Servizi di ingegneria e architettura: cosa prevede il nuovo Codice appalti
Tipi e livelli di progettazione, requisiti tecnici: guida alle norme del D.Lgs. 36/2023 sull’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
Il nuovo Codice appalti contiene una serie di disposizioni relative all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, alle diverse tipologie di progettazione, ai requisiti che devono possedere i concorrenti, ecc.
In questo articolo effettuiamo un’analisi dettagliata delle disposizioni previste dal nuovo Codice.
Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore significative novità per gli appalti pubblici con l’obbligo di implementazione del BIM e di strumenti di gestione informativa digitale. Scopri come.
Servizi di ingegneria e architettura: la definizione
Prima di entrare nel vivo dell’argomento diamo una definizione di “servizi di ingegneria e architettura“.
In ambito di appalti pubblici, i “servizi di ingegneria e architettura” si riferiscono ad un insieme di attività professionali che riguardano la progettazione, la direzione dei lavori, la consulenza tecnica e la gestione di opere pubbliche e interventi edilizi o infrastrutturali. Questi servizi coprono una vasta gamma di attività, tra cui l’elaborazione dei progetti preliminari ed esecutivi, che includono aspetti architettonici, strutturali, impiantistici e di sostenibilità ambientale. Essi comprendono anche la supervisione e il controllo dell’esecuzione delle opere, per assicurarsi che i lavori siano realizzati secondo i progetti approvati e nel rispetto delle normative vigenti.
A completare il quadro ci sono le attività di collaudo, che consistono nella verifica e certificazione finale della conformità delle opere realizzate rispetto ai progetti e alle specifiche tecniche previste, e la consulenza tecnica, che fornisce supporto durante le fasi di progettazione ed esecuzione, inclusa la gestione della sicurezza nei cantieri. I servizi si estendono anche alla progettazione urbanistica, che riguarda la pianificazione e lo sviluppo di aree urbane o interventi di riqualificazione urbana. Infine, un altro aspetto importante è la verifica e la validazione dei progetti, un processo che garantisce la correttezza e l’aderenza alle normative e agli standard tecnici. Le gare di appalto per questi servizi sono regolamentate dal nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023 che ne definisce le modalità di affidamento e le competenze richieste.
Elenco servizi di ingegneria e architettura
Ma quali sono i servizi di ingegneria e architettura? Volendo fare un elenco (non esaustivo) di servizi di ingegneria e di architettura, possiamo includere:
progettazione;
direzione lavori;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
collaudo tecnico-amministrativo e statico;
studi di fattibilità tecnica ed economica;
verifica e validazione dei progetti;
consulenza tecnica specialistica;
progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
studi e analisi di impatto ambientale;
gestione e supervisione di cantieri;
rilievi topografici e catastali;
valutazioni immobiliari;
redazione di piani di manutenzione;
progettazione impiantistica;
assistenza e supporto tecnico alla stazione appaltante;
ecc.
Gli incarichi di studio e consulenza rientrano tra i servizi di ingegneria e architettura secondo il codice appalti o vanno valutati in base al D.Lgs. 165/2001?
Gli incarichi di studio e consulenza non rientrano tra i servizi di ingegneria e architettura soggetti al Codice dei contratti pubblici, ma devono essere valutati secondo l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, con possibili implicazioni per la spesa pubblica.
Quando un ente locale affida incarichi di consulenza o studi esterni, è fondamentale distinguere tra due tipologie di prestazioni: quelle organizzate come appalti di servizi e quelle di carattere intellettuale o consulenziale. Solo le prime rientrano nel Codice dei contratti pubblici; le seconde, invece, vanno valutate come incarichi professionali secondo l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001.
La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 89/2025/VSG, ha esaminato un caso in cui un comune aveva affidato a una società di ingegneria la redazione di uno studio urbanistico per la promozione di un distretto territoriale finanziato con fondi UE. L’ente aveva classificato l’incarico come servizio di ingegneria e architettura e proceduto a un affidamento diretto. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che la prestazione non consisteva in un servizio organizzato a fini imprenditoriali, ma in un contributo conoscitivo che non vincola l’ente nelle decisioni successive. Per questo motivo, non può essere considerata un appalto di servizi.
Differenza tra appalto e incarico professionale
La differenza tra appalto e incarico professionale è sostanziale. L’appalto presuppone un’attività organizzata dal prestatore con mezzi propri, che assume anche il rischio dell’esecuzione, e consegna all’ente un risultato vincolante e non modificabile. L’incarico professionale, al contrario, si fonda sull’apporto intellettuale del singolo o del gruppo incaricato e mira a fornire indicazioni utili all’amministrazione, la quale resta libera di discostarsene. È un rapporto che si fonda sulla fiducia e sulla competenza del professionista più che su un’organizzazione imprenditoriale.
Secondo la Corte, di fronte a un incarico di questa natura l’amministrazione avrebbe dovuto applicare le disposizioni dell’articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, che impongono la verifica preliminare dell’assenza di professionalità interne e la motivazione puntuale della scelta di ricorrere a un incarico esterno. Il mancato rispetto di tali presupposti può determinare responsabilità erariale.
La decisione chiarisce in modo netto che gli studi destinati alla conoscenza e alla promozione del territorio, quando non hanno oggetto progettuale o tecnico vincolante, non rientrano nell’ambito dei servizi di ingegneria e architettura. Essi devono essere trattati come incarichi individuali di consulenza, con tutte le cautele e i limiti previsti dalla normativa. Un’errata qualificazione, oltre a costituire violazione procedurale, può generare conseguenze negative per la gestione delle risorse pubbliche.
Se l’obiettivo è strutturare internamente la gestione di incarichi, pratiche e procedure di consulenza, il bim project management software è la soluzione più adatta, grazie al suo pacchetto completo per amministrazione, parcelle e documentazione. Per incarichi tecnico-legali specifici come CTU o CTP, la scelta migliore è il software CTU, che guida l’utente passo passo (nomina, verbali, parcelle) secondo le regole vigenti. Se invece l’ente ha bisogno di adeguarsi agli obblighi di trasparenza, tracciabilità e digitalizzazione degli appalti pubblici, in particolare in ottica BIM e codice appalti, allora il software gestione informativa digitale delle costruzioni è lo strumento chiave per implementare un vero ambiente di condivisione dati (CDE-ACDat) conforme alla normativa.
Servizi di ingegneria e architettura: forma giuridica
Secondo l’articolo 66 del nuovo codice sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:
i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui al punto successivo, le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400- 8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui al primo e al quarto punto;
i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Ti segnalo il freeware per calcolare gratis i corrispettivi a base di gara per le prestazioni di progettazione secondo il nuovo codice appalti e il D.M. 17/06/2016. Ti consiglio anche un software per formulare le offerte a gare d’appalto per l’affidamento di servizi di progettazione.
I servizi di architettura e ingegneria sono considerati servizi ad alta intensità di manodopera?
Parere MIT 3688/2025
Il parere MIT 3688/2025 chiarisce che i servizi di architettura e ingegneria sono di natura intellettuale, non rientrando tra i servizi ad alta intensità di manodopera, per i quali la componente lavoro supera il 50% del valore e si applica il tetto del 30% al punteggio economico (art. 108, c.4). Le prestazioni tecniche implicano ideazione e competenze specialistiche, non standardizzabili in costi orari. Per tali servizi, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) segue la struttura: 65% prezzo fisso e 35% soggetto a ribasso (art. 41, c. 15-bis), per tutelare qualità e compenso equo. Pertanto, la soglia del 30% non si applica, ma va garantito un bilanciamento tra tecnica ed economia. Leggi il nostro approfondimento.
Servizi di ingegneria e architettura nuovo codice: requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento
La parte V dell’ allegato II.12 del nuovo codice appalti contiene i requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento.
Il direttore tecnico nelle società di ingegneria
Secondo l’articolo 36 dell’appena citato allegato, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società;
abilitazione all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscrizione, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.
La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
Il direttore tecnico viene consultato formalmente dall’organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all’attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
Il comma 2-bis dell’articolo 25 dell’Allegato II.12 – introdotto dal D.Lgs. 209/2204 – stabilisce che coloro che, alla data del 1° luglio 2023 (data da cui le disposizioni del Codice hanno acquisito efficacia), ricoprivano già il ruolo di direttore tecnico e disponevano di un attestato valido, possono continuare a esercitare tale funzione.
Organigramma delle società di ingegneria
Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l’organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
i soci;
gli amministratori;
i dipendenti;
i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA.
Altri soggetti abilitati ai servizi di ingegneria e architettura
Per quanto riguarda gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, sono tenuti a predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
legale rappresentante;
amministratori;
soci, soci fondatori, associati;
dipendenti;
consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti o i rapporti di verifica dei progetti o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall’organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
Verifica dei requisiti e delle capacità
In materia di requisiti e delle capacità ai sensi dell’articolo 99 del codice, la verifica avviene attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico.
Il comma 1-bis dell’articolo 40 – introdotto dal D.Lgs. 209/2024 – stabilisce che la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari nei servizi di ingegneria, architettura e altri ambiti tecnici possono essere soddisfatti scegliendo tra due alternative:
la stipula di una polizza assicurativa con un massimale pari almeno al 10% del valore delle opere:
il possesso di un fatturato globale conseguito nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, il cui importo non deve superare il valore stimato dell’appalto.
Per quanto riguarda la capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di richiedere l’esecuzione di contratti analoghi a quello in affidamento nei 10 anni precedenti la data di indizione della gara, indipendentemente dal fatto che siano stati svolti per enti pubblici o soggetti privati.
Requisiti tecnici nelle gare pubbliche: conta la funzione concreta delle esperienze pregresse
Consiglio di Stato 4454/2026
Il Consiglio di Stato chiarisce che i requisiti del progettista vanno valutati in chiave funzionale e non solo sulla base della classificazione formale delle categorie d’opera. Le prestazioni impiantistiche IA.02 e IA.04 possono concorrere al requisito E.10 quando sono integrate e strumentali all’intervento di edilizia sanitaria. La decisione valorizza il principio della progettazione integrata previsto dall’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023. Esclusa, inoltre, qualsiasi sanatoria postuma, poiché il requisito risultava già soddisfatto al momento della gara. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Livelli della progettazione per gli appalti
Secondo l’articolo 41 del D.Lgs. 36/2023 la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo 2 livelli (non più 3 come accadeva con il vecchio codice):
progetto di fattibilità tecnico-economica;
progetto esecutivo.
Scompare, quindi, il progetto definitivo.
La progettazione ha i seguenti scopi:
il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
un limitato consumo del suolo;
il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
il risparmio e l’efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera;
l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il responsabile unico del procedimento, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
Il progetto di fattibilità comprende:
indagini e studi necessari per la definizione dei vari aspetti progettuali;
schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
stime economiche;
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilità deve consentire l’avvio della procedura espropriativa.
Inoltre, deve contenere indagini geologiche e geognostiche, verifiche preventive dell’interesse archeologico, studio preliminare sull’impatto ambientale ed evidenziazione, con apposito adeguato elaborato cartografico, delle aree impegnate, delle eventuali fasce di rispetto e delle misure di salvaguardia.
Deve anche indicare le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale.
Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo contiene:
gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni previste;
la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione, secondo i prezzari regionali;
il crono-programma.
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio:
i lavori da realizzare;
il relativo costo previsto;
il crono-programma coerente con quello del progetto definitivo.
Deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
Il progetto esecutivo deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono preferibilmente svolte dal medesimo soggetto, al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento.
In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
Progettazione con l’utilizzo di strumenti elettronici e BIM
Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM).
Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.
L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato.
Inoltre, l’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti (v. art. 38 del nuovo Codice appalti).
Ok a requisiti speciali acquisiti con committenti privati
Consiglio di Stato 7031/2025
La corretta dimostrazione dei requisiti speciali rappresenta uno dei temi più delicati nell’ambito dell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. La questione non riguarda soltanto la natura delle esperienze professionali dichiarabili in gara, ma anche la tipologia di documentazione necessaria a comprovarne l’effettivo svolgimento. Un intervento del Consiglio di Stato (sentenza n. 7031/2025) ha offerto un importante contributo interpretativo in merito alla spendibilità delle esperienze maturate con committenti privati, chiarendo criteri e limiti applicativi.
Il caso
La vicenda trae origine da una procedura di appalto integrato, in cui l’impresa aggiudicataria si era avvalsa di una società di ingegneria esterna per soddisfare i requisiti progettuali. L’operatore escluso aveva sollevato tre contestazioni principali:
i servizi di progettazione richiamati erano stati svolti esclusivamente in ambito privato e quindi, a suo dire, non idonei a comprovare la capacità tecnica richiesta;
il contratto di avvalimento stipulato sarebbe stato meramente formale, privo di effettiva messa a disposizione di risorse;
i servizi di punta indicati non avrebbero rispettato i parametri minimi fissati dalla lex specialis.
Il TAR aveva già respinto il ricorso, riconoscendo la validità della documentazione prodotta; decisione poi confermata in secondo grado dal Consiglio di Stato.
Le prestazioni svolte per committenti privati possono essere utilizzate per la qualificazione, purché adeguatamente documentate attraverso contratti, fatture e attestazioni di regolare esecuzione.
Non è quindi necessario ricorrere a certificazioni tipiche dei rapporti pubblici, inapplicabili al settore privato. L’apporto del progettista esterno è ammissibile, a condizione che il contratto di avvalimento garantisca il trasferimento effettivo di mezzi e professionalità, distinguendosi dal mero sostegno economico-finanziario (art. 104, D.Lgs. 36/2023).
Per la verifica dei requisiti speciali non è richiesta l’identità formale tra i servizi dichiarati e quelli oggetto dell’appalto; ciò che conta è la loro coerenza tecnica ed economica con le soglie minime stabilite dalla lex specialis.
Corrispettivi professionali per i servizi di ingegneria e architettura
L’allegato I. 13 disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura sono determinati facendo riferimento al quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del D.M. 17/06/2016, la cui applicazione deve essere attualizzata alla luce delle disposizioni dell’articolo 41 del nuovo codice appalti e dei nuovo livelli di progettazione, secondo la ripartizione ivi prevista.
Leggi gli approfondimenti:
Decreto parametri-bis: come calcolare i corrispettivi secondo il D.M. 17/06/2016
Equo compenso nei lavori pubblici: cosa dice il Codice Appalti
Servizi di ingegneria e architettura: il bando tipo ANAC
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha redatto lo Schema di Bando Tipo n. 2/2023, riguardante la “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con l’assegnazione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione al miglior rapporto qualità/prezzo”.
Segnaliamo anche la proposta di disciplinare di gara OICE per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura.
Non va indicato un Contratto Collettivo per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura
Circolare CNI 262/2025
Secondo quanto segnalato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la circolare 262/2025, molte Stazioni Appaltanti, dopo l’entrata in vigore del Correttivo appalti 2025, hanno chiesto di indicare un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento anche per gli affidamenti relativi ai servizi di ingegneria e architettura, prestazioni che rientrano a pieno titolo tra i servizi di natura intellettuale.
La richiesta, secondo quanto riporta il CNI, si basa su un’erronea interpretazione dell’art.11 del D.Lgs. 36/2023 come aggiornato dal D.Lgs. 209/2024.
In realtà, il Codice dei Contratti Pubblici prevede chiaramente che per i servizi di natura intellettuale l’operatore economico non è tenuto a indicare i costi della manodopera.
Il principio è sancito dall’articolo 108, comma 9, d.lgs. n.36/2023, il quale stabilisce espressamente che – per gli appalti di servizi che non comportano l’impiego di manodopera dipendente – l’operatore economico non è obbligato a indicare i costi della manodopera nell’offerta.
Tale previsione riguarda esclusivamente i contratti che implicano l’impiego di personale dipendente e non può essere estesa agli incarichi professionali di natura intellettuale, che si caratterizzano per la prevalente componente di carattere autonomo e per la loro esecuzione diretta da parte del professionista.
Alla luce di tali disposizioni, la richiesta di applicazione del CCNL per un appalto di servizi di ingegneria e architettura è giuridicamente errata e priva di qualsiasi utilità pratica, in quanto:
non è prevista dalla normativa vigente, la quale esclude l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera per le prestazioni intellettuali.
non ha alcun rilievo ai fini della valutazione economica dell’offerta, in quanto il professionista non impiega manodopera subordinata.
costituisce un aggravio ingiustificato e privo di fondamento giuridico per gli operatori economici partecipanti alla gara.
Chi può partecipare alla progettazione dei lavori pubblici
Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori (nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo) sono espletate da:
organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura:
prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei;
le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
società di ingegneria: le società di capitali, ovvero nella forma di società cooperative che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti precedenti;
i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
È sempre indicata nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Polizze professionali
Nel caso in cui il progetto sia a firma di un dipendente della PA incaricato della progettazione, la polizza assicurativa relativa ai rischi professionali è a carico della stazione appaltante.
Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.
Supporto alla progettazione
In relazione all’affidamento delle attività di supporto alla progettazione, le stesse possono attenere ad attività meramente strumentali alla progettazione:
indagini geologiche;
geotecniche e sismiche;
sondaggi;
rilievi;
misurazioni e picchettazioni;
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
La consulenza di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.
Il nuovo Codice ribadisce espressamente il divieto di subappalto delle attività di progettazione, precisando che resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
Servizi di ingegneria e architettura: i più recenti pareri MIT e ANAC
Stop a compensi fortettari per servizi di ingegneria e architettura
Delibera ANAC 102/2025
I compensi oggetto di una procedura di gara non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento.
Con il nuovo Codice Appalti le tariffe ministeriali stabilite dal D.M. 17/06/2016 assurgono a parametro vincolante per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura.
L’ANAC (Delibera n. 102 del 19 marzo 2025) si è così pronunciata sull’istanza di precontenzioso presentata dall’OICE avente ad oggetto un bando del Consorzio di Bonifica Centro per l’affidamento tramite accordo quadro dei servizi di redazione del PFTE e del progetto esecutivo, del CSP, della direzione lavori e del CSE.
Nel bando la S.A. prevedeva la corresponsione di una somma forfettaria massima di 30.000 euro per le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP, occorrente ai fini della richiesta di finanziamento, e la remunerazione della progettazione con le somme messe a disposizione dal finanziamento solamente in caso di esito positivo della richiesta, con l’avvertenza che, in caso contrario, non vi sarebbe stato obbligo di procedere alla progettazione completa.
Richiamando l’articolo 41, comma 15 del D.Lgs. 36/2023 e all’Allegato I.13, l’ANAC precisa innanzitutto che le tabelle ministeriali per la determinazione dei corrispettivi stabilite dal D.M. 17/06/2016 fungono da strumento vincolante e inderogabile per l’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento.
Anche le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), occorrente ai fini della richiesta di finanziamento, rientrano nell’ambito i servizi di ingegneria e architettura e pertanto non appare conforme alla normativa la previsione di una remunerazione costituita da una somma forfettaria massima per due anni di contratto in quanto anche il compenso per tale attività deve necessariamente essere individuato utilizzando il parametro delle tariffe ministeriali.
Infine, l’ANAC chiarisce che il DOCFAP è un documento prodromico alla progettazione che non può essere affidato congiuntamente al primo livello di progettazione, coincidente con il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE).
Divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura
Comunicato ANAC 10/07/2024
Con il comunicato del Presidente del 10 luglio 2024 l’ANAC fornisce importanti chiarimenti in merito alle corrette modalità di calcolo del valore stimato dell’appalto e al conseguente rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura.
L’obiettivo è evitare una pratica – riscontrata durante vari procedimenti di vigilanza – che potrebbe eludere le normative vigenti e compromettere la qualità del progetto finale.
L’ANAC precisa che le vigenti disposizioni normative del d.lgs. 36/2023 in materia risultano attualmente contenute:
all’art. 14, comma 6 dove si stabilisce che “La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
all’art.41, che al comma 8 lett.d) prevede che il progetto esecutivo “è redatto, di regola, dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica” chiarendo, altresì, che “Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza”
all’art. 114 che al comma 6, con specifico riferimento all’incarico di Direzione dei Lavori, prevede che qualora le stazioni appaltanti “non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal codice”.
Il vigente quadro normativo conferma, pertanto, l’obbligo da parte delle stazioni appaltanti di stimare in via unitaria l’importo totale dei servizi di ingegneria e architettura, assistendosi, in caso contrario, ad un ingiustificato frazionamento degli stessi
In base a queste disposizioni, le stazioni appaltanti sono tenute:
a dare priorità all’affidamento congiunto di tutti gli incarichi di progettazione relativi a una stessa opera. Ciò significa che, piuttosto che suddividere i lavori in singoli incarichi distinti, è preferibile assegnarli tutti insieme.
sommare gli importi stimati per ciascun servizio e assicurarsi che il calcolo segua le linee guida stabilite dal Ministero della Giustizia, sottolineando che nella documentazione di gara è essenziale chiarire il metodo utilizzato per calcolare i compensi. Ciò include un elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi costi, affinché chi partecipa alla gara possa comprendere esattamente come sono stati determinati i prezzi.
Inoltre, il parere fa riferimento anche alla possibilità di frazionare un appalto. Tuttavia, se si decide di procedere in questo modo, è necessario fornire una motivazione adeguata. In questi casi, le amministrazioni devono fornire adeguate motivazioni per eventuali affidamenti separati. La suddivisione tra diversi professionisti o imprese è consentita solo in situazioni eccezionali, che devono essere debitamente documentate e giustificate.
In aggiunta, ANAC sottolinea che le stazioni appaltanti non possono giustificare un affidamento disgiunto solo con affermazioni generiche come “necessità e urgenza”, le quali consentono la riduzione dei termini nelle procedure ordinarie o il ricorso alla procedura negoziata, ma non giustificano certamente il mancato rispetto delle regole che governano il calcolo dell’importo a base di gara.
Il nuovo Codice Appalti ammette il subappalto della relazione geologica
Parere MIT 2828/2024
Il divieto di subappalto della relazione geologica – previsto dal vecchio codice all’articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016 – non è stato confermato dal nuovo Codice Appalti.
A confermarlo è il servizio giuridico del MIT con il parere n. 2828 del 26 settembre 2024.
Di tale divieto non c’è traccia nell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023; pertanto, l’affidatario dei servizi di architettura e ingegneria che non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può procedere al subappalto oppure avvalersi di professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, del contratto di avvalimento, del contratto di lavoro subordinato o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa).
La precisazione non è di poco conto, se si pensa che l’art. 31, comma 8 del “vecchio” Codice vietava all’affidatario di “avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”.
Servizi di ingegneria e architettura: le sentenze più recenti
Giovane progettista vs assistente alla progettazione nel Codice appalti: c’è differenza?
TAR Sicilia 3299/2024
Il TAR Sicilia con la sentenza 3299/2024 ha stabilito che l’attività svolta dall’individuo designato come “assistente alla progettazione strutturale” è sufficiente a soddisfare il requisito del coinvolgimento di un giovane professionista nell’elaborazione degli atti progettuali come previsto dell’art. 39, comma 1, dell’allegato II.12 al Codice appalti, richiamato dall’art. 66, co. 2, del d.lgs. 36/2023.
Servizi di ingegneria e architettura: le FAQ ANAC aggiornate al 13 febbraio 2026
È possibile inserire negli atti di indizione di una procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria una clausola che subordini l’erogazione dei compensi all’ottenimento del finanziamento?
No. Come per la generalità degli affidamenti, i compensi per i servizi di ingegneria e architettura oggetto della procedura di affidamento non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento.
È possibile affidare la realizzazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) congiuntamente agli altri livelli di progettazione?
No in quanto trattasi di documento che per espressa previsione dell’articolo 2 dell’Allegato I.7, deve essere redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale di cui all’articolo 1 del medesimo Allegato e preliminarmente al Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), da redigersi – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41 comma 3 del codice – ad opera del RUP secondo le prescrizioni dell’Allegato I.7. L’articolo 3 del richiamato Allegato precisa, inoltre, che il DIP è redatto in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP ed indica – in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare – le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il rispetto dell’indicata sequenza procedurale stabilita dalle sopra richiamate disposizioni del codice dei contratti pubblici e del relativo Allegato 1.7 preclude, pertanto che il DOCFAP – qualora affidato all’esterno – possa essere affidato contestualmente ad altro livello di progettazione.
Fonte: Read More
