Silenzio-assenso in edilizia: quando si applica

Silenzio-assenso in edilizia: quando si applica

Cos’è il silenzio-assenso? Quando vale il silenzio-assenso nelle pratiche edilizie? Cosa cambia con il “decreto salva-casa”?

Il silenzio-assenso si attiva quando l’amministrazione comunale, nel periodo compreso tra la presentazione della pratica e l’inizio dei lavori dichiarato, non notifica alcun diniego. In questo modo, implicitamente, viene confermata la validità della pratica, consentendo al richiedente di procedere con i lavori.

Vediamo in dettaglio il campo di applicazione e normativa di riferimento del silenzio-assenso.

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Qual è il significato di silenzio-assenso in edilizia?

In diritto amministrativo, il termine “silenzio assenso” indica la procedura per cui, in assenza di risposta a una richiesta di autorizzazione per un certo periodo, l’omissione di risposta da parte dell’autorità equivale a un implicito accoglimento.

In ambito edilizio, questo principio significa che, quando un cittadino presenta una pratica (ad esempio per ottenere un titolo abilitativo) e la Pubblica Amministrazione non si pronuncia entro i tempi previsti dalla legge, la richiesta si considera automaticamente approvata.

L’applicazione del silenzio assenso in edilizia, tuttavia, non è sempre automatica: dipende dal tipo di pratica presentata e dalla presenza di eventuali vincoli o specifiche disposizioni urbanistiche.

Legge silenzio-assenso: cosa stabilisce la 241/90? Quando si applica?

La legge che disciplina il silenzio assenso è la legge 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”

All’art. 20 è definito il campo di applicazione, e di non applicazione, del silenzio assenso nelle pratiche amministrative.

La norma stabilisce che in procedimenti richiesti da privati, se l’amministrazione non risponde entro un certo periodo, il silenzio viene considerato come un’accettazione della richiesta. Questo vale a meno che l’amministrazione comunichi il rifiuto entro i termini stabiliti. Questi termini iniziano a contare dalla data in cui l’amministrazione riceve la richiesta della persona interessata.

L’entrata in vigore del D.L. 19/2026 (decreto PNRR 2026) introduce modifiche all’articolo 20 precisando che i termini per la formazione del silenzio-assenso decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di richiedere un’unica integrazione documentale entro i limiti dell’articolo 2, comma 7 (per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni).

Viene anche chiarito espressamente che l’assenso tacito non si forma: 

quando la domanda non è stata ricevuta dall’amministrazione competente;
quando la domanda è priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.

Art. 20 – Comma 1

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato, ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all’articolo 2, comma 7. Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.

L’art. 20 sancisce, inoltre, che l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, prendendo in considerazione le situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

Quali sono i termini del silenzio-assenso

Come detto, il silenzio-assenso si manifesta dunque quando la pubblica amministrazione non invia risposta entro i termini stabiliti dalla legge.

Tale termine è, di solito, di 30 giorni, ma può estendersi fino a 90 giorni.

Con l’entrata in vigore del D.L. 19/2026, il legislatore riduce i tempi della conferenza di servizi (art. 14-ter), che passano da 45 a 30 giorni nel regime ordinario e da 90 a 60 giorni nei casi che coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali o della salute, rafforzando così l’obiettivo di accelerazione procedimentale.

Quando non vale il silenzio-assenso: eccezioni e limiti

Come specificato al comma 4 dell’art. 20 della legge 241/1990, il silenzio-assenso non è valido in diversi contesti, tra cui:

situazioni che richiedono una dichiarazione di inizio attività;
casistiche in cui la legge europea richiede provvedimenti formali;
casi in cui il silenzio equivale a rifiuto dell’istanza;
atti e procedimenti specificati da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, e concordati con i Ministri competenti.

La disciplina del silenzio-assenso non si applica inoltre ai procedimenti riguardanti:

il patrimonio culturale;
la tutela del rischio;
vincolo idrogeologico;
la difesa nazionale;
la pubblica sicurezza;
l’immigrazione;
l’asilo e la cittadinanza.

Inoltre, il D.L. 19/2026, che modifica il comma 1 dell’art. 20 della Legge 241/1990, precisa che il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dall’amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.

Silenzio-assenso in edilizia: cosa stabilisce il D.L. 69/2013

Il silenzio-assenso in edilizia è stato introdotto con il D.L. 69/2013 (art. 30) che ha modificato alcuni articoli del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Nello specifico, si fa riferimento all’avvio legittimo di un’attività edilizia che è consentito solo dopo 30 giorni dall’invio di una proposta senza ricevere risposta dall’ufficio competente.

I vicini che intendano opporsi ai lavori hanno tempo fino a 60 giorni dall’inizio di essi per presentare ricorso. La richiesta dei pareri connessi con la SCIA, poi, può essere affidata allo Sportello Unico, che deve reperirli entro 60 giorni, ovvero 80 giorni per i centri storici.

Nell’ambito edilizio, il silenzio-assenso si forma tacitamente quando, oltre al semplice trascorrere del tempo dalla presentazione della domanda, sono contemporaneamente soddisfatte tutte le condizioni e i requisiti richiesti dalla legge.

Questi elementi costitutivi sono essenziali per il perfezionamento della procedura. È importante notare che, se mancano i requisiti richiesti per l’intervento edilizio, il silenzio-assenso non si verifica, ma si incorre in abuso edilizio per procedura illegittima.

Silenzio-assenso e permesso di costruire

Nel caso del permesso di costruire, il silenzio-assenso è concesso, secondo quanto sancito all’art. 20 (comma 8) del D.P.R. 380/01, se il termine per l’adozione del permesso di costruire scade senza una risposta o un diniego motivato.

Questo vale a meno che ci siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si seguono regole specifiche.

Nonostante il silenzio, l’ufficio edilizio è tenuto a fornire un’attestazione telematica dei tempi del processo entro 15 giorni dalla richiesta, a condizione che non siano necessarie ulteriori documentazioni o non ci siano stati dinieghi. In caso contrario, viene comunicato entro lo stesso periodo che sono richiesti documenti aggiuntivi o è stato emesso un diniego.

Se invece l’intervento che si intende realizzare non è conforme alla normativa di riferimento, il silenzio-assenso non può considerarsi valido e, in mancanza dei requisiti fondamentali, anche una volta scaduto il termine per la formazione del silenzio-assenso, l’amministrazione può quindi agire in autotutela decretando l’annullamento d’ufficio dell’atto autorizzativo per la sua illegittimità originaria.

SCIA e silenzio-assenso

Il silenzio assenso non si applica alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), disciplinata dall’art. 19 della 241/1990. A differenza delle istanze che richiedono un’autorizzazione, per le quali il silenzio della Pubblica Amministrazione entro i termini previsti equivale ad accoglimento (art. 20), la SCIA consente l’avvio immediato dell’attività al momento della presentazione della segnalazione. L’amministrazione ha comunque la facoltà di effettuare controlli entro un termine ordinariamente di 60 giorni (ridotto a 30 in alcuni casi) e, qualora riscontri difformità o mancato rispetto dei requisiti, può ordinare la sospensione o la cessazione dell’attività. Pertanto, la SCIA non richiede alcun provvedimento espresso o tacito per la sua efficacia, escludendo l’operatività del silenzio assenso.

Accertamento di conformità, permessi in sanatoria e silenzio-assenso

L’istanza di accertamento di conformità può essere presentata per:

gli interventi realizzati in assenza o in difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al PdC (art. 36 del D.P.R. 380/2001);
gli interventi realizzati in parziale difformità dal PdC o in assenza o in difformità dalla SCIA nelle ipotesi di parziale difformità (art. 36-bis D.P.R. 380/01);
variazione essenziale (art. 32 D.P.R. 380/01);
gli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA ordinaria (art. 37 del D.P.R. 380/2001).

Nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità, l’art. 36 prevede espressamente (comma 3) il silenzio-rifiuto sulla domanda di sanatoria:

Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, l’art. 37 del D.P.R. 380/2001 non definisce tempistiche. Su questo vuoto normativo è più volte intervenuta la giurisprudenza.

Istanze in sanatoria e silenzio-assenso: cosa prevede il D.L. salva casa

Il D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024, introduce il principio del silenzio-assenso per interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire (PdC), dalla SCIA (articolo 34), in assenza o in difformità dalla SCIA (articolo 37), o per variazioni essenziali.

In particolare, il comma 6 dell’articolo 36-bis del D.L. 69/2024 stabilisce che, nella procedura di rilascio del permesso in sanatoria per parziali difformità o variazioni essenziali, se l’amministrazione non risponde entro i termini previsti, la richiesta di sanatoria si considera automaticamente accettata.

I termini specifici sono:

45 giorni per il permesso in sanatoria;
30 giorni per la SCIA in sanatoria.

Per gli immobili con vincoli paesaggistici sopravvenuti, è possibile richiedere una valutazione previa presentazione dell’autorizzazione paesaggistica. L’autorità competente deve pronunciarsi entro 180 giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendere entro 90 giorni. In caso di mancata risposta entro tali termini, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale può procedere autonomamente.

Art. 36-bis D.P.R. 380/01

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di cui all’articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell’intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’istante può esercitare l’azione prevista dall’articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico.

Silenzio-assenso: esempi in edilizia e sentenze di riferimento

Di seguito si riportano una serie di sentenze che offrono degli esempi esplicativi di contesti in cui il silenzio assenso è valido o non valido.

Silenzio-assenso in edilizia: quando si forma secondo le novità del decreto PNRR 2026?

Sentenza 2179/2026 – Consiglio di Stato 

Nel permesso di costruire, il silenzio-assenso si forma se la domanda è completa nei suoi elementi essenziali ex art. 20 d.P.R. 380/2001, anche se non conforme alla disciplina urbanistica, restando tale profilo rilevante solo ai fini dell’autotutela. Ai sensi del D.L. 19/2026, sono escluse solo le ipotesi di “inconfigurabilità” dell’istanza per carenza degli elementi essenziali o per estraneità al modello legale del procedimento.

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Silenzio assenso in edilizia: si forma anche con difformità urbanistiche!

Sentenza 1878/2026 – Consiglio di Stato

Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire il silenzio-assenso può formarsi anche in presenza di difformità edilizie e irregolarità o carenze documentali non essenziali; ma non quando l’istanza sia priva degli elementi fondamentali previsti dall’art. 20 del Testo Unico edilizia (titolo di legittimazione, elaborati progettuali, dichiarazione del progettista, attestazioni energetiche o verifiche sismiche,etc.). In tal caso la domanda è strutturalmente inconfigurabile e l’inerzia dell’amministrazione non produce alcun titolo edilizio tacito.

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Passo carrabile e occupazione di suolo pubblico: vale il silenzio-assenso?

Il TAR Umbria, con sentenza n. 50/2026, chiarisce che il silenzio-assenso non si forma per le autorizzazioni al passo carrabile, trattandosi di concessioni di suolo pubblico che richiedono un provvedimento espresso dell’amministrazione, data l’incidenza su sicurezza stradale e interessi collettivi.

Nel caso concreto, una proprietaria ha chiesto al Comune l’attestazione del silenzio-assenso su un’istanza del 2020 per un passo carrabile verso il garage di un edificio ereditato, ostacolato da parcheggi abusivi. Il Comune ha negato nel 2025 per non conformità a norme regionali, ma il TAR ha respinto il silenzio-assenso richiamando l’art. 20 co. 4 L. 241/1990 (esclusioni per pubblica incolumità) e la giurisprudenza sul suolo pubblico.

La ricorrente invocava titoli edilizi degli anni ’70 (concessione garage 1972, recinzione 1973), legittimo affidamento e inerzia comunale; il Comune negava interesse, discrezionalità e mancanza di titolo specifico per l’accesso carrabile.​

Il Tar ha escluso il silenzio-assenso poiché il passo carrabile implica valutazione discrezionale (cfr. Cons. Stato n. 4660/2020).​ Ha affermato che i titoli edilizi sono autonomi dall’uso del suolo pubblico. Ha annullato il diniego del Comune per motivazione errata (confusione con norme su recinzioni), ordinando nuovo esame entro 30 giorni.

Leggi qui per unat trattazione più approfondita della sentenza del Tar Umbria

PdC e silenzio-assenso: quando decorre il termine per dare inizio ai lavori?

Sentenza 1896/2025 – Tar Toscana 

Il silenzio-assenso rende tacitamente valido il permesso di costruire; il termine per l’avvio dei lavori decorre solo dall’attestazione formale o da sentenza passata in giudicato, e la decadenza richiede dichiarazione espressa

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Quando è valido il silenzio assenso per permesso di costruire in sanatoria?

Sentenza 973/2025 – Tar Toscana

Il silenzio assenso ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 si forma al decorso del termine procedimentale e produce effetti abilitativi anche se la domanda non è pienamente conforme alla normativa sostanziale, senza precludere all’amministrazione l’esercizio successivo dei poteri di autotutela entro i limiti previsti.

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Silenzio-assenso nella SCIA in sanatoria: da quando sono valide le regole del Salva Casa?

Sentenza 694/2025 – Tar Salerno

In tema di SCIA in sanatoria presentate anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 69/2024, il silenzio protratto dall’amministrazione costituisce sempre silenzio inadempimento e non silenzio-assenso; pertanto, per la conclusione del procedimento e il rilascio dei titoli abilitativi, è indispensabile un provvedimento amministrativo espresso. L’applicazione retroattiva delle disposizioni del Salva Casa è esclusa in assenza di disposizioni transitorie specifiche.

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Vincoli di inedificabilità assoluta: dopo 35 anni vale il silenzio-assenso per inerzia dell’amministrazione?

Nei casi di violazione di un vincolo di inedificabilità assoluta, la prolungata inerzia dell’Amministrazione su un’ istanza di condono non determina alcun “assenso per silentium”. Lo ribadisce il Tar Palermo con la sentenza n. 3490/2024.

Nel caso in esame, il ricorrente è proprietario di un fabbricato realizzato senza titolo edilizio entro il 1976. Nel 1986 ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 31 della legge 47/1985. Tuttavia, l’amministrazione non ha mai concluso il procedimento, e nel frattempo l’area è stata inclusa in una riserva naturale orientata, istituita nel 2000.

Nel 2021, il ricorrente ha richiesto il nulla osta ambientale per il rilascio del condono, ma l’amministrazione regionale ha rigettato l’istanza per mancanza di doppia conformità e la collocazione del fabbricato in una zona agricola e in un’area di riserva naturale con vincoli di inedificabilità assoluta.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’erronea applicazione della normativa sul condono con l’ingiustificata richiesta della “doppia conformità”, la violazione del principio di legittimo affidamento dovuta al lungo tempo trascorso dall’abuso e all’assenza di vincoli all’epoca della realizzazione, oltre a sostenere la formazione del silenzio-assenso per inerzia amministrativa ai sensi della legge 47/1985.

L’amministrazione ha replicato affermando che la comunicazione di avvio non era obbligatoria per procedimenti avviati su istanza di parte, che il diniego era legittimato dalla violazione di vincoli urbanistici e ambientali e che il silenzio-assenso non è applicabile in presenza di vincoli di inedificabilità assoluta.

Il TAR ha respinto parte delle doglianze del ricorrente, accogliendo però il ricorso sull’errata applicazione della doppia conformità e sottolineando che:

l’ordinaria sanatoria edilizia, per cui sussiste il principio di “doppia conformità” e l’istituto straordinario del condono edilizio operano, infatti, su presupposti e con finalità ben diversi, disciplinati da apposite normative che non possono, evidentemente, sovrapporsi come invece nella vicenda all’esame ha illegittimamente fatto la resistente Amministrazione.

Il tribunale ha invece riconosciuto la validità dei vincoli e, sulla formazione del silenzio-assenso, ha ribadito che l’assenso tacito non si applica in caso di vincoli di inedificabilità assoluta, coerentemente con la normativa vigente.

Permesso di costruire irregolare: il silenzio-assenso resta efficace?

Il TAR Campania, con la sentenza n. 588/2025, ha stabilito che il silenzio-assenso si forma anche quando la richiesta di permesso di costruire non è pienamente conforme alla normativa edilizia, purché la documentazione sia completa e presentata nei termini previsti dalla legge. Nel caso esaminato, un Comune aveva ritardato il diniego di un permesso per cambio di destinazione d’uso, notificato ben oltre il termine di 60 giorni previsto dal D.P.R. n. 380/2001; il TAR ha quindi riconosciuto il silenzio-assenso tacito, annullando il provvedimento di diniego tardivo.

Il Tribunale ha sottolineato che il silenzio-assenso serve a tutelare il legittimo affidamento del privato e a contrastare l’inerzia amministrativa, e che eventuali vizi o irregolarità nella domanda devono essere contestati tempestivamente tramite l’autotutela amministrativa, non con un diniego tardivo. Inoltre, la legittimità del permesso tacito deve essere valutata al momento della formazione del silenzio-assenso, senza considerare eventuali modifiche normative sopraggiunte successivamente.

In sintesi, il TAR Campania conferma che:

il silenzio-assenso si perfeziona con il mero decorso del termine di legge, anche se l’istanza non è del tutto conforme, purché la documentazione sia completa e priva di dichiarazioni false;
il diniego tardivo è inefficace e l’amministrazione deve esercitare l’autotutela tempestivamente, motivando l’interesse pubblico;
la validità del permesso tacito si valuta al momento della sua formazione, senza considerare cambiamenti normativi successivi.

Questa sentenza segna un cambio di rotta rispetto a precedenti orientamenti, rafforzando la certezza dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione nel settore edilizio.

Leggi qui per una versione più approfondita della sentenza del Tar Campania

Condono edilizio: no al silenzio-assenso!

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 16585/2023, affronta la retroattività del condono edilizio e l’inapplicabilità del silenzio-assenso nelle situazioni di abuso in aree vincolate.

La sentenza riguarda un caso in cui un privato richiede il condono per una costruzione in un’area successivamente vincolata. Nonostante il Comune abbia respinto la pratica dopo 36 mesi, il Tar sottolinea che la legge regionale retroattiva non influisce, ma il tempo trascorso non è sufficiente per il silenzio-assenso.

I giudici argomentano che la retroattività è intrinseca al condono edilizio, escludendo l’incostituzionalità della legge regionale. Pertanto, il ricorso al Tar è stato respinto, confermando l’inapplicabilità del condono in area vincolata.

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Come dimostrare l’avvenuta formazione del silenzio-assenso

Se il silenzio dell’amministrazione significa che la richiesta è accettata, l’amministrazione deve, su richiesta del cittadino, fornire, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell’accoglimento entro dieci giorni dalla richiesta.

Se non lo fa, il cittadino può fare una dichiarazione autonoma secondo le regole specificate nell’articolo 47 del D.L. 445/2000.

In situazioni in cui il silenzio dell’amministrazione significa che la richiesta è accettata, l’ente competente può assumere determinazioni in via di autotutela.

Il D.L. 19/2026 prevede, infine, l’adozione di sistemi telematici e automatici per la gestione del silenzio-assenso: le attestazioni sul decorso dei termini e sulla formazione del silenzio-assenso avvengono automaticamente e sono inviate d’ufficio all’indirizzo PEC o ordinario indicato dal richiedente. Nei procedimenti non ancora telematizzati, la PA resta comunque obbligata a trasmettere d’ufficio l’attestazione.

Silenzio-assenso tra privati: vale?

Il silenzio assenso della pubblica amministrazione semplifica l’attività amministrativa, ma non si applica tra privati.

La pratica del silenzio assenso infatti non regola i rapporti tra privati che sono sempre tenuti a dare una risposta. In caso di mancata risposta, le controversie che subentrano tra privati vanno risolte tramite giustizia.

Altri tipi di silenzio

Esistono altre forme di “silenzi” che presentano dinamiche opposte a quelle descritte precedentemente:

silenzio-diniego;
silenzio-devolutivo;
silenzio-inadempimento.

Il “silenzio-diniego” rappresenta un’ipotesi in cui la legge associa all’inerzia della pubblica amministrazione il significato di un rifiuto dell’istanza. In questo caso, viene attribuita una valenza giuridica negativa al silenzio. Il silenzio assenso e il silenzio diniego rappresentano un tipo di silenzio significativo che ha un valore provvedimentale.

Il “silenzio-devolutivo” indica il silenzio della pubblica amministrazione che comporta il trasferimento della competenza a un’altra autorità.

Il “silenzio-inadempimento” si verifica quando la pubblica amministrazione non adempie al proprio compito e omette di fornire indicazioni in merito alla richiesta ricevuta.

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FAQ sul silenzio-assenso nelle pratiche edilizie

Di seguito sono proposte una serie di domande frequenti in relazione al silenzio assenso nelle pratiche edilizie.

Cos’è il silenzio-assenso?

Il silenzio-assenso è un istituto del diritto amministrativo in base al quale, se l’amministrazione non risponde entro un termine stabilito a una richiesta di autorizzazione, il silenzio equivale ad accoglimento della domanda. In ambito edilizio, consente di procedere con i lavori quando non viene notificato alcun diniego nei tempi previsti.

Qual è la normativa di riferimento?

La disciplina generale è contenuta nella Legge 241/1990, in particolare all’art. 20. In ambito edilizio intervengono anche il D.P.R. 380/2001 e il D.L. 69/2013, che ha introdotto il silenzio-assenso nel Testo Unico Edilizia.

Quando decorrono i termini per la formazione del silenzio-assenso?

I termini iniziano dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’amministrazione competente. Con il D.L. 19/2026 è stato precisato che l’ente può richiedere un’unica integrazione documentale, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Quali sono i termini ordinari?

Il termine è generalmente di 30 giorni, ma può arrivare fino a 90 giorni a seconda del procedimento.

Con l’entrata in vigore del D.L. 19/2026, vengono ridotti anche i tempi della conferenza di servizi (art. 14-ter della Legge 241/1990) da 45 a 30 giorni nel regime ordinario e da 90 a 60 giorni nei procedimenti che coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali o della salute.

Quando il silenzio-assenso non si forma?

Non si forma se:

la domanda non è stata ricevuta dall’amministrazione competente;
l’istanza è priva degli elementi essenziali per individuare oggetto e motivazioni;
ricorrono materie escluse, come patrimonio culturale, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione o casi in cui la legge prevede un provvedimento espresso;
il silenzio equivale per legge a rifiuto (silenzio-diniego).

Come funziona il silenzio-assenso per il permesso di costruire?

Ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001, se l’amministrazione non risponde entro il termine previsto, il permesso si intende rilasciato, salvo la presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. L’ufficio deve rilasciare un’attestazione telematica sul decorso dei termini entro 15 giorni dalla richiesta.

Si forma il silenzio-assenso per la SCIA?

La SCIA non richiede alcun provvedimento espresso o tacito per la sua efficacia, escludendo l’operatività del silenzio assenso.

Cosa succede se l’intervento non è conforme alla normativa?

Il silenzio-assenso non produce effetti validi in assenza dei requisiti richiesti. In caso di intervento non conforme, l’amministrazione può intervenire in autotutela e annullare l’atto per illegittimità originaria.

Il silenzio-assenso vale per le sanatorie edilizie?

Dipende dal caso. Per interventi in assenza di titolo o in totale difformità, l’art. 36 del D.P.R. 380/2001 prevede il silenzio-rifiuto dopo 60 giorni.

Con il D.L. 69/2024 (convertito in Legge 105/2024), è stato introdotto il silenzio-assenso per alcune ipotesi di parziale difformità o variazioni essenziali:

45 giorni per il permesso in sanatoria;
30 giorni per la SCIA in sanatoria.

Per immobili con vincoli paesaggistici sopravvenuti, sono previsti termini fino a 180 giorni, previo parere della soprintendenza.

Come si dimostra l’avvenuta formazione del silenzio-assenso?

Le attestazioni sul decorso dei termini e sulla formazione del silenzio-assenso avvengono automaticamente e sono inviate d’ufficio all’indirizzo PEC o ordinario indicato dal richiedente. Nei procedimenti non ancora telematizzati, la PA resta comunque obbligata a trasmettere d’ufficio l’attestazione.

Il silenzio-assenso si applica anche tra privati?

Il meccanismo riguarda esclusivamente i rapporti con la pubblica amministrazione. Nei rapporti tra privati è sempre necessaria una risposta espressa e, in caso di controversia, si ricorre all’autorità giudiziaria.

Esistono altre forme di “silenzio” amministrativo?

Oltre al silenzio-assenso, esistono:

il silenzio-diniego (il silenzio equivale a rifiuto);
il silenzio-devolutivo (la competenza passa a un’altra autorità);
il silenzio-inadempimento (inerzia senza effetti provvedimentali).

Fonte: Read More