Omessa indicazione dei CAM: preclusione alla partecipazione o semplice difformità?
Il bando di gara prevedeva la suddivisione in soli due lotti funzionali, la ricorrente lamenta il mancato inserimento dei CAM
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5838/2026, ha rigettato il ricorso proposto da una società operante nel settore della segnaletica stradale contro il bando di gara indetto per l’affidamento quinquennale della manutenzione degli impianti semaforici e dei sistemi ITS di un Comune.
La pronuncia è di particolare rilievo per l’interpretazione dell’art. 58 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) in merito alla tutela delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Il caso: macro-lotti e barriere all’ingresso per le PMI
Il bando, dal valore complessivo di circa 49,6 milioni di euro, prevedeva la suddivisione della gara in soli due lotti funzionali (da oltre 20 milioni ciascuno), basati su un criterio geografico-funzionale. La società ricorrente lamentava:
violazione del principio di suddivisione in lotti: l’eccessiva dimensione economica e i requisiti di fatturato specifico (7 milioni di euro in servizi analoghi) avrebbero di fatto precluso la partecipazione alle PMI;
carenza di motivazione: mancata giustificazione della scelta di non frammentare ulteriormente l’appalto per favorire la concorrenza;
omessa applicazione dei CAM: mancato inserimento nel disciplinare dei “CAM Illuminazione Pubblica” per l’attività principale di manutenzione ordinaria.
La decisione del TAR: flessibilità e discrezionalità tecnica
I giudici amministrativi, nel respingere il ricorso, hanno chiarito i confini della discrezionalità delle Stazioni Appaltanti.
Suddivisione in lotti: non è un obbligo assoluto
Il TAR ricorda che, sebbene l’art. 58 del Codice miri a favorire le PMI, il principio della suddivisione in lotti non è un precetto inviolabile. La Stazione Appaltante può derogarvi o limitare il numero dei lotti sulla base di:
esigenze di funzionalità organizzativa: coordinare troppi operatori potrebbe pregiudicare il controllo dell’esecuzione e la sicurezza stradale;
continuità operativa: la scelta di mantenere la struttura dei precedenti affidamenti garantisce un presidio più efficace dell’urgenza manutentiva;
efficienza della spesa: l’aggregazione spesso favorisce economie di scala conformi agli obiettivi europei di efficienza.
Garanzie di partecipazione: RTI e avvalimento
Il Collegio ha sottolineato che l’elevato valore dei lotti non costituisce di per sé una barriera insormontabile. Le PMI possono concorrere attraverso:
Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI): dove i requisiti sono valutati cumulativamente;
avvalimento: istituto che permette di utilizzare i requisiti tecnici e professionali di soggetti ausiliari.
Criteri Ambientali Minimi (CAM) e onere di impugnazione
In merito ai CAM, la sentenza opera una distinzione fondamentale – ampiamente consolidata nella giurisprudenza (Cons. Stato, 4 febbraio 2026, n.919, Cons. Stato, 25 luglio , n.6651) tra:
totale omissione: comporta l’obbligo di impugnazione immediata del bando poiché impedisce la formulazione dell’offerta;
inserimento difforme o incompleto: il bando va impugnato solo dopo l’aggiudicazione, a meno che non si dimostri l’impossibilità assoluta di partecipare.
Nel caso di specie, la Stazione Appaltante aveva correttamente inserito i “CAM Strade”, ritenuti coerenti con la natura dei lavori, escludendo legittimamente quelli relativi all’illuminazione pubblica, non oggetto dell’appalto.
Download GratuitoSentenza TAR Lazio 5838/2026 – Suddivisione in lotti e CAM
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