Equivalenza dei CCNL negli appalti: non basta la parità della paga oraria!
Il CdS chiarisce che la valutazione dell’equivalenza economica tra diversi CCNL deve riguardare la “retribuzione globale annua” e non può limitarsi alla sola paga base oraria
Con la sentenza n. 3204/2026, il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha messo un punto fermo su una delle questioni più dibattute del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023): l’equivalenza delle tutele economiche e normative in caso di applicazione di un CCNL differente da quello indicato dalla stazione appaltante.
Il caso
La vicenda nasce dall’aggiudicazione del servizio di gestione di un asilo nido. Il bando prevedeva l’applicazione del CCNL Cooperative Sociali. L’impresa aggiudicataria dichiarava invece di applicare il CCNL per il settore servizi educativi, sostenendone l’equivalenza e impegnandosi ad “armonizzare” la retribuzione oraria a quella del contratto indicato nel bando. Tuttavia, a seguito di chiarimenti, emergeva che tale armonizzazione non includeva elementi fondamentali come:
gli scatti di anzianità;
l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR);
le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima).
Di fronte a tali lacune, il Comune procedeva all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, decisione confermata definitivamente dai giudici di Palazzo Spada.
Il principio del “clare loqui” e la prova dell’equivalenza
La sentenza sottolinea l’importanza del principio del clare loqui (parlare chiaro). L’operatore economico che sceglie di applicare un contratto diverso ha l’onere di dimostrare in modo puntuale, e non con affermazioni generiche o sibilline, che il trattamento offerto ai lavoratori sia complessivamente equivalente. Secondo il Consiglio di Stato:
libertà di impresa: la stazione appaltante non può imporre un determinato CCNL, ma ha il dovere di verificare l’equivalenza delle tutele;
retribuzione globale: l’equivalenza economica deve essere accertata sulla retribuzione globale annua. Non è sufficiente che la paga oraria sia identica se mancano altre voci retributive fisse e continuative;
inquadramento contrattuale: se il bando richiede un determinato livello di inquadramento (es. livello D2), l’impresa deve garantire tale inquadramento o uno corrispondente per mansioni e tutele, senza ambiguità.
Le conclusioni dell’ANAC e del Consiglio di Stato
I giudici hanno recepito integralmente l’orientamento espresso dall’ANAC nella Delibera n. 392/2024. La valutazione di equivalenza è un “complesso inscindibile” di tutele economiche e normative. Nel caso di specie, una perizia tecnica ha dimostrato che, nonostante l’allineamento della paga oraria, il singolo lavoratore avrebbe percepito un trattamento complessivo inferiore di circa 4.254,87 euro nel quadriennio, con un impatto negativo anche su contributi e TFR. Tale scostamento rende il CCNL proposto non equivalente e legittima l’esclusione dell’operatore o l’annullamento dell’aggiudicazione.
Leggi l’approfondimento: La tutela dei lavoratori negli appalti pubblici
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