Offerta anomala: verifica monofasica e oneri di sicurezza aziendali sotto la lente dei TAR

Offerta anomala: verifica monofasica e oneri di sicurezza aziendali sotto la lente dei TAR

Due sentenze TAR chiariscono verifica di anomalia, contraddittorio monofasico e oneri di sicurezza aziendali nel D.Lgs. 36/2023

La verifica di anomalia dell’offerta continua ad essere uno dei passaggi più delicati nelle gare pubbliche. Non riguarda solo il prezzo finale, ma l’affidabilità complessiva dell’offerta: costi del personale, mezzi, organizzazione aziendale, oneri di sicurezza, coerenza tra offerta tecnica ed economica e sostenibilità della prestazione.

Due sentenze di giudici amministrativi di primo grado offrono indicazioni operative molto utili in merito.

La prima, del TAR Lombardia, Milano, sez. I, 5 maggio 2026, n. 2179, chiarisce il carattere monofasico del subprocedimento di verifica dell’anomalia: dopo la richiesta di giustificazioni, la stazione appaltante non è sempre obbligata ad aprire un ulteriore confronto con l’operatore.

La seconda, del TAR Sicilia, Catania, sez. V, 4 maggio 2026, n. 1341, si concentra invece su un profilo specifico: la quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali e il loro rilievo nella verifica di anomalia.

Prima sentenza: la verifica di anomalia ha carattere monofasico

Nel caso deciso dal TAR Lombardia, la stazione appaltante aveva escluso un RTI perché le giustificazioni rese nell’ambito della verifica di anomalia non erano state ritenute sufficienti a dimostrare la congruità dell’offerta. Il concorrente contestava, tra l’altro, la mancata apertura di un’ulteriore fase di contraddittorio dopo la prima risposta ai chiarimenti. Secondo il TAR, la censura è infondata. Il procedimento di verifica dell’anomalia, anche nel nuovo Codice, deve considerarsi strutturalmente monofasico: una richiesta di giustificazioni e una successiva valutazione della stazione appaltante. Non esiste un obbligo generalizzato di attivare una seconda o terza fase di confronto prima dell’eventuale esclusione.

La sentenza è utile perché distingue bene la funzione del contraddittorio. Il contraddittorio nella verifica di anomalia non è una trattativa tra PA e operatore economico. Serve alla stazione appaltante per acquisire gli elementi necessari a valutare se l’offerta sia sostenibile. Una volta ricevute le giustificazioni, il RUP o l’organo competente può concludere il procedimento, anche negativamente, senza dover necessariamente trasmettere un preavviso o chiedere ulteriori spiegazioni. Questo non significa che la PA possa decidere in modo arbitrario. La valutazione deve essere motivata, coerente e fondata su un’istruttoria adeguata. Tuttavia, il concorrente non può pretendere un contraddittorio “a fasi successive” ogni volta che le prime giustificazioni non convincono la stazione appaltante.

Seconda sentenza: gli oneri di sicurezza aziendali non si confrontano “a media”

Nella sentenza del TAR Sicilia, tra le varie censure, la ricorrente contestava gli oneri di sicurezza aziendali indicati dall’aggiudicataria, ritenendoli incongrui perché inferiori a quelli dichiarati dagli altri concorrenti e pari a meno di un quinto della media dei valori indicati dagli operatori partecipanti. Il TAR respinge la censura. Gli oneri di sicurezza aziendali non possono essere considerati incongrui solo perché inferiori a quelli degli altri concorrenti. A differenza dei costi della sicurezza da interferenza, gli oneri aziendali appartengono alla sfera organizzativa del singolo operatore e variano in base alla struttura produttiva, all’organizzazione interna e al tipo di offerta.

La sentenza ribadisce una distinzione fondamentale:

i costi della sicurezza da interferenza sono individuati dalla stazione appaltante, non sono soggetti a ribasso e riguardano i rischi derivanti dall’interferenza tra le attività dell’appaltatore e il contesto in cui la prestazione viene eseguita;
gli oneri di sicurezza aziendali, invece, riguardano l’organizzazione interna dell’impresa: procedure, formazione, DPI, misure preventive, gestione del rischio specifico aziendale. Proprio perché dipendono dal modo in cui l’operatore è organizzato, non possono essere determinati rigidamente e in modo uniforme dalla stazione appaltante.

Il filo comune tra le due decisioni

Le due sentenze trattano profili diversi, ma convergono su un punto: la verifica di anomalia non può essere trasformata in un controllo formalistico o comparativo basato su automatismi.

Nel caso lombardo, il procedimento non richiede una pluralità necessaria di fasi. La stazione appaltante deve chiedere giustificazioni, valutarle e motivare; non deve necessariamente aprire un ulteriore confronto se ritiene insufficienti le spiegazioni ricevute.

Nel caso siciliano, gli oneri di sicurezza aziendali non possono essere giudicati incongrui solo perché inferiori a quelli degli altri concorrenti. Occorre considerare la concreta organizzazione dell’impresa e verificare se le giustificazioni rese siano attendibili.

In entrambi i casi, il centro della valutazione è la sostenibilità concreta dell’offerta, non la difformità rispetto a un modello astratto.

 

Leggi l’approfondimento: L’offerta anomala nel Codice appalti

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