;
il trasferimento della detrazione in caso di vendita dell’immobile o successione.

Anche i commi introdotti negli ultimi anni vengono semplicemente rinumerati, senza alcuna modifica sostanziale.

Analoga operazione interessa la disciplina che limita l’ammontare complessivo delle detrazioni per i contribuenti con redditi più elevati.

L’attuale articolo 16-ter viene infatti trasfuso nel nuovo articolo 18, mantenendo inalterati i meccanismi già in vigore.

Continuano quindi ad applicarsi:

i limiti alle detrazioni per i redditi superiori a 75.000 euro;
gli importi massimi differenziati in funzione del reddito;
i correttivi collegati al numero dei figli fiscalmente a carico;
le ulteriori riduzioni previste per i redditi più elevati.

Cambiano esclusivamente i riferimenti normativi richiamati nel nuovo Testo Unico.

Nessuna modifica alle agevolazioni edilizie

Uno degli aspetti più importanti del decreto riguarda ciò che non cambia. Il nuovo TUIR non interviene sulle aliquote dei bonus edilizi né modifica le modalità di fruizione delle detrazioni.

Per il biennio 2025-2026 continuano pertanto ad applicarsi le misure previste dalle Leggi di Bilancio, che riconoscono aliquote differenziate tra abitazione principale e altri immobili.

Restano inoltre disciplinati dalle rispettive normative speciali:

Ecobonus;
Sismabonus;
obblighi di asseverazione tecnica;
comunicazioni all’ENEA;
adempimenti documentali.

Anche il blocco delle opzioni alternative alla detrazione, come la cessione del credito e lo sconto in fattura, rimane pienamente efficace e non viene in alcun modo modificato dal nuovo Testo Unico.

Quali testi abrogati?

Il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) del 2026 prevede un vasto piano di abrogazioni espresse per eliminare le disposizioni incompatibili o non più attuali, come richiesto dalla legge delega per la riforma fiscale.

Le principali norme abrogate sono elencate in due articoli specifici del decreto:

elenco generale delle abrogazioni (Art. 376): l’Articolo 376 contiene l’elenco sistematico delle disposizioni che cessano di avere efficacia dalla data di applicazione del nuovo Testo Unico (1° gennaio 2027). Tra le numerosissime norme abrogate (che occupano diverse pagine del decreto), le più rilevanti includono:

il precedente TUIR: vengono abrogati gli articoli da 1 a 191 del D.P.R 917/1986;
agevolazioni e regimi speciali: numerosi articoli del D.P.R. 601/1973 (agevolazioni tributarie), della Legge 904/1977 e di vari decreti-legge degli anni ’80 e ’90;
norme di settore: disposizioni contenute in leggi di bilancio e decreti milleproroghe accumulati nel tempo, come parti della Legge 724/1994, del D.Lgs. 461/1997 (redditi di capitale) e del D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare);
bonus e detrazioni: vengono abrogate le norme originarie su Ecobonus e Sismabonus (come l’art. 14 e 16 del D.L. 63/2013);
imposizione minima globale: vengono abrogati i decreti legislativi recenti (come il D.Lgs. 209/2023) che avevano introdotto il Pillar Two, ora trasposto nella Parte III del nuovo TUIR.

norme che “restano” abrogate (art. 242): l’articolo 242 specifica che alcune disposizioni, già rimosse da precedenti riforme (come quelle relative ai vecchi “regimi dei minimi”), continuano a considerarsi abrogate per garantire la continuità con il nuovo regime forfetario. Tra queste:

l’articolo 13 della Legge 388/2000;
l’articolo 27 del D.L. 98/2011 (vecchio regime di vantaggio);
parti della Legge 244/2007.

Il decreto stabilisce una regola fondamentale per la gestione del passaggio normativo: quando leggi o regolamenti vigenti fanno riferimento a una norma espressamente abrogata dal nuovo Testo Unico, tale riferimento si intende fatto alla corrispondente disposizione del nuovo TUIR.

Quando entra in vigore?

Il decreto legislativo è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: essendo stato pubblicato il 3 luglio 2026, l’entrata in vigore formale dell’atto è il 4 luglio 2026.
Tuttavia, l’efficacia pratica delle norme contenute nel Testo Unico, come stabilito dall’ultimo articolo, ha una data differita: le disposizioni si applicano infatti a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Dal punto di vista operativo, il nuovo TUIR richiederà soprattutto un aggiornamento della documentazione utilizzata quotidianamente da tecnici, commercialisti e professionisti.

A partire dal 2027 sarà opportuno adeguare:

modulistica tecnica;
asseverazioni;
relazioni fiscali;
visti di conformità;
software gestionali;
modelli standard.

TUIR 2026 in PDF

Ecco il testo del D.Lgs. 117/2026 – TUIR 2026 in PDF.

Tabella comparativa: dal vecchio TUIR agli articoli 17 e 18 del nuovo Testo Unico

Per agevolare il confronto tra la disciplina attualmente vigente e il nuovo impianto normativo, è disponibile una tabella comparativa degli articoli 16-bis e 16-ter del D.P.R. 917/1986 con i corrispondenti articoli 17 e 18 del nuovo TUIR 2026.

Il confronto evidenzia come le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali non siano state riscritte nella sostanza, ma semplicemente ricollocate e riorganizzate all’interno del nuovo Testo Unico.

In particolare, la tabella mette in evidenza:

la corrispondenza tra l’attuale articolo 16-bis del TUIR, relativo alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e il nuovo articolo 17;
la corrispondenza tra l’attuale articolo 16-ter del TUIR, relativo alla limitazione delle detrazioni per i contribuenti con redditi elevati, e il nuovo articolo 18;
la continuità delle disposizioni applicabili, con particolare riferimento a presupposti, limiti, modalità di calcolo e ripartizione delle detrazioni;
le modifiche esclusivamente formali legate alla nuova numerazione degli articoli e all’aggiornamento dei richiami normativi.

Art. 16-bis D.P.R. 917/1986 vs Art. 17 D.Lgs. 117/2026

Art. 16-bis DPR 917/86
Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
Art. 17 D.Lgs. 117/2026
Detrazione delle spese per incentivi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 48.000 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;
a) di cui all’articolo 3, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, del codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
b) di cui all’articolo 3, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente al 1° gennaio 2012;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di euro 48.000.

3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
4. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.
5. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 4, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
6. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
7. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
8. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
9. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
10. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.
11. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.

10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
12. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 16-ter D.P.R. 917/1986 vs Art. 18 D.Lgs. 117/2026

Art. 16-ter DPR 917/1986
Art. 18 d.lgs. 117/2026

Art. 16-ter Riordino delle detrazioni
Art. 18 Riordino delle detrazioni 

1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico.
1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a euro 75.000 gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2.

2. L’importo base di cui al comma 1 è pari a:

a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

2. L’importo base di cui al comma 1 è pari a:

a) euro 14.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a euro 75.000 e non superiore a euro 100.000;

b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a euro 100.000.

3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;

b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;

c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;

d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.

3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;

b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;

c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;

d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.

4. Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:

a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);

b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

4. Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:

a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d);

b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

5. Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
5. Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 17 ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettere a), b) e ff), sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettere o) e p), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 17 ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall’articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 200.000 è diminuito di un importo pari a euro 440 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall’articolo 14, comma 8, spettante in relazione ai seguenti oneri:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d);

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all’articolo 15;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico.
7. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’articolo 10, comma 5.

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