Infortuni sul lavoro e ripresa dell’attività: le nuove istruzioni INAIL sui certificati medici

Infortuni sul lavoro e ripresa dell’attività: le nuove istruzioni INAIL sui certificati medici

Certificazione medica iniziale e telematica: il Modello 1SS. Ripresa del lavoro a fine prognosi: addio all’obbligo del “definitivo”

L’INAIL, con la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, fornisce importanti chiarimenti sulle modalità di gestione dei certificati medici per infortunio sul lavoro, precisando le regole per la trasmissione telematica, la chiusura dell’inabilità e le procedure per la ripresa (anche anticipata) dell’attività lavorativa.

Le nuove disposizioni si sono rese necessarie per rispondere alle esigenze organizzative dell’Istituto, a seguito dell’estensione delle tutele a nuove categorie assicurative e alla spinta verso una sanità digitale (che include anche l’utilizzo della telemedicina negli accertamenti medico-legali).

Vediamo nel dettaglio quali sono i punti chiave e cosa cambia per lavoratori, imprese e professionisti della sanità.

Certificazione medica iniziale e telematica: il Modello 1SS

Come confermato dalla circolare, la certificazione medica per infortunio sul lavoro deve essere inviata telematicamente all’INAIL da un qualsiasi medico o struttura sanitaria che presta la prima assistenza al lavoratore. La procedura si avvale del Modello 1SS, il quale permette di classificare il certificato secondo quattro opzioni operative: primo, continuativo, definitivo, riammissione in temporanea.

Tuttavia, l’INAIL precisa che questa classificazione ha una mera utilità pratica interna e non modifica la validità giuridica dell’attestazione. Già dal primo certificato devono essere obbligatoriamente indicati:

la diagnosi;
la prognosi di inabilità assoluta al lavoro;
il periodo di riferimento;
l’eventuale presunzione di invalidità permanente.

Ripresa del lavoro a fine prognosi: addio all’obbligo del “definitivo”

La novità procedurale più interessante riguarda il ritorno al lavoro. La circolare chiarisce espressamente che se l’ultimo certificato coincide con la data di fine prognosi, il lavoratore può riprendere l’attività senza dover produrre un ulteriore “certificato definitivo”. L’ultimo giorno di prognosi certificato coinciderà in automatico con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta.

In prossimità della scadenza, qualora non pervenga un nuovo certificato continuativo, al fine di non bloccare le prestazioni assistenziali, l’INAIL provvede a chiudere d’ufficio la pratica di inabilità in procedura entro 15 giorni.

Resta comunque fermo il diritto del lavoratore o dell’INAIL stesso di richiedere accertamenti medico-legali per il rilascio di un certificato finale o di prolungamento, usufruendo all’occorrenza degli strumenti della sanità digitale (telemedicina).

Come funziona il rientro anticipato?

Cosa succede se un lavoratore si sente in grado di rientrare in azienda prima della scadenza della prognosi? La circolare ribadisce che la ripresa anticipata del lavoro non può avvenire in maniera spontanea senza tutela medica. Il dipendente potrà essere riammesso in servizio esclusivamente previa presentazione di un nuovo certificato medico che modifichi la prognosi originaria, anticipandone la scadenza. Tale certificato può essere prodotto da qualunque medico, non necessariamente l’INAIL.

Sorveglianza sanitaria e malattie professionali

Come di consueto in materia di sicurezza (Testo Unico sulla Sicurezza – D.Lgs. 81/08, art. 41), per valutare l’idoneità alla mansione specifica al rientro a lavoro, spetta al Medico Competente aziendale attivare l’eventuale sorveglianza sanitaria.

L’INAIL chiude il provvedimento specificando che tutte le istruzioni fornite per gli infortuni sul lavoro si applicano integralmente anche nei casi di malattia professionale.

Approfondimenti

Per saperne di più, leggi anche “Denuncia, certificazione medica e comunicazione di infortunio: obblighi, differenze, procedure“. Prova gratis il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro che ti consente di riprogrammare la sorveglianza sanitaria richiesta dall’INAIL e ricalibrare le valutazioni dei rischi (DVR/DUVRI) direttamente dalle planimetrie aziendali.

 

 

 

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