Incentivi tecnici: niente compenso se l’opera progettata non va in appalto
La Cassazione chiarisce quando spettano gli incentivi tecnici: la sola progettazione interna non basta se manca gara, appalto e utilità per la PA
La progettazione interna di un’opera pubblica dà sempre diritto agli incentivi tecnici? Secondo la Cassazione, no. Con l’ordinanza n. 16584/2026, la Suprema Corte torna sul tema dei compensi incentivanti per il personale tecnico delle pubbliche amministrazioni e fissa un principio di grande impatto pratico: l’incentivo non spetta per il solo fatto che il dipendente abbia svolto attività progettuale.
Serve qualcosa in più: l’attività deve essere collegata ad un’opera pubblica effettivamente destinata alla realizzazione, inserita in una procedura di gara e sfociata in un appalto. In assenza di questi presupposti, manca quella concreta utilità per l’amministrazione che giustifica la deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione.
Il caso: l’ingegnere chiede oltre 100 mila euro di incentivi
La vicenda nasce dal ricorso di un ingegnere, già dipendente della Provincia di Roma, poi Città Metropolitana di Roma Capitale, collocato in quiescenza nel 2011.
Il tecnico sosteneva di aver svolto, tra il 2001 e il pensionamento, attività connesse alla progettazione e all’esecuzione di opere pubbliche. Per tali attività chiedeva il pagamento di oltre 100.000 euro a titolo di compenso incentivante ai sensi dell’art. 18 della Legge 109/1994.
Le attività erano documentate da 14 schede predisposte dagli uffici e sottoscritte dal RUP. Il Tribunale riconosceva solo una parte della pretesa, condannando l’amministrazione al pagamento di una parte della somma. La Corte d’Appello confermava il rigetto per il resto.
Il dipendente ricorreva quindi in Cassazione, sostenendo che l’incentivo dovesse essere riconosciuto per il solo fatto che l’attività tecnica fosse stata svolta.
I motivi del ricorso: l’attività svolta basta per il diritto all’incentivo?
Secondo il ricorrente, il compenso incentivante non poteva essere negato solo perché alcune opere progettate non erano state appaltate o risultavano ancora in corso di realizzazione.
La tesi era chiara: una volta eseguita la prestazione tecnica, il diritto all’incentivo doveva considerarsi sorto, a prescindere dalla successiva sorte dell’opera.
Il dipendente richiamava anche l’orientamento della Cassazione secondo cui il diritto all’incentivo ha natura retributiva e nasce in conseguenza dell’attività incentivata, nei limiti previsti dalla contrattazione decentrata e dal regolamento interno dell’amministrazione.
La decisione della Cassazione: incentivo solo se c’è utilità concreta
La Cassazione rigetta il ricorso. Il punto decisivo è la distinzione tra “spettanza” ed “esigibilità” dell’incentivo. La Corte chiarisce che i precedenti invocati dal ricorrente, in particolare Cass. n. 10222/2020, riguardavano casi in cui non era in discussione il diritto all’incentivo, ma solo la sua liquidazione.
Nel caso esaminato, invece, la questione è più radicale: occorre stabilire se il diritto sia mai sorto. Per la Suprema Corte, l’incentivo alla progettazione non può essere riconosciuto quando l’opera progettata non sia stata oggetto di gara, aggiudicazione e appalto. L’attività tecnica interna, anche se effettivamente svolta, deve inserirsi in un procedimento finalizzato alla realizzazione dell’opera pubblica.
In mancanza dell’appalto, viene meno il collegamento funzionale tra attività progettuale, fondo incentivante e utilità per l’amministrazione.
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