Ogni decisione esecutiva che incide sulle condizioni di lavoro impone un adeguamento del POS

Ogni decisione esecutiva che incide sulle condizioni di lavoro impone un adeguamento del POS

Cassazione: l‘assenza di un controllo tecnico anticipato e un POS non coerente con le scelte operative del cantiere determinano un innalzamento del livello di responsabilità in capo ai soggetti della sicurezza

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14596/2026 riguarda un tragico infortunio mortale avvenuto durante lavori di installazione di pannelli fotovoltaici su un capannone industriale.

Un operaio è precipitato da circa 8 metri dopo avere camminato su un lucernario non portante presente sulla copertura. Le indagini hanno evidenziato l’assenza di adeguate misure di sicurezza contro il rischio di caduta dall’alto.

Nel procedimento sono stati coinvolti l’impresa affidataria, l’impresa esecutrice e il coordinatore per la sicurezza, tutti ritenuti titolari di specifici obblighi prevenzionistici.

Contesto normativo

La decisione si fonda su tre assi normativi:

D.Lgs. 81/2008, art. 97: disciplina gli obblighi gravanti sull’impresa affidataria nell’ipotesi di ricorso a imprese esecutrici o lavoratori autonomi esterni, imponendo la verifica delle condizioni di sicurezza operativa, la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) e l’adozione di adeguate misure organizzative e di coordinamento;
D.Lgs. 81/2008, art. 92, comma 1, lett. f): attribuisce al coordinatore per l’esecuzione dei lavori il dovere di vigilare sulla concreta attuazione delle misure di sicurezza previste, con il potere-dovere di disporre la sospensione delle lavorazioni qualora si configuri una situazione di pericolo grave e imminente;
principio di effettività della posizione di garanzia:  il soggetto che, quale titolare o legale rappresentante dell’impresa, eserciti in concreto poteri decisionali, gestionali e di controllo sull’organizzazione del lavoro, assume la qualifica sostanziale di datore di lavoro e, conseguentemente, è investito delle correlate responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le motivazioni della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, confermando le condanne.

In primo luogo, viene ribadito che l’impresa affidataria è gravata dall’obbligo di verificare che l’impresa esecutrice operi in condizioni di effettiva sicurezza. Tale attività non si esaurisce in un controllo formale, ma richiede verifiche preventive e sostanziali, tra cui l’accertamento dello stato di sicurezza della copertura, la valutazione della capacità portante delle superfici di calpestio e la coerenza del POS rispetto all’effettiva configurazione del cantiere, con particolare riferimento al layout dei pannelli, alla presenza di lucernari e ad altri elementi strutturali rilevanti ai fini del rischio.

In secondo luogo, la Corte sottolinea che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è tenuto a svolgere un controllo concreto e continuo sull’attuazione delle misure di sicurezza. Tale obbligo comporta anche il potere-dovere di sospendere le lavorazioni qualora venga riscontrata una situazione di pericolo grave e imminente, la cui omissione può integrare un profilo di colpa rilevante sul piano della responsabilità.

Infine, in relazione al profilo probatorio, si afferma che, in mancanza di adeguata documentazione tecnica, quale il POS non depositato o non coerente con la realtà operativa del cantiere, può assumere valore dimostrativo la testimonianza resa da soggetti tecnicamente qualificati, come un ispettore ASL o altro tecnico pubblico competente. Tali soggetti, attraverso sopralluoghi e analisi documentale, sono in grado di ricostruire e descrivere le criticità tecniche e organizzative riscontrate, fornendo elementi idonei a integrare il quadro probatorio, purché fondati su riscontri oggettivi e verifiche tecniche attendibili.

Aspetto innovativo

L’elemento di maggiore interesse pratico emerso dalla pronuncia non risiede tanto in un profilo di novità normativa, quanto nella sua concreta applicazione ai processi esecutivi di cantiere. La Corte, infatti, evidenzia un collegamento diretto tra determinate scelte organizzative e progettuali, come la configurazione del layout dei pannelli fotovoltaici con schema a tappo, idoneo a ridurre e frammentare le superfici effettivamente calpestabili e gli obblighi di verifica preventiva gravanti sull’impresa affidataria.

In questa prospettiva, viene rafforzato il principio secondo cui ogni decisione esecutiva che incida sulle condizioni di lavoro in quota impone una corrispondente attività di controllo tecnico anticipato, con particolare riferimento alla portanza e all’idoneità delle superfici di copertura prima dell’avvio delle lavorazioni in quota.

Ne deriva, sul piano applicativo, che anche scelte apparentemente neutre o meramente organizzative nella disposizione degli elementi costruttivi possono determinare un innalzamento del livello di responsabilità in capo ai soggetti della sicurezza, qualora non siano accompagnate da adeguate verifiche preventive e da misure compensative idonee a garantire la sicurezza operativa, quali sistemi di camminamento, tavolati provvisori, dispositivi di protezione collettiva o ulteriori presidi equivalenti.

Per approfondire, leggi anche:

Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
Coordinatore della sicurezza: chi è, compiti e responsabilità
Impresa affidataria e impresa esecutrice: compiti e differenze
Caduta dall’alto: fattori di rischio e misure preventive

Nei lavori in quota, la responsabilità di coordinatori, imprese e datori di lavoro non dipende solo dalla presenza formale dei documenti, ma dalla loro coerenza con la reale gestione del cantiere e dall’effettiva attuazione delle misure di sicurezza. Per ridurre il rischio di non conformità e garantire una gestione strutturata di PSC, POS e verifiche operative, è fondamentale utilizzare strumenti digitali dedicati. In questo senso, il software per la sicurezza nei cantieri supporta la gestione della sicurezza nei cantieri, aiutando a redigere, aggiornare e coordinare la documentazione in modo conforme al D.Lgs. 81/2008.

 

 

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