Requisiti di esecuzione: esclusione legittima se i mezzi arrivano oltre i termini di gara
ANAC: legittima l’esclusione se il precontratto sui mezzi non rispetta i tempi della lex specialis. Requisiti di esecuzione e soccorso istruttorio
Quando un’impresa dichiara di poter eseguire un appalto, ma i documenti allegati all’offerta dimostrano il contrario, la stazione appaltante può escluderla subito?
Secondo l’ANAC, sì. Con la Delibera n. 136 del 15 aprile 2026, l’Autorità chiarisce che la disponibilità dei mezzi resta, in linea generale, un requisito di esecuzione; tuttavia, se la lex specialis richiede già in sede di offerta un impegno contrattuale compatibile con i tempi di avvio del servizio, un precontratto difforme può rendere l’offerta tecnicamente inaffidabile.
Il caso è molto pratico: un concorrente aveva prodotto documentazione da cui risultava la disponibilità degli automezzi entro 150 giorni, mentre il disciplinare imponeva il termine di 90 giorni. Per ANAC non si tratta di un semplice refuso sanabile, ma di una difformità sostanziale dell’offerta tecnica.
Il caso: mezzi disponibili in 150 giorni invece che in 90
La vicenda nasce da una procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata monomateriale, trasporto e conferimento di imballaggi in vetro, oltre alla manutenzione di oltre 10.000 campane, suddivisa in 8 lotti territoriali.
L’operatore economico escluso aveva allegato all’offerta tecnica la documentazione relativa ai mezzi offerti, comprensiva di un atto di impegno alla compravendita dei veicoli. Da tale atto risultava però che gli automezzi sarebbero stati disponibili entro 150 giorni dall’aggiudicazione, in contrasto con il termine massimo di 90 giorni previsto dalla legge di gara.
La stazione appaltante ha quindi escluso il concorrente, ritenendo la difformità una carenza essenziale del requisito tecnico-operativo richiesto dalla lex specialis e non sanabile con soccorso istruttorio, perché la correzione avrebbe modificato un elemento dell’offerta tecnica.
I motivi dell’istanza: requisito di esecuzione o causa di esclusione?
Il concorrente ha contestato l’esclusione sostenendo che la disponibilità dei mezzi fosse un requisito di esecuzione. Secondo questa tesi, l’eventuale mancato rispetto della tempistica non avrebbe dovuto incidere sulla gara, ma solo sulla fase successiva all’aggiudicazione o alla stipula del contratto.
Inoltre, l’operatore ha qualificato il termine di 150 giorni come un mero errore materiale, cioè un refuso da correggere tramite soccorso istruttorio.
ANAC non accoglie questa impostazione. Il punto decisivo, secondo l’Autorità, non è stabilire se i mezzi siano astrattamente requisiti di esecuzione: lo sono. Il vero nodo è verificare come la lex specialis abbia disciplinato quel requisito e se lo abbia collegato alla serietà dell’offerta tecnica.
L’art. 113 del D.Lgs. 36/2023 consente alle stazioni appaltanti di prevedere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e innovazione. In questa categoria rientrano, normalmente, mezzi, strumenti, beni e attrezzature necessari allo svolgimento della prestazione. Si tratta di elementi che riguardano la fase esecutiva e che, di regola, non devono essere posseduti già al momento della presentazione dell’offerta.
Soccorso istruttorio: perché non si può correggere il termine dei mezzi
Altro punto decisivo riguarda il soccorso istruttorio. ANAC richiama le quattro forme previste dall’art. 101 del D.Lgs. 36/2023, ma il caso specifico non rientra in nessuna di queste. La documentazione sui mezzi era parte dell’offerta tecnica; il termine di 150 giorni era chiaro e non ambiguo, correggerlo avrebbe significato sostituire o riscrivere il contenuto dell’impegno contrattuale.
Non si tratta quindi di chiarire una volontà già espressa, ma di modificarla. Il termine di consegna indicato nel precontratto non è un refuso rilevabile ictu oculi, ma il contenuto di un atto contrattuale. Per cambiarlo sarebbe servita una nuova manifestazione di volontà o un nuovo accordo con il fornitore.
Esclusione per incompatibilità con l’impegno futuro da rispettare
Tuttavia, ANAC richiama l’orientamento secondo cui la lex specialis può disciplinare i requisiti di esecuzione in modi diversi:
come condizioni per la stipula del contratto;
come elementi essenziali dell’offerta;
come elementi valutabili ai fini del punteggio tecnico.
Nel secondo e nel terzo caso, la loro mancanza o incompatibilità può produrre effetti già nella fase di gara.
Nel caso analizzato ANAC evidenzia che il disciplinare non imponeva al concorrente di possedere già gli automezzi al momento dell’offerta. Richiedeva, più semplicemente, che l’impegno contrattuale assunto con il futuro fornitore fosse compatibile con il termine essenziale di 90 giorni. La richiesta, quindi, non è stata considerata una barriera anticoncorrenziale: il concorrente non doveva avere già i mezzi, ma doveva dimostrare di poterli rendere disponibili nei tempi indicati dalla gara.
ANAC, in ogni caso, ritiene legittima l’esclusione: non per mancanza del possesso attuale dei mezzi, ma per incompatibilità dell’impegno futuro con la lex specialis (si chiedeva un impegno vincolante e compatibile con il termine di 90 giorni, non rispettato).
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