Irregolarità o incompletezze del computo metrico comportano esclusione dalla gara?
Non è legittima l’esclusione del concorrente per mere irregolarità o incompletezze del computo metrico non estimativo
Il TAR Marche, con la sentenza n. 529 del 20 aprile 2026, chiarisce i confini tra incompletezza documentale ed esclusione nelle gare d’appalto per lavori pubblici, soffermandosi sulla validità dei computi metrici che riportano lavorazioni “a corpo”.
Nell’ambito delle procedure di affidamento di lavori pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), capita spesso che il disciplinare richieda, a corredo dell’offerta tecnica, un computo metrico non estimativo delle varianti o migliorie proposte.
Cosa succede se il concorrente indica alcune quantità in modo sintetico o “a corpo” anziché a misura? La Sentenza n. 529/2026 del TAR Marche fornisce risposte importanti su questo tema, stabilendo il primato della leggibilità complessiva dell’offerta tecnica sul formalismo del computo.
Il caso: il ricorso contro l’aggiudicazione
Una società classificatasi al secondo posto impugnava l’aggiudicazione di un appalto per il recupero di un fabbricato da destinare ad alloggi ERP. La ricorrente lamentava, tra i vari motivi, che l’aggiudicataria non avesse specificato le quantità e le misure di alcune migliorie (rifacimento facciate e sistemazione aree esterne), limitandosi a indicare la quantità “1” (lavori a corpo) nel computo metrico non estimativo. Secondo la ricorrente, tale carenza avrebbe dovuto comportare l’esclusione automatica o, in subordine, l’assegnazione di un punteggio pari a zero per i criteri tecnici interessati.
La decisione del TAR Marche
Il Tribunale ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’operato della Stazione Appaltante. Ecco i principi cardine espressi dai magistrati:
inesistenza di una definizione legale di “computo non estimativo“: il Collegio ha rilevato che non esiste una definizione legale o un fac-simile obbligatorio per la redazione del computo metrico non estimativo nelle gare pubbliche. Inoltre, nessuna norma vieta di indicare singole voci a corpo anziché a misura, specialmente per lavorazioni difficilmente suscettibili di frazionamento metrico;
primato dell’offerta tecnica sul computo: un punto centrale della sentenza riguarda il rapporto tra i documenti:
il punto di partenza per la valutazione della Commissione è l’offerta tecnica, non il computo metrico che ne è un mero corredo;
se l’offerta tecnica descrive in modo chiaro e “leggibile” le migliorie (es. indicando che riguardano tutte le parti in mattoni a faccia vista o l’integrazione di recinzioni esistenti), la mancanza di dettagli analitici nel computo non inficia la validità della proposta
soccorso istruttorio e sanzione dell’esclusione: il TAR ha sottolineato che:
l’esclusione automatica è prevista solo in caso di mancata presentazione totale della documentazione tecnica;
in presenza di documentazione “scarsa o incompleta”, la lex specialis (e il Codice dei Contratti) impone l’attivazione del soccorso procedimentale o istruttori;
l’eventuale incompletezza di un criterio di valutazione può portare alla mancata attribuzione del punteggio, ma non alla fuoriuscita del concorrente dalla gara.
Leggi l’approfondimento: Computo metrico estimativo: cos’è e come si fa
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