Offerta anomala: il termine di 15 giorni è davvero perentorio?
Offerta anomala e Codice Appalti 2023: il Consiglio di Stato chiarisce termine dei 15 giorni, CCNL e costi della manodopera
Il termine di 15 giorni previsto dall’art. 110 del nuovo Codice Appalti per giustificare un’offerta sospetta di anomalia non è automaticamente perentorio. Lo chiarisce il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4666/2026, intervenendo su una gara europea per un accordo quadro misto di servizi e lavori per la manutenzione ordinaria e ricorrente di tratte autostradali.
Il caso: contestata l’aggiudicazione parziale di un accordo quadro
La società ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione del 40% di un lotto, sostenendo che l’offerta dell’ATI controinteressata fosse inattendibile. Le contestazioni riguardavano soprattutto il subprocedimento di verifica dell’anomalia: proroghe, ulteriori chiarimenti, presunta modifica dell’offerta economica, costo della manodopera e motivazione finale del giudizio di congruità.
Il TAR aveva respinto il ricorso. Il Consiglio di Stato conferma la decisione e respinge l’appello.
Il termine di 15 giorni dell’art. 110 è acceleratorio, non perentorio
Il primo punto chiarito dalla sentenza riguarda l’art. 110, comma 2, D.Lgs. 36/2023. La norma prevede che la stazione appaltante assegni all’operatore un termine “non superiore a quindici giorni” per fornire spiegazioni su prezzo o costi.
Secondo il Consiglio di Stato, questo termine non è qualificato dalla norma come perentorio e non è accompagnato da una sanzione espressa di decadenza o esclusione. Per questo va considerato ordinatorio, o meglio “acceleratorio”: serve a velocizzare il procedimento, ma non impedisce in assoluto proroghe o ulteriori interlocuzioni, se motivate dalla complessità dell’istruttoria.
Attenzione però: l’operatore non ha un diritto automatico alla proroga. La stazione appaltante conserva un potere discrezionale, da esercitare in modo ragionevole e rispettoso della par condicio.
Costi della manodopera: quando la rimodulazione è ammessa
Altro tema importante è la modifica della tabella dei costi della manodopera in sede di giustificazioni.
Il Consiglio di Stato distingue tra elementi essenziali dell’offerta e articolazione interna dei costi. Nel caso concreto, l’importo complessivo del costo della manodopera era rimasto invariato; erano cambiati alcuni livelli, costi medi orari e monte ore. Per i giudici, queste variazioni possono rientrare nello ius variandi dell’operatore, se non alterano il prezzo complessivo e non modificano la struttura sostanziale dell’offerta.
In pratica, l’impresa può spiegare e rimodulare alcune componenti interne dei costi, ma non può trasformare l’offerta in una proposta diversa.
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