Incentivi tecnici al DEC per il verde pubblico: quando spettano davvero?

Incentivi tecnici al DEC per il verde pubblico: quando spettano davvero?

Incentivi tecnici al DEC per servizi sotto i 500.000 euro: la Corte dei conti chiarisce quando i lotti non si cumulano

La suddivisione in lotti di un appalto di servizi può consentire di calcolare gli incentivi tecnici sul valore complessivo della gara? E la nomina di un unico direttore dell’esecuzione del contratto, diverso dal RUP, basta a legittimare il compenso incentivante? La Corte dei conti Lombardia, con la deliberazione n. 160/2026/PAR, interviene su un tema importante: gli incentivi per funzioni tecniche negli appalti di servizi, con particolare riferimento alla manutenzione del verde pubblico.

Il caso riguarda un appalto affidato nel 2018, quindi ancora regolato dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di 1.962.000 euro oltre IVA, suddiviso però in lotti omogenei ciascuno inferiore a 500.000 euro. Il Comune aveva nominato un unico Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per tutti i lotti, diverso dal RUP, valorizzando anche la specifica competenza agronomica del dipendente incaricato.

La risposta della Corte è netta: l’incentivo non può fondarsi automaticamente sul valore complessivo dell’appalto, né sulla sola unitarietà della procedura. Serve un accertamento rigoroso della particolare complessità tecnica delle prestazioni.

Il quesito: incentivo al DEC per un appalto di manutenzione del verde pubblico

Il Comune chiede se sia legittimo riconoscere l’incentivo al DEC per un servizio di manutenzione del verde pubblico suddiviso in lotti. Secondo l’ente, la suddivisione in lotti era stata effettuata per favorire l’apertura al mercato e la partecipazione delle imprese, senza configurare un frazionamento artificioso. La procedura, inoltre, avrebbe mantenuto carattere unitario sotto il profilo progettuale e sotto quello della direzione dell’esecuzione, essendo stato nominato un unico DEC per tutti i lotti.

Il punto centrale, quindi, è: per verificare la soglia dei 500.000 euro, rileva il valore complessivo della gara o il valore del singolo lotto?

La decisione della Corte dei conti: i lotti non si cumulano

La Corte dei conti chiarisce che, ai fini degli incentivi tecnici, il valore dei singoli lotti deve essere considerato separatamente.

Secondo la Sezione, anche se l’appalto è stato gestito con un’unica procedura e con un unico DEC, non si può fare riferimento all’importo cumulato dei lotti né per raggiungere la soglia di 500.000 euro né per determinare l’importo del fondo incentivante. Il principio richiamato è quello già espresso dalla stessa Sezione nel parere n. 29/2021/PAR: i singoli lotti devono essere considerati separatamente, perché separatamente vengono eseguiti, anche quando sono aggiudicati contestualmente con un’unica gara.

La conseguenza operativa è rilevante: un appalto di servizi da oltre 1,9 milioni di euro, se diviso in lotti ciascuno inferiore a 500.000 euro, non consente automaticamente di superare la soglia richiesta per la nomina del DEC come presupposto dell’incentivo.

Suddivisione in lotti e soglia dei 500.000 euro

La Corte distingue due piani che spesso, nella pratica degli enti locali, tendono a sovrapporsi.

Da un lato, la suddivisione in lotti è uno strumento legittimo e, anzi, favorito dal Codice dei contratti per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Dall’altro lato, questa scelta organizzativa non può essere utilizzata per costruire artificialmente il presupposto economico dell’incentivo. In sostanza, la suddivisione in lotti può essere corretta sotto il profilo concorrenziale, ma ciò non significa che i lotti possano poi essere sommati ai fini dell’incentivazione del DEC. La Corte aggiunge che il cumulo non rileva neppure per il fondo incentivante: se il servizio è stato ripartito in lotti per ragioni funzionali, prestazionali o quantitative, l’importo da considerare resta quello del singolo lotto.

Il ruolo del DEC negli appalti di servizi

Per gli appalti di servizi e forniture, l’incentivo per funzioni tecniche è collegato alla nomina del direttore dell’esecuzione. La deliberazione ricorda che, nella disciplina del d.lgs. 50/2016, l’incentivo è applicabile solo nel caso in cui sia nominato il DEC. Le Linee guida ANAC n. 3 prevedevano la separazione tra RUP e direttore dell’esecuzione, tra l’altro, per prestazioni superiori a 500.000 euro o per interventi caratterizzati da processi innovativi o da elevate prestazioni funzionali.

Nel nuovo Codice, il riferimento sistematico è l’art. 45 del d.lgs. 36/2023, mentre per la fase esecutiva occorre guardare all’art. 114 e all’Allegato II.14. L’Allegato II.14, art. 32, considera servizi di particolare importanza quelli di importo superiore a 500.000 euro e, indipendentemente dall’importo, quelli particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, quelli che richiedono una pluralità di competenze, quelli caratterizzati da componenti o processi innovativi oppure da elevate prestazioni funzionali.

La base documentale del progetto richiama anche il parere MIT 21 giugno 2024, n. 2721, secondo cui, per servizi e forniture, non basta nominare un DEC: l’incentivo richiede che la nomina riguardi servizi o forniture di particolare importanza, secondo l’Allegato II.14.

La manutenzione del verde pubblico è sempre “complessa”?

Uno dei passaggi più importanti della deliberazione riguarda la natura del servizio. La Corte non esclude in assoluto che la manutenzione del verde pubblico possa presentare profili tecnici rilevanti. Tuttavia, afferma che, nel caso prospettato, non sembrano emergere “prima facie” elementi di particolare complessità tali da giustificare l’erogazione dell’incentivo.

La manutenzione del verde, quindi, non è automaticamente attività incentivabile solo perché richiede competenze agronomiche. L’amministrazione deve motivare in concreto quali aspetti rendano l’intervento realmente difficile e impegnativo: complessità delle alberature, rischio fitosanitario, interferenze con la viabilità, vincoli ambientali, necessità di piani specialistici, monitoraggi, controlli tecnici evoluti o prestazioni non ordinarie. La Corte sottolinea che gli incentivi devono remunerare attività connotate da un impegno ulteriore rispetto all’ordinaria attività d’ufficio, non compiti ordinari spettanti al dipendente “ius officii”.

Il principio della particolare complessità tecnica

Il vero presupposto dell’incentivo, negli appalti di servizi sotto la soglia di 500.000 euro, è la particolare complessità. La Corte richiama l’orientamento secondo cui la complessità può esistere anche per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, ma solo in circostanze eccezionali. Il parametro economico resta un criterio di orientamento: sotto soglia, l’incentivo è possibile solo se la prestazione tecnica richiede uno sforzo supplementare effettivo e documentato.

Nel caso esaminato, la Corte rimette all’amministrazione la valutazione concreta, ma chiarisce che tale valutazione deve essere rigorosa, motivata e riferita alla complessità del servizio e della prestazione richiesta al DEC.

La deliberazione in 4 punti

Possiamo sintetizzare la deliberazione in 3 punti:

il valore cumulato dei lotti non può essere utilizzato per superare la soglia dei 500.000 euro ai fini dell’incentivo al DEC;
l’ente non può limitarsi a richiamare l’unitarietà dell’appalto, la presenza di un unico DEC o la professionalità agronomica del dipendente. Deve spiegare perché le prestazioni richiedono un impegno tecnico supplementare, diverso dall’ordinaria gestione del servizio;
la Corte collega il tema del fondo incentivante alla logica dei lotti. Non solo i lotti non si sommano per verificare la soglia del DEC, ma non si sommano neppure per determinare l’importo del fondo incentivante.

Leggi l’approfondimento: Gli incentivi tecnici nel nuovo codice appalti

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