IVA agevolata per i lavori sul balcone: quando si applica il 10%

IVA agevolata per i lavori sul balcone: quando si applica il 10%

Il chiarimento di FiscoOggi conferma l’applicazione dell’IVA ridotta ai lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili abitativi, ma con limiti precisi per materiali e beni forniti separatamente

L’IVA in edilizia è uno degli ambiti fiscali più delicati per tecnici, imprese e committenti: l’aliquota ordinaria è pari al 22%, ma in presenza di determinate condizioni è possibile applicare aliquote agevolate, tra cui quella al 10% per diversi interventi sugli immobili residenziali. Il tema diventa particolarmente frequente nei lavori di manutenzione, come ripristini, riparazioni, rifacimenti localizzati o interventi sulle parti dell’edificio connesse all’abitazione.

A riportare l’attenzione sull’argomento è un chiarimento pubblicato su FiscoOggi, relativo al caso di un contribuente che deve eseguire lavori sul balcone della propria abitazione: trattamento del ferro ammalorato del frontino e ripristino del sottobalcone. La domanda è semplice ma molto ricorrente: la ditta può applicare l’IVA al 10%?

Il caso: lavori su frontino e sottobalcone

Nel caso esaminato, il contribuente chiede se i lavori di ripristino del frontino del balcone, con trattamento del ferro ammalorato, e il ripristino del sottobalcone possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta.

La risposta di FiscoOggi è positiva, purché gli interventi rientrino tra le prestazioni di servizi relative a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, a seconda dell’entità dell’intervento, e siano eseguiti su unità immobiliari abitative. In tali condizioni è ammessa l’applicazione dell’IVA al 10%.

Il chiarimento richiama l’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001, cioè le definizioni edilizie di manutenzione ordinaria e straordinaria. In sostanza, non è la sola descrizione materiale dell’opera a determinare l’aliquota, ma la sua qualificazione edilizia e il contesto in cui viene realizzata.

IVA al 10%: quando vale per la manutenzione

In base all’inquadramento generale dell’IVA in edilizia, l’aliquota agevolata del 10% si applica alle prestazioni di servizi relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su immobili residenziali, purché si tratti di fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

È quindi possibile applicare l’IVA ridotta, ad esempio, quando l’impresa incaricata esegue direttamente l’intervento sul balcone nell’ambito di un contratto d’appalto, fatturando al committente la prestazione complessiva. In questo quadro rientrano i lavori di ripristino e riparazione di elementi collegati all’abitazione, come nel caso del frontino e del sottobalcone.

Attenzione a materiali e beni forniti separatamente

Il chiarimento di FiscoOggi evidenzia però un limite fondamentale: l’IVA agevolata non si applica ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso rispetto a quello che esegue i lavori, né ai materiali o beni acquistati direttamente dal committente.

Questo significa che:

Caso
Aliquota IVA

L’impresa esegue i lavori sul balcone e fattura la prestazione al committente
10%

L’impresa fornisce anche materiali nell’ambito dell’intervento, nei limiti previsti
10%

Il committente acquista direttamente materiali, prodotti o beni
22%

Un soggetto diverso dall’impresa esecutrice vende i materiali
22%

Prestazioni professionali autonome, ad esempio progettazione separata
22%

Il collegamento con i “beni significativi”

Nel caso dei lavori sul balcone, normalmente il tema principale riguarda materiali da ripristino, malte, vernici, trattamenti protettivi o componenti edilizi di supporto. Tuttavia, nell’ambito più ampio dell’IVA al 10% in edilizia, occorre ricordare anche la disciplina dei beni significativi.

Sono beni significativi i beni finiti il cui valore è prevalente rispetto al valore della prestazione.

Essi sono stati individuati dal D.M. 29/12/1999 e sono i seguenti:

ascensori e montacarichi;
infissi esterni ed interni;
caldaie;
video citofoni;
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
sanitari e rubinetterie da bagno;
impianti di sicurezza;
tapparelle, zanzariere e grate.

Qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Approfondimenti

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