CAM Strade obbligatori anche nei ripristini dopo la posa di sottoservizi idrici

CAM Strade obbligatori anche nei ripristini dopo la posa di sottoservizi idrici

Criteri ambientali  sempre obbligatori quando pertinenti all’intervento. No, quindi, a divieti aprioristici sull’uso di materiali di recupero se conformi e certificati

Con la risposta a interpello 107272 del 20 maggio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica interviene su un tema molto rilevante per enti proprietari delle strade, gestori del Servizio Idrico Integrato e stazioni appaltanti: l’utilizzo di materiali di recupero nei lavori di scavo e ripristino della sede stradale.

Il chiarimento nasce da un interpello presentato dalla Regione Veneto, che ha chiesto al MASE di pronunciarsi sull’applicazione del D.M. 5 agosto 2024, relativo ai Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, i cosiddetti CAM Strade.

La questione riguarda, in particolare, gli interventi eseguiti su sede stradale per la posa di sottoservizi idrici: in questi casi, i criteri ambientali minimi devono essere applicati anche alle opere di ripristino? E l’ente proprietario della strada può vietare in modo generalizzato l’impiego di materiali di recupero?

Secondo il MASE, la risposta è chiara: i CAM Strade si applicano anche agli interventi di ripristino della sede stradale conseguenti alla posa di sottoservizi idrici, quando tali lavori comportano movimenti di terra e operazioni di cantiere riconducibili all’ambito del decreto.

L’ambito di applicazione dei CAM Strade

Il Ministero richiama il paragrafo 1.1 dell’Allegato I al D.M. 5 agosto 2024, che definisce l’ambito di applicazione dei CAM Strade. Le disposizioni si riferiscono ai contratti di appalto e alle concessioni aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione relativi a infrastrutture, compresi gli interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento.

Il riferimento non è quindi limitato alle grandi opere stradali, ma riguarda più in generale gli interventi infrastrutturali che interessano la sede stradale e che presentano lavorazioni riconducibili alle specifiche tecniche previste dal decreto.

Il MASE sottolinea, inoltre, che tra i codici CPV richiamati figurano i lavori di costruzione, fondazione e superficie per autostrade e strade, nonché i servizi di progettazione tecnica per opere di ingegneria civile. Proprio questo riferimento consente di ricomprendere anche interventi come quelli legati alla posa di sottoservizi idrici e al successivo ripristino della pavimentazione.

Rinterri e riempimenti: cosa prevede il criterio 2.4.4

Il passaggio centrale del chiarimento riguarda il criterio 2.4.4 “Rinterri e riempimenti”, inserito nel capitolo dedicato alle specifiche tecniche relative al cantiere.

Secondo il Ministero, questo criterio è obbligatorio quando pertinente all’intervento. Esso prevede che il progetto prescriva, per i rinterri, il riutilizzo del materiale di scavo proveniente dallo stesso cantiere o da altri cantieri, oppure l’impiego di materiale riciclato, purché conforme ai parametri tecnici previsti dalla norma UNI 11531-1.

La conseguenza pratica è significativa: nei lavori su sede stradale che comportano scavi, rinterri e ripristini, il progetto deve orientarsi verso il riutilizzo dei materiali e l’impiego di materiali riciclati idonei, nel rispetto della normativa tecnica e ambientale applicabile.

Approfondimenti

Leggi anche “CAM strade: norme per la progettazione sostenibile delle infrastrutture stradali“. Per gestire correttamente le prescrizioni CAM nei documenti di gara, può essere utile affidarsi a strumenti specifici e a software per la redazione automatica di Capitolati Speciali d’Appalto, schemi di contratto, relazioni tecniche e modulistica.

 

 

 

Fonte: Read More