Fotovoltaico su terreno agricolo: quando è ammessa la categoria catastale D/10?

Fotovoltaico su terreno agricolo: quando è ammessa la categoria catastale D/10?

Gli impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli possono essere accatastati come fabbricati rurali strumentali?

Con l’ordinanza n. 15409/2026, la Corte di Cassazione interviene sul classamento catastale degli impianti fotovoltaici realizzati a terra, confermando che la categoria D/10 non può essere riconosciuta automaticamente per il solo fatto che l’impianto sia collocato su un terreno agricolo o sia riferibile a un imprenditore agricolo o a una società agricola.

Il punto centrale è la prova della connessione effettiva tra impianto fotovoltaico e attività agricola principale.

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Il caso

La controversia nasce da alcuni avvisi di accertamento catastale con cui l’amministrazione finanziaria aveva modificato la categoria proposta dai contribuenti per impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli.

I contribuenti avevano richiesto il classamento in categoria D/10 — fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

L’amministrazione aveva invece attribuito la categoria D/1 — opifici. Secondo l’ufficio, gli impianti non presentavano i requisiti necessari per essere qualificati come fabbricati rurali strumentali.

Dopo un primo accoglimento dei ricorsi in sede provinciale, la vicenda è proseguita nei successivi gradi di giudizio fino alla Cassazione. La Corte è stata chiamata a chiarire se la produzione di energia da impianto fotovoltaico, realizzato su terreno agricolo, potesse essere considerata attività agricola connessa e giustificare il classamento catastale in D/10.

I contribuenti hanno contestato la decisione sfavorevole sostenendo, in sintesi, due argomenti principali.

Il primo riguardava il presunto difetto di motivazione degli avvisi di accertamento: secondo i ricorrenti, l’amministrazione avrebbe escluso la ruralità degli impianti senza spiegare in modo adeguato le ragioni della diversa classificazione catastale.

Il secondo motivo riguardava la qualificazione dell’attività di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica: i ricorrenti sostenevano che tale attività dovesse essere considerata connessa all’attività agricola e produttiva di reddito agrario, quantomeno con riferimento ai primi 200 kW di potenza nominale complessiva installata.

Da qui la richiesta di riconoscere la ruralità degli impianti e il conseguente classamento in categoria D/10.

La Cassazione rigetta il ricorso.

Sul primo motivo, la Corte dichiara la censura inammissibile. La questione relativa alla motivazione degli avvisi non era stata correttamente riproposta nel precedente giudizio di cassazione e, inoltre, il ricorso non riportava in modo autosufficiente i passaggi degli atti impositivi ritenuti carenti.

Quando un impianto fotovoltaico può essere considerato funzionalmente connesso all’attività agricola e beneficiare del riconoscimento della ruralità catastale?

Sul secondo motivo, la Corte affronta il tema centrale: il rapporto tra impianto fotovoltaico, attività agricola e ruralità catastale.

Secondo la Cassazione, la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili può costituire attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 c.c., ma solo se resta effettivamente collegata all’attività agricola principale.

Non basta, quindi:

che l’impianto sia installato su un terreno agricolo;
che il soggetto interessato sia un imprenditore agricolo o una società agricola;
che la produzione derivi dai primi 200 kW di potenza nominale complessiva installata;
che l’energia prodotta provenga da fonte rinnovabile.

Occorre invece dimostrare che il fondo continui a costituire una risorsa primaria dell’impresa agricola e che l’impianto sia effettivamente collegato all’attività agricola principale. Il classamento in D/10 non è giustificato quando, in concreto, l’area risulti destinata esclusivamente alla produzione di energia elettrica, senza prova di un rapporto funzionale con l’attività agricola.

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato che gli impianti erano realizzati a terra, montati su strutture metalliche, dotati di cabine elettriche, inverter, recinzioni, videosorveglianza e spazi funzionali alla manutenzione dei pannelli.

Da tali elementi era emerso che i terreni erano utilizzati esclusivamente per la produzione di energia elettrica, senza prova sufficiente di una connessione prevalente con un’attività agricola effettiva.

Per la Cassazione, questo accertamento è decisivo: in mancanza di attività agricola principale e di un collegamento funzionale con essa, l’impianto fotovoltaico non può essere ricondotto automaticamente alla categoria catastale D/10.

Fotovoltaico agricolo e ruralità: il limite dei 200 kW non basta

Uno degli aspetti più importanti della decisione riguarda il limite dei 200 kW. La Corte chiarisce che la produzione di energia fotovoltaica entro tale soglia non comporta, da sola, il riconoscimento automatico della ruralità catastale.

Il limite dei primi 200 kW di potenza nominale complessiva può rilevare ai fini della qualificazione dell’attività di produzione energetica come attività agricola connessa, ma non consente, da solo, il riconoscimento della ruralità catastale quando manca la prova dell’esercizio di un’attività agricola principale e del collegamento funzionale dell’impianto con essa.

In altri termini, la produzione energetica deve restare collegata e funzionale all’attività agricola principale. Se, invece, l’impianto occupa il fondo e lo destina in concreto esclusivamente alla produzione di energia elettrica, senza prova di una effettiva attività agricola prevalente o principale, viene meno il presupposto per il riconoscimento della ruralità e per il classamento come fabbricato rurale strumentale in categoria D/10.

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