La valutazione di incidenza ambientale è obbligatoria anche senza opere?
Obbligatoria la Vinca per parcheggi in aree ZSC, anche se stagionali, senza opere edilizie o già esistenti
L’esercizio di un’attività di parcheggio, anche se stagionale, temporanea e priva di nuove opere edilizie rilevanti, non può prescindere dalla Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca) qualora l’area ricada in una Zona Speciale di Conservazione (ZSC).
Lo ha ribadito il TAR Campania con la sentenza n. 2596/2026, confermando la legittimità del diniego opposto da un Comune a una SCIA per autorimessa. Ricordiamo che la valutazione di incidenza ambientale (VIncA) è un processo finalizzato all’individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/06 è integrata nei procedimenti di VIA e di VAS, modelli che trovi nel software relazioni tecniche, redatti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e sempre aggiornati.
Il caso: SCIA per un parcheggio stagionale
La sentenza del TAR Campania 2596/2026 tratta del caso di una società balneare che aveva presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’esercizio di un’autorimessa stagionale di circa 336 mq. L’area, destinata a ospitare 24 auto e 14 moto, era attrezzata con strutture di facile rimozione (tubolari metallici e incannucciate). Il Comune aveva dichiarato improcedibile la SCIA per due motivi principali:
assenza della Vinca, necessaria essendo l’area interna alla ZSC;
inottemperanza ad una precedente diffida di ripristino dello stato dei luoghi per opere non assentite.
La ricorrente contestava il provvedimento sostenendo che un’attività temporanea e senza nuove opere non potesse incidere sull’habitat e che l’attività venisse svolta da epoca antecedente all’istituzione del sito protetto.
La decisione del TAR: la natura preventiva della Vinca
Il TAR Campania ha respinto il ricorso, fornendo importanti chiarimenti sulla portata della tutela ambientale nelle aree della Rete Natura 2000. Secondo i giudici, la verifica di incidenza va attivata non solo per interventi strutturali, ma per qualsiasi attività potenzialmente idonea a generare impatti (rumore, inquinamento, disturbo alla fauna) che possano alterare l’equilibrio ecologico del sito. La dimensione del progetto non è un fattore escludente: anche un piccolo parcheggio può avere effetti significativi.
Il Tribunale ha chiarito che gli obblighi derivanti dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE) si applicano permanentemente. Anche attività autorizzate in passato o esercitate da tempo devono essere disciplinate dalle “opportune misure” qualora possano provocare il degrado dell’habitat. L’interesse ambientale, dunque, prevale sul fatto che l’attività fosse preesistente all’istituzione della ZSC.
Un altro punto tecnico rilevante riguarda l’applicabilità del preavviso di rigetto (art. 10-bis L. 241/1990). Il TAR ha confermato che la SCIA non è un provvedimento amministrativo, ma un atto privato. Pertanto, l’amministrazione non è tenuta ad attivare le garanzie partecipative prima di esercitare i poteri inibitori.
Leggi l’approfondimento: Valutazione di incidenza ambientale: cos’è e quando serve
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