Costi della sicurezza e oneri della sicurezza: differenze, calcolo e ribasso negli appalti

Costi della sicurezza e oneri della sicurezza: differenze, calcolo e ribasso negli appalti

I costi per la sicurezza derivano dalla stima effettuata nel PSC, gli oneri della sicurezza sono le spese per la gestione dei rischi specifici aziendali

Gli  importi della sicurezza relativi ad un appalto possono essere distinti in due categorie: i costi della sicurezza e gli oneri aziendali della sicurezza.

I costi della sicurezza sono quelli che vengono determinati per l’esecuzione dello specifico cantiere, la cui stima viene redatta dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) all’interno del PSC, in relazione al progetto esecutivo predisposto dal progettista.

Gli oneri fanno riferimento, invece, a spese generali sostenute dall’impresa.

L’individuazione e la scelta di questi costi deve essere valutata con un computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo è il documento per stimare quantità e costi di esecuzione di un’opera edile; nello specifico, serve a determinare l’importo delle singole lavorazioni e di conseguenza l’importo totale dei lavori. Se redatto male o vi sono carenze, il rischio di contestazioni e di sorprese è elevato. È fondamentale, quindi, che il computo metrico sia redatto in maniera estremamente precisa.

Se hai bisogno di redigere il computo metrico estimativo, in maniera veloce e senza commettere errori, ti consiglio di utilizzare il software per il computo metrico e contabilità lavori più usato in Italia da ingegneri, geometri, architetti ed imprese di costruzione o impiantistiche per il computo metrico e la contabilità di lavori pubblici e privati secondo le norme previste. Se preferisci, invece, una soluzione che sia completamente online senza dover installare nulla sul tuo PC, ti consiglio di utilizzare il software per il computo metrico online.

Cosa sono i costi della sicurezza?

I costi della sicurezza sono definiti all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e derivano dall’analisi eseguita dalla stazione appaltante o dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) all’interno del PSC.

In particolare il par. 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 individua le voci che devono essere contabilizzate tra i costi per la sicurezza:

apprestamenti previsti nel PSC, ossia opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere come i ponteggi, i ponti su cavalletti, i parapetti, le passerelle, ecc.;
misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
mezzi e servizi di protezione collettiva come la segnaletica di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, illuminazione di emergenza, ecc.;
procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza, dovuti ad esempio a particolari interferenze con il contesto ambientale (e non le procedure che devono essere comunque eseguite per l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni);
eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

I costi della sicurezza sono legati alla discrezionalità delle scelte tecniche fatte dal committente dell’opera, dal suo progettista, rese applicative dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e stimate all’interno del PSC e costituiscono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere da contratto.

Cosa sono gli oneri aziendali della sicurezza?

Gli oneri aziendali della sicurezza sono le spese che l’impresa sostiene per rispettare gli obblighi generali di salute e sicurezza connessi alla propria organizzazione. Sono legati ai rischi specifici aziendali e devono essere indicati dall’operatore economico nell’offerta economica.

Rientrano tipicamente negli oneri aziendali:

dispositivi di protezione individuale ordinari;
sorveglianza sanitaria;
formazione, informazione e addestramento;
gestione delle emergenze;
servizio di prevenzione e protezione;
procedure aziendali previste dal DVR;
misure organizzative interne.

L’ANAC ha ribadito che, anche nelle gare a prezzo fisso, l’operatore deve indicare separatamente nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza, salvo le eccezioni previste per forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale.

TAR Catania, nella sentenza 1341/2026: oneri di sicurezza, valutazione rimessa al singolo concorrente?

Una concorrente (ottava in graduatoria) impugna l’aggiudicazione contestando l’incongruità degli oneri di sicurezza dell’aggiudicataria. Il TAR Catania (sentenza n. 1341/2026) ribadisce che gli oneri di sicurezza aziendali sono rimessi alla valutazione del singolo operatore e variano in base all’organizzazione e all’offerta. Il mero confronto con i valori degli altri concorrenti non prova l’anomalia né l’incongruità dei costi. Decisiva la verifica di anomalia: i chiarimenti dell’aggiudicataria, fondati su organizzazione e commesse in essere, sono ritenuti adeguati dalla stazione appaltante. Leggi l’approfondimento.

Che differenza c’è tra costi della sicurezza e oneri della sicurezza?

I costi della sicurezza sono stimati a monte nel PSC per eliminare o ridurre rischi legati allo specifico cantiere; gli oneri della sicurezza sono stimati dall’operatore economico perché dipendono dall’organizzazione aziendale e dai rischi propri dell’impresa.

Aspetto
Costi della sicurezza
Oneri della sicurezza

Origine
PSC, progetto e organizzazione dello specifico cantiere
DVR e organizzazione interna dell’impresa

Chi li stima
Stazione appaltante / CSP nel PSC
Operatore economico

Rischio coperto
Rischi interferenziali e misure specifiche di cantiere
Rischi aziendali propri dell’attività

Dove emergono
Computo metrico estimativo della sicurezza
Offerta economica dell’impresa

Ribasso
Non soggetti a ribasso
Da indicare e giustificare come costo aziendale

La distinzione è decisiva perché i costi della sicurezza rientrano nella pianificazione del cantiere e sono parte dell’importo dei lavori non ribassabile, mentre gli oneri aziendali della sicurezza servono a dimostrare che l’impresa ha stimato correttamente le spese necessarie per rispettare gli obblighi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Chi calcola i costi della sicurezza e chi indica gli oneri?

I costi della sicurezza sono stimati dalla stazione appaltante o dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nel PSC; gli oneri aziendali sono indicati dall’impresa concorrente nell’offerta economica perché dipendono dalla sua organizzazione produttiva.

Soggetto
Compito

Committente / stazione appaltante
Imposta documenti di gara e quadro economico

CSP
Redige PSC e stima costi della sicurezza

CSE
Verifica coerenza e attuazione in fase esecutiva

Direttore lavori
Liquida i costi sicurezza nei SAL secondo le regole applicabili

Impresa concorrente
Indica gli oneri aziendali della sicurezza in offerta

RUP / stazione appaltante
Verifica congruità dell’offerta e degli oneri dichiarati

Questa ripartizione evita due errori frequenti: chiedere all’impresa di ribassare costi che derivano dal PSC oppure trattare gli oneri aziendali come importi fissi e uguali per tutti i concorrenti.

Costi della sicurezza diretti e indiretti

I costi della sicurezza vengono comunemente suddivisi in costi diretti ed in costi indiretti. I costi indiretti sono quelli in generale necessari, in relazione alle attività da appaltare, per l’attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute sul posto di lavoro e che, se anche non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nella stima dei lavori. Sono costi indiretti quelli per:

le delimitazioni delle aree di scavo;
l’installazione del cantiere;
le opere provvisionali;
la prevenzione incendi;
la gestione delle emergenze;
la segnaletica;
ecc.

I costi diretti sono quelli inclusi nelle spese generali delle voci e possono essere considerati per la verifica di congruità delle offerte.

I costi della sicurezza sono soggetti a ribasso?

I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso, così come previsto dalle norme in vigore. L’obiettivo è quello di tutelare la sicurezza dei lavoratori in cantiere.

In particolare, per effettuare il ribasso in caso di gara occorre procedere nel seguente modo:

definire l’importo a base di gara (esempio: 100.000 €);
scorporare i costi della sicurezza (esempio: 100.000 € – 10.000 €);
effettuare il ribasso sull’importo al netto della sicurezza (es. 10% su 90.000 € -> 81.000 €);
sommare nuovamente i costi della sicurezza (es. 81.000 € + 10.000 € = 91.000: un ribasso del 10% ha portato a un importo offerto pari a 91.000 € e non 90.000 €).

Al riguardo ti rimando a uno specifico articolo che ti spiega nel dettaglio come procedere.

Gli oneri aziendali della sicurezza sono soggetti a ribasso?

gli oneri aziendali della sicurezza non sono una quota fissata dalla stazione appaltante da ribassare separatamente. Sono costi propri dell’impresa, che l’operatore economico deve indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

La distinzione corretta è questa:

Voce
Soggetto a ribasso?
Chi la determina

Costi della sicurezza da PSC / interferenze
No
Stazione appaltante / CSP

Oneri aziendali della sicurezza
Non si ribassano come voce fissa autonoma; sono dichiarati dall’impresa e valutati nella congruità dell’offerta
Operatore economico

Importo complessivo dell’offerta
Sì, nei limiti della lex specialis e della verifica di anomalia
Operatore economico

Quindi, l’impresa può presentare un’offerta complessivamente più bassa anche grazie a una propria organizzazione efficiente, ma non può comprimere gli oneri aziendali sotto il livello necessario a garantire la sicurezza. Inoltre, gli oneri dichiarati devono essere credibili e possono essere verificati dalla stazione appaltante in sede di anomalia. La giurisprudenza recente considera questi oneri legati alla specifica organizzazione del concorrente, non automaticamente incongrui solo perché inferiori a quelli di altri operatori.

In conclusione, gli oneri aziendali della sicurezza non sono “ribassabili” come i costi ordinari dell’appalto: devono essere indicati separatamente dall’impresa nell’offerta economica e devono risultare congrui rispetto all’organizzazione aziendale e agli obblighi di sicurezza.

Come si quantificano i costi della sicurezza?

I costi della sicurezza si quantificano con una stima congrua, analitica, a corpo o a misura, basata su elenchi prezzi, prezziari ufficiali, listini vigenti o analisi di mercato quando non esistono voci applicabili.

La procedura consigliata è:

individuare le misure di sicurezza previste dal PSC;
associare ogni misura a una voce di prezzo;
stimare quantità, durata e modalità di utilizzo;
includere posa in opera, smontaggio, manutenzione e ammortamento quando applicabili;
riportare le voci in un computo metrico estimativo della sicurezza;
verificare la coerenza con cronoprogramma, interferenze e organizzazione del cantiere;
aggiornare la stima in caso di varianti che incidono sulle misure di sicurezza.

Il direttore dei lavori liquida l’importo dei costi della sicurezza in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione del coordinatore per l’esecuzione quando previsto.

Quando serve un computo metrico per i costi della sicurezza?

Il computo metrico estimativo serve quando occorre stimare analiticamente quantità e importi delle misure di sicurezza previste per il cantiere. Nei costi della sicurezza, il computo deve essere collegato al PSC, alle interferenze, agli apprestamenti e alla durata delle lavorazioni.

Un computo della sicurezza ben strutturato dovrebbe includere:

descrizione della voce;
unità di misura;
quantità;
prezzo unitario;
durata o incidenza temporale;
eventuale posa, smontaggio, manutenzione e ammortamento;
riferimento al PSC o alla misura di coordinamento.

Stima dei costi della sicurezza: esempio

Di seguito ti fornisco un progetto di esempio in cui vengono calcolati i costi della sicurezza. L’esempio è stato realizzato con il software computo metrico e contabilità lavori, la soluzione più usata in Italia dai direttori dei lavori per lavori pubblici di grande e piccole dimensioni; un vero standard di riferimento del settore.

Costi e oneri della sicurezza: la legge delle Marche

La Legge Regionale delle Marche n. 33 del 18 novembre 2008 disciplina i costi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei cantieri:

definendo le norme per la gestione della sicurezza sul lavoro nei cantieri pubblici e in parte di quelli privati;
distinguendo tra costi della sicurezza inclusi, riferiti a misure ordinarie e oneri gestionali, e costi della sicurezza aggiuntivi, necessari per risolvere specifici rischi di interferenza.

Entrambe le categorie di spesa sono protette, in quanto non soggette al ribasso d’asta, garantendo così che la tutela della salute non sia sacrificata per logiche economiche.

La normativa assegna responsabilità precise a figure chiave come il committente, il progettista e il responsabile unico del procedimento per la stima e la verifica degli oneri.

Vengono inoltre introdotte clausole sociali vincolanti che obbligano le imprese al rispetto dei contratti collettivi e della regolarità contributiva. Infine, la legge disciplina le procedure di contabilizzazione e liquidazione dei pagamenti, assicurando la trasparenza e la tracciabilità delle risorse destinate alla prevenzione degli infortuni.

Scheda di lettura della legge 33/2008

Fonte: Read More