Pratiche edilizie pregresse: il proprietario può accedere agli atti senza conoscerne gli estremi?

Pratiche edilizie pregresse: il proprietario può accedere agli atti senza conoscerne gli estremi?

TAR Piemonte: basta che l’istanza individui chiaramente il bene. La ricostruzione della storia urbanistico-edilizia, dello stato legittimo o la difesa in giudizio rafforzano l’interesse all’accesso

Per verificare la regolarità urbanistico-edilizia di un immobile, il primo passaggio operativo è spesso l’accesso agli atti presso il Comune. Ma cosa accade se il proprietario non conosce numero, data o tipologia delle vecchie pratiche edilizie?

Con la sentenza n. 1453/2026, il TAR Piemonte chiarisce che l’istanza di accesso non può essere respinta come generica solo perché non riporta gli estremi precisi dei documenti richiesti.

Se l’immobile è individuato e appartiene al richiedente, il Comune deve verificare le pratiche edilizie disponibili e consentire la visione e l’estrazione di copia degli atti pertinenti. L’accesso, infatti, serve proprio a ricostruire la storia urbanistico-edilizia del bene e a definirne lo stato legittimo.

Il caso

Il proprietario di un immobile aveva presentato al Comune un’istanza di accesso agli atti relativa all’intera proprietà.

La richiesta era finalizzata ad acquisire la documentazione amministrativa riguardante il bene, anche in relazione a un processo amministrativo pendente e alla possibile predisposizione di una pratica di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001.

Il Comune aveva respinto l’istanza ritenendola generica e non sufficientemente motivata. Secondo l’amministrazione, il richiedente non aveva indicato in modo preciso i documenti richiesti.

Il proprietario ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo l’annullamento del provvedimento e l’accertamento del proprio diritto ad accedere alla documentazione edilizia dell’immobile.

Il ricorrente ha sostenuto di avere un interesse diretto e qualificato all’accesso, in quanto proprietario del bene.

Secondo la sua prospettazione, l’istanza non aveva carattere esplorativo, perché era riferita a un immobile determinato e collegata a specifiche esigenze difensive. La documentazione richiesta era infatti utile sia per il giudizio amministrativo già pendente, sia per valutare la posizione edilizia dell’immobile e l’eventuale sanatoria.

Il proprietario ha inoltre evidenziato che non si può pretendere dal richiedente l’indicazione degli estremi esatti degli atti comunali quando l’accesso serve proprio a conoscere quali pratiche siano presenti negli archivi dell’amministrazione.

Il proprietario può ottenere l’accesso agli atti anche senza conoscere gli estremi della pratica?

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego opposto dal Comune all’istanza di accesso agli atti.

Secondo i giudici, la richiesta presentata dal proprietario, pur non indicando gli estremi o la tipologia dei documenti richiesti, era comunque sufficientemente determinata. L’istanza, infatti, faceva riferimento agli atti comunali di natura urbanistico-edilizia riguardanti uno specifico immobile di proprietà del ricorrente e richiamava espressamente un processo amministrativo pendente relativo allo stesso immobile.

Proprio questo collegamento ha consentito di individuare con chiarezza l’oggetto dell’accesso, limitandolo alla documentazione urbanistico-edilizia riferita all’immobile, comprese le pratiche edilizie, anche in sanatoria, e gli atti relativi all’attività di vigilanza e repressione di eventuali abusi edilizi.

Il TAR ha inoltre precisato che una richiesta di accesso non può essere considerata generica solo perché il richiedente non conosce gli estremi dei documenti. Al contrario, è proprio attraverso l’accesso agli atti che il proprietario può ricostruire la storia urbanistico-edilizia del proprio immobile e verificarne lo stato legittimo.

I giudici ribadiscono quindi un principio consolidato: il proprietario ha piena legittimazione e interesse ad accedere agli atti delle pratiche edilizie che riguardano il proprio immobile. Tale interesse non può essere qualificato come un controllo generico sull’operato dell’amministrazione, ma costituisce l’esercizio di un diritto riconosciuto dall’ordinamento.

Nel caso esaminato, inoltre, l’istanza era motivata dall’esigenza di tutelare la posizione del ricorrente nell’ambito di un giudizio amministrativo già in corso sulla legittimità delle opere eseguite sull’immobile. Per il TAR, questo è sufficiente a dimostrare il cosiddetto interesse difensivo, senza che sia necessario verificare preventivamente l’effettiva utilità dei documenti richiesti o la fondatezza delle pretese del richiedente.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha annullato il diniego del Comune e ha ordinato all’amministrazione di consentire, entro dodici giorni, la visione e l’estrazione di copia di tutti gli atti presenti nelle pratiche edilizie relative all’immobile, inclusi quelli riguardanti l’attività di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, previo pagamento degli eventuali costi di riproduzione e dei diritti previsti dalla legge.

Approfondimenti

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