Revisione prezzi ordinaria negli appalti di servizi e forniture: le nuove linee guida MIT

Revisione prezzi ordinaria negli appalti di servizi e forniture: le nuove linee guida MIT

Come applicare correttamente la revisione prezzi “ordinaria” negli appalti di servizi e forniture dopo il correttivo al Codice dei contratti pubblici

Con la pubblicazione delle Linee guida per l’applicazione delle clausole di revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture, il MIT fornisce uno strumento per garantire una gestione più chiara ed equilibrata dei contratti pubblici di durata rafforzando una lettura sostanziale della revisione prezzi: non un automatismo premiale per l’appaltatore, ma un presidio di equilibrio, continuità e buona esecuzione del contratto.

Rappresentano il primo riferimento operativo per le amministrazioni chiamate ad applicare la nuova disciplina revisionale nei contratti di servizi e forniture, soprattutto nei rapporti pluriennali e nei servizi essenziali esposti a oscillazioni ricorrenti dei costi.

Ecco una sintesi delle indicazioni ministeriali e il testo ufficiale disponibile per il download gratuito.

Revisione ordinaria e revisione straordinaria: due strumenti diversi

Il riferimento principale è l’articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 che, come modificato dal D.Lgs. 209/2024.

Il MIT distingue chiaramente tra:

revisione straordinaria, attivata al superamento delle soglie previste dalla legge;
revisione ordinaria, fondata su meccanismi di indicizzazione programmati e definiti nel contratto.

Il confronto con i lavori pubblici è decisivo: per i lavori la revisione straordinaria si attiva quando la variazione del costo dell’opera supera il 3% dell’importo complessivo e opera nella misura del 90% del valore eccedente tale soglia; per servizi e forniture, invece, la soglia è più alta, pari al 5%, e il riconoscimento è limitato all’80% dell’eccedenza.

Per servizi e forniture, la revisione straordinaria opera quando la variazione del costo supera il 5% dell’importo complessivo e riconosce l’80% dell’eccedenza. La revisione ordinaria, invece, serve a governare le oscillazioni fisiologiche dei costi nei contratti di durata.

Le due forme non sono alternative: possono convivere. Tuttavia, gli aumenti riconosciuti con la revisione ordinaria non devono essere conteggiati per attivare la revisione straordinaria, evitando una duplicazione degli importi.

Quando inserire la clausola di revisione ordinaria

Secondo le Linee guida 2026, la clausola di revisione ordinaria è particolarmente opportuna nei contratti di durata, cioè in quelli caratterizzati da prestazioni continuative, periodiche o ripetute nel tempo.

Rientrano in questa logica, ad esempio:

servizi di pulizia;
vigilanza e sicurezza;
ristorazione collettiva;
facility management;
servizi ICT;
lavanolo;
sterilizzazione dello strumentario chirurgico;
servizi sociali.

In questi casi, il decorso del tempo può incidere in modo significativo sui costi di manodopera, materie prime, energia, servizi e altri fattori produttivi.

La clausola va prevista già nei documenti di gara

Il MIT evidenzia un passaggio operativo decisivo: la revisione ordinaria non può essere lasciata ad una gestione generica in fase esecutiva.

Le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti iniziali di gara che il contratto sarà assistito da meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo. Questa previsione consente agli operatori economici di formulare offerte consapevoli e alla stazione appaltante di programmare correttamente le risorse.

La clausola deve poi essere dettagliata nel contratto, specificando:

indice o sistema di indici applicabile;
dies a quo per il calcolo della variazione;
periodicità della revisione;
modalità di corresponsione degli importi;
coordinamento con la revisione straordinaria;
obbligo di trasferimento degli adeguamenti ai subappaltatori.

Quali indici utilizzare

Per individuare gli indici, le Linee guida rinviano all’Allegato II.2-bis del Codice e alle corrispondenze tra CPV e indici ISTAT.

La stazione appaltante può utilizzare:

indici dei prezzi al consumo;
indici dei prezzi alla produzione;
indici delle retribuzioni contrattuali orarie;
indici compositi, quando una sola componente non rappresenta adeguatamente il costo del servizio.

È ammesso discostarsi dagli indici dell’Allegato II.2-bis solo quando la specifica natura dell’appalto o le condizioni di esecuzione non siano adeguatamente rappresentate dagli indici disponibili. In tal caso, la scelta deve essere motivata già nei documenti di gara.

Indicazioni operative per alcuni settori

Le Linee guida propongono criteri specifici per settori particolarmente esposti alle oscillazioni dei costi.

Per pulizia, disinfestazione, vigilanza, sicurezza e servizi sociali, il MIT suggerisce di utilizzare l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie del settore, poiché la manodopera rappresenta la voce di costo prevalente.

Per ristorazione collettiva, lavanolo e sterilizzazione, invece, viene suggerito un indice composito, perché il costo complessivo dipende da più componenti: manodopera, materie prime, costi generali e inflazione.

Per la ristorazione collettiva, ad esempio, lo schema proposto combina:

45% manodopera;
45% materie prime alimentari;
10% indice NIC generale.

Subappalto: gli adeguamenti devono arrivare lungo la filiera

Un profilo rilevante riguarda la tutela della filiera contrattuale.

Le Linee guida richiamano l’obbligo di trasferire gli adeguamenti ai subappaltatori, in proporzione alle prestazioni eseguite. La revisione prezzi, quindi, non deve fermarsi all’appaltatore principale, ma deve raggiungere anche gli operatori che eseguono concretamente parte delle prestazioni.

Per rendere effettivo questo obbligo, le stazioni appaltanti possono subordinare i pagamenti alla prova dell’avvenuto riversamento degli adeguamenti ai subappaltatori.

Coperture economiche

Gli oneri derivanti dalla revisione prezzi ordinaria e straordinaria devono trovare copertura nelle risorse previste dal Codice, secondo un ordine di priorità:

somme per imprevisti nel quadro economico, fino al 50%;
ribassi d’asta non vincolati;
economie disponibili da altri interventi conclusi.

Questo impone alle stazioni appaltanti una valutazione preventiva degli oneri revisionali già in fase di programmazione e progettazione dell’appalto.

 

Leggi l’approfondimento: La revisione prezzi nel nuovo codice appalti

La corretta applicazione delle clausole di revisione prezzi richiede una gestione puntuale dei costi e dei quadri economici dell’appalto. Con il software per computi metrici e contabilità lavori, tecnici e stazioni appaltanti possono monitorare l’evoluzione dei prezzi, aggiornare le stime economiche e gestire in modo efficiente le variazioni che incidono sull’equilibrio del contratto.

 

 

 

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