Aggiornati gli indici ISTAT dei costi di costruzione a febbraio 2026
Febbraio 2026: costi di costruzione fabbricati residenziali 117, 2, capannoni industriali 115,3%, tronco stradale con tratto in galleria 117,0%
Gli indici pubblicati mensilmente dall’ISTAT sono lo strumento tecnico per misurare l’oscillazione dei costi diretti (materiali, mano d’opera, noli). Ad oggi, i parametri di riferimento principali riguardano tre tipologie di opere:
edilizia residenziale: monitoraggio dei costi per i fabbricati ad uso abitativo;
edilizia industriale: indice specifico per la realizzazione di capannoni;
infrastrutture viarie: costo di costruzione di tronchi stradali (inclusi tratti in galleria).
L’applicazione di questi indici riguarda sia gli interventi di nuova costruzione sia le manutenzioni (ordinarie e straordinarie), garantendo l’equilibrio economico del contratto contro l’inflazione dei materiali o l’instabilità dei mercati.
A febbraio 2026 i prezzi alla produzione delle costruzioni per i fabbricati residenziali sale a 117, 2; quelli dei capannoni industriali salgono a 115,3%; quelli riferiti al tronco stradale con tratto in galleria salgono a 117,0%.
INDICE
12/2025
01/2026
02/2026
Fabbricato residenziale
116,8
116,9
117,2
Capannone industriale
113,7
113,9
115,3
Tronco stradale con tratto in galleria
115,4
115,7
117,0
Dati ISTAT 2026
Come si usano gli indici dei costi di costruzione nella revisione prezzi nei lavori pubblici
Secondo l’art. 60 del Codice, i documenti di gara devono obbligatoriamente includere clausole di revisione dei prezzi. Queste clausole non sono discrezionali, ma scattano automaticamente al raggiungimento di specifiche soglie di variazione dei costi:
settore lavori: la clausola si attiva se il costo dell’opera varia (in aumento o in diminuzione) oltre il 3% dell’importo totale. La compensazione viene riconosciuta nella misura del 90% della quota eccedente tale soglia;
servizi e forniture: il limite di attivazione è fissato al 5%, con un ristoro pari all’80% del valore che supera la franchigia.
Nella versione aggiornata al Decreto Correttivo 2025 (D.Lgs. 209/2024) tale norma prescrive che “Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’Istat: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie”.
A sua volta, il comma 4 dispone per i lavori che “Con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell’Allegato II.2-bis”.
Infine, il comma 4-quater dispone che “L’allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto”.
Nella versione antecedente alle modifiche del D.Lgs. 209/2024, invece, si faceva riferimento agli indici sintetici di costo di costruzione dei manufatti edilizi pubblicati dall’ISTAT.
Nelle more dell’emanazione del provvedimento del Ministero infrastrutture e trasporti che dovrà individuare i singoli indici di costo per tutte le lavorazioni previste dalla Tabella A di cui all’Allegato II.2-bis del Codice, è possibile fare ancora riferimento al meccanismo pregresso ed agli indici dei costi di costruzione pubblicati dall’ISTAT.
Leggi l’approfondimento: Indice ISTAT dei costi di costruzione: gli aggiornamenti 2026
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