Direzione lavori e CSE sopra 1 milione: il cumulo è sempre vietato?

Direzione lavori e CSE sopra 1 milione: il cumulo è sempre vietato?

Direzione lavori e coordinatore per la sicurezza sopra 1 milione: il TAR Abruzzo chiarisce quando il cumulo è possibile e quando invece servono figure distinte

Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione possono coincidere negli appalti pubblici sopra 1 milione di euro? La risposta non è più così scontata.

Con la sentenza n. 328/2026, il TAR Abruzzo interviene su uno dei temi più delicati del nuovo Codice Appalti: l’interpretazione dell’art. 114, comma 4, D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui disciplina il rapporto tra direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.

Il caso nasce da una gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione lavori e al CSE per la realizzazione di un nuovo polo scolastico, con importo lavori pari a 7.926.085,55 euro e base gara servizi pari a 413.259,38 euro.

La questione è molto pratica: se il medesimo professionista viene indicato sia come direttore dei lavori sia come CSE, l’offerta deve essere esclusa automaticamente perché l’importo dei lavori supera 1 milione di euro? Secondo il TAR Abruzzo, no: la soglia economica non basta da sola.

Il caso: gara per direzione lavori e CSE

Il Comune di L’Aquila aveva aggiudicato una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi alla costruzione di un nuovo polo scolastico. Il concorrente secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo, tra l’altro, che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso perché aveva indicato lo stesso professionista come direttore dei lavori e come CSE.

Secondo la ricorrente, l’art. 114, comma 4, del Codice Appalti traccerebbe una linea netta:

sotto 1 milione sarebbe possibile il cumulo;
sopra 1 milione sarebbe invece vietato affidare le due funzioni alla stessa persona.

La ricorrente aggiungeva anche un profilo qualitativo: un polo scolastico, per natura, sarebbe opera complessa e caratterizzata da rischi di interferenza. Il TAR, però, considera questa affermazione apodittica e non dimostrata. In altri termini, non basta dire che un intervento è complesso perché riguarda una scuola o perché ha un importo elevato: occorre dimostrarlo in concreto.

La decisione del TAR Abruzzo: la soglia di 1 milione non basta

Il TAR respinge il ricorso e afferma un principio destinato a incidere sulle gare di servizi tecnici: il superamento della soglia di 1 milione di euro non determina, da solo, un divieto automatico di cumulo tra direttore dei lavori e CSE.

Secondo il Collegio, il cumulo è necessario per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e anche nel diverso caso in cui i lavori, pur sopra soglia, non siano complessi e non presentino rischi di interferenze. L’interpretazione opposta, concentrata solo sul dato economico, finirebbe per cancellare una parte della disposizione normativa.

Si prendono, così, le distanze dalla sentenza del TAR Puglia n.85/2026 (e dal parere MIT 4092/2026) Decisione che, secondo il TAR Abruzzo, limita l’applicazione dell’obbligo di cumulo tra direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza alla sola ipotesi prevista nella prima parte del comma 4 dell’art. 114, ossia ai lavori di importo inferiore a un milione di euro, trascurando però che la norma estende tale obbligo anche al diverso caso in cui vi sia assenza di lavori complessi e di rischi da interferenze. Quest’ultima costituisce una fattispecie autonoma rispetto a quella meramente quantitativa e implica una valutazione qualitativa sulla complessità dell’intervento e sulla presenza di rischi interferenziali. Nel caso di specie, i lavori non risultano né complessi né caratterizzati da rischi di interferenze.

Il disciplinare può consentire lo stesso professionista per più prestazioni specialistiche?

Nel caso esaminato, il disciplinare prevedeva la possibilità di indicare lo stesso soggetto, se dotato dei requisiti richiesti, come responsabile di più prestazioni specialistiche.

Secondo il TAR, tale clausola comprendeva anche direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, perché inserita nel punto relativo ai requisiti di idoneità professionale del gruppo di lavoro e riferita, in assenza di limitazioni espresse, a tutte le prestazioni specialistiche previste dal disciplinare.

La clausola, quindi, non è stata ritenuta nulla, né illegittima. Al contrario, nel caso concreto è stata considerata coerente con l’art. 114, comma 4, perché i lavori non risultavano dimostrati come complessi né caratterizzati da rischi di interferenza. Il TAR evidenzia anche che più concorrenti avevano interpretato la lex specialis nello stesso senso, indicando il medesimo soggetto per D.L. e CSE.

Leggi l’approfondimento: Direzione lavori: la figura del direttore dei lavori nel Codice appalti

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