Generatori di calore a biomassa: in arrivo nuove classi ambientali per caldaie, stufe e apparecchi domestici
Nuove classi ambientali 6 e 7 stelle per caldaie e generatori a biomassa: cosa cambia per progettisti, imprese e PA
È in fase di aggiornamento la disciplina nazionale sulla certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.
Lo schema andrà a modificare il D.M. 186/2017 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide) attuativo dell’art. 290, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 (T.U.Ambiente), introducendo nuove classi prestazionali per caldaie, stufe e altri apparecchi domestici. Le principali novità riguardano la classe 6 stelle, prevista per più categorie di generatori, e la classe 7 stelle, riservata alle caldaie.
Viene inoltre rivista la classe 5 stelle e sono disciplinate le stufe ad accumulo realizzate in opera secondo UNI EN 15544.
L’obiettivo principale dell’aggiornamento del D.M. 186/2017 è favorire il ricambio del parco installato dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, orientando il mercato verso apparecchi di ultima generazione caratterizzati da prestazioni emissive più elevate. Intervenire nel settore del riscaldamento civile a biomassa legnosa, principale fonte di inquinamento atmosferico in quanto responsabile di oltre il 50% delle emissioni di PM, produrrà un conseguente miglioramento della qualità dell’aria e, quindi, standard di tutela sanitaria più elevati.
Il sistema resta comunque fondato su una certificazione volontaria: l’aggiornamento non introduce divieti diretti alla commercializzazione né restrizioni agli scambi, ma aggiorna un meccanismo già esistente che consente ai produttori di certificare le prestazioni ambientali dei propri generatori.
Ecco una sintesi analitica delle novità.
Nuove regole per i generatori a biomassa: il contesto normativo
Lo schema di regolamento ha lo scopo di aggiornare la certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide introducendo soglie più selettive per tenere conto dell’evoluzione tecnologica del settore. L’aggiornamento non riscrive l’intera disciplina, ma interviene su alcuni punti specifici:
categorie di generatori certificabili;
nuove classi di qualità ambientale;
valori emissivi di riferimento;
metodi di prova;
stufe ad accumulo realizzate in opera;
informazioni da fornire all’utilizzatore.
La ragione dell’aggiornamento è strettamente collegata alla qualità dell’aria. In partiolare l’Italia è interessata da procedure di infrazione europee per il superamento dei valori limite relativi a PM10, PM2,5 e biossido di azoto. A questo quadro si aggiunge la nuova direttiva UE 2024/2881 sulla qualità dell’aria ambiente, che prevede limiti più severi da rispettare entro il 2030.
Cosa cambia rispetto al D.M. 186/2017
La disciplina attuale classifica i generatori attraverso un sistema di stelle, in funzione delle prestazioni emissive e del rendimento e lo schema di aggiornamento introduce tre cambiamenti rilevanti:
inserisce la classe 6 stelle per caldaie e apparecchi domestici, con esclusione dei caminetti aperti;
introduce la classe 7 stelle per le sole caldaie;
aggiorna alcuni valori della classe 5 stelle, in particolare in relazione a monossido di carbonio e rendimento.
La certificazione ambientale resta uno strumento volontario per i produttori. Tuttavia, nella pratica, la classe ambientale ha già assunto un ruolo centrale nei piani regionali per la qualità dell’aria, nei bandi di incentivazione e nelle limitazioni all’installazione o all’utilizzo degli apparecchi meno performanti.
Prodotti realizzati in opera
Lo schema di regolamento propone di introdurre nel D.M. 186/2017 un nuovo articolo 3-bis, dedicato all’equiparazione dei prodotti realizzati in opera. La disposizione prevede che gli apparecchi costruiti secondo la norma UNI EN 15544 siano equiparati alla classe ambientale “5 stelle”, purché la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi del D.M. 37/2008 sia integrata da una specifica documentazione tecnica.
In particolare, la dichiarazione deve essere corredata da:
una relazione tecnica contenente i calcoli progettuali eseguiti secondo la UNI EN 15544, gli schemi costruttivi e la documentazione fotografica rappresentativa dell’intervento realizzato;
gli esiti della misurazione del tiraggio del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione, eseguita secondo la UNI 10683 alla prima accensione dell’impianto, con le modalità previste dalla UNI 10389-2;
ove applicabile, la certificazione ambientale della camera di combustione, attestante il rispetto dei requisiti emissivi corrispondenti almeno alla classe “5 stelle”.
Per saperne di più leggi, il nostro approfondimento su Certificazione generatori a biomasse, le norme da sapere
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