Silenzio assenso nella pubblica amministrazione: quando si applica?
Silenzio assenso pubblica amministrazione: una semplificazione procedimentale dove il silenzio ha valenza positiva. Ecco quando si applica
Il silenzio assenso della pubblica amministrazione è un concetto di primaria importanza nel diritto amministrativo e trova applicazione anche nell’ambito edilizio.
Nel contesto delle pratiche edilizie, l’attivazione del silenzio-assenso si verifica quando l’amministrazione comunale, nel periodo che intercorre tra la presentazione della pratica e l’inizio dei lavori dichiarato, non comunica alcun diniego. Questa mancanza di risposta funge implicitamente da conferma della validità della pratica, consentendo al richiedente di procedere con i lavori in modo regolare.
Con l’entrata in vigore del D.L. 19/2026, il legislatore interviene in modo strutturale sull’istituto del silenzio-assenso disciplinato dalla legge 241/1990, agendo su termini, presupposti di formazione e modalità operative.
In ogni caso, per assicurarsi la validità delle pratiche ed evitare potenziali casi di abuso edilizio occorre selezionare il titolo abilitativo appropriato e presentare la documentazione in conformità alle normative vigenti. Ti suggerisco dunque il software per i titoli abilitativi in edilizia che ti offre i modelli unici per agevolarti la compilazione delle pratiche e un pratico wizard per identificare il titolo abilitativo richiesto a seconda dell’intervento in questione.
Scopriamo il significato giuridico di “silenzio-assenso”, l’ambito di applicazione e la sua importanza nel contesto delle pratiche edilizie.
Cosa si intende per il silenzio assenso della pubblica amministrazione?
Il silenzio-assenso, nel diritto amministrativo, rappresenta un meccanismo per superare l’inerzia della pubblica amministrazione di fronte a richieste inviate dai cittadini.
In parole semplici, se la risposta dell’amministrazione non arriva entro i termini stabiliti dalla legge, si considera implicitamente accettata la richiesta del cittadino.
Questo principio è fondamentale anche in edilizia, dove le procedure amministrative possono avere un impatto diretto sulla realizzazione di progetti.
Quando si configura il silenzio assenso della pubblica amministrazione: legge 241/90
La legge sul silenzio assenso della pubblica amministrazione è la Legge 241/1990, intitolata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi“. Nello specifico, l’art. 20 dettaglia l’ambito di applicazione e di non applicazione del silenzio assenso nelle pratiche amministrative.
L’entrata in vigore del D.L. 19/2026 (decreto PNRR 2026) introduce modifiche all’articolo 20 precisando che i termini per la formazione del silenzio-assenso decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di richiedere un’unica integrazione documentale entro i limiti dell’articolo 2, comma 7 (per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni).
Viene anche chiarito espressamente che l’assenso tacito non si forma:
quando la domanda non è stata ricevuta dall’amministrazione competente;
quando la domanda è priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.
Art. 20 – Comma 1
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato, ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all’articolo 2, comma 7. Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.
Viene introdotto un sistema automatico e telematico di attestazione del decorso dei termini e della conseguente formazione del silenzio-assenso. Per i procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è comunque tenuta a trasmettere d’ufficio l’attestazione all’indirizzo Pec o di posta elettronica ordinaria indicato nell’istanza (comma 2-bis art. 20).
In pratica, per effetto di questa norma l’amministrazione, una volta decorsi i termini, è tenuta a inviare d’ufficio (e non solo su richiesta di parte, come è già oggi) un’attestazione sull’accoglimento della domanda del cittadino entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso.
Inoltre, il testo approvato e modificato dal Parlamento prevede, che decorsi inutilmente i dieci giorni, l’attestazione della PA può essere sostituita da una dichiarazione del privato (ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000) o da una dichiarazione di un progettista abilitato che vada a integrare le mancanze dell’amministrazione, esplicitando che i termini di legge sono decorsi e che l’istanza è, di fatto, stata accolta.
L’art. 20 sancisce, inoltre, che l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, prendendo in considerazione le situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
Sanatoria edilizia e silenzio-assenso: cosa cambia con il D.L. salva casa
Il D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024, cambia radicalmente l’assetto normativo introducendo il silenzio-assenso per l’accertamento di conformità, i permessi di costruire in sanatoria e le SCIA in sanatoria nelle ipotesi di parziali difformità e variazioni essenziali (nuovo art. 36-bis, comma 6 D.P.R. 380/01).
In particolare:
per i permessi di costruire in sanatoria, la Pubblica Amministrazione (P.A.) ha 45 giorni per rispondere;
per le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria il termine è di 30 giorni.
Decorsi tali termini, le richieste si intendono accolte.
Per gli immobili situati in zone paesaggisticamente vincolate o quelli che richiedono un supplemento di istruttoria, i termini sono più lunghi e seguono una procedura differente. In particolare, gli interventi eseguiti su immobili soggetti a vincolo paesaggistico sono soggetti a parere vincolante della Soprintendenza entro il termine perentorio di 90 giorni e da parte del Comune entro il termine dei 180 giorni.
Art. 36-bis D.P.R. 380/01
Art. 36-bis D.P.R. 380/01 – Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di cui all’articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell’intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’istante può esercitare l’azione prevista dall’articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico.
Esempi di silenzio assenso della pubblica amministrazione in edilizia
L’introduzione del silenzio-assenso nel settore edilizio, previsto dal decreto legge 69/2013 (art. 30), ha comportato delle modifiche al D.P.R. 380/01 (testo unico sull’edilizia). In base alla normativa attuale, per avviare in modo legittimo un progetto edilizio attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, è necessario che trascorrano 30 giorni dall’invio di una proposta senza ricevere risposta dall’ufficio competente.
Nel contesto edilizio, il silenzio-assenso si verifica quando, oltre al passare del tempo dalla presentazione della domanda, vengano contemporaneamente soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla legge. È importante notare che, in assenza dei requisiti necessari per l’intervento edilizio, il silenzio assenso non si configura ma si potrebbe invece incorrere in abuso edilizio a causa di una procedura illegittima.
Per chiarire ulteriormente questo concetto, prendiamo in considerazione il caso del permesso di costruire, il cui utilizzo del silenzio assenso è regolamentato dall’art. 20 del D.P.R. 380/01 (comma 8).
Se un professionista del settore presenta una richiesta per un permesso di costruire e la pubblica amministrazione non risponde entro i termini specificati, si attiva il silenzio assenso, consentendo al richiedente di procedere regolarmente con l’avvio dei lavori.
È tuttavia importante notare che questa situazione è valida solo se l’area non è soggetta a vincoli paesaggistici, ambientali o culturali che seguono regole specifiche.
Art. 20, comma 8, D.P.R. 380/01
8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nonostante il silenzio, entro 15 giorni dalla richiesta, lo sportello unico per l’edilizia deve fornire un’attestazione telematica che afferma che siano decorsi i termini del procedimento, a meno di ulteriori documentazioni o dinieghi.
Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
Se l’intervento non è conforme, mancano i requisiti fondamentali o ci sono errori nella domanda presentata, l’amministrazione può annullare d’ufficio l’atto autorizzativo anche dopo la scadenza del termine.
Per non correre questo rischio, assicurati di scegliere il titolo abilitativo giusto e usa il software per le pratiche edilizie, che ti consente di compilare il modello del PdC con input guidato per ottenere un documento conforme alla normativa vigente.
Modello permesso di costruire: software Praticus-TA
Silenzio assenso pubblica amministrazione: termini e tempi
Il silenzio assenso si concretizza quando la pubblica amministrazione non risponde nei tempi definiti dalla legge.
Generalmente, il termine è di 30 giorni, ma può prolungarsi fino a 90 giorni.
Con l’entrata in vigore del D.L. 19/2026, il legislatore riduce i tempi della conferenza di servizi (art. 14-ter), che passano da 45 a 30 giorni nel regime ordinario e da 90 a 60 giorni nei casi che coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali o della salute, rafforzando così l’obiettivo di accelerazione procedimentale.
Quanto tempo ha il comune per rispondere ad una richiesta di permesso di costruire?
Nel caso del permesso di costruire, il silenzio-assenso è concesso, secondo quanto sancito all’art. 20 (comma 8) del D.P.R. 380/01, se il termine per l’adozione del permesso di costruire scade senza una risposta o un diniego motivato.
Questo vale a meno che ci siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si seguono regole specifiche.
Nonostante il silenzio, l’ufficio edilizio è tenuto a fornire un’attestazione telematica dei tempi del processo entro 15 giorni dalla richiesta, a condizione che non siano necessarie ulteriori documentazioni o non ci siano stati dinieghi. In caso contrario, viene comunicato entro lo stesso periodo che sono richiesti documenti aggiuntivi o è stato emesso un diniego.
Se invece l’intervento che si intende realizzare non è conforme alla normativa di riferimento, il silenzio-assenso non può considerarsi valido e, in mancanza dei requisiti fondamentali, anche una volta scaduto il termine per la formazione del silenzio-assenso, l’amministrazione può quindi agire in autotutela decretando l’annullamento d’ufficio dell’atto autorizzativo per la sua illegittimità originaria.
Quando il silenzio assenso della pubblica amministrazione non si applica: eccezioni
Conformemente a quanto stabilito nel comma 4 dell’art. 20 della Legge 241/1990, il silenzio assenso non è valido in vari contesti, tra cui:
situazioni che richiedono una dichiarazione di inizio attività;
casi in cui la legge europea richiede provvedimenti formali;
casi in cui il silenzio equivale a rifiuto dell’istanza (silenzio diniego);
atti e procedimenti specificati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, e concordati con i Ministri competenti.
Inoltre, la disciplina del silenzio assenso non si applica ai procedimenti riguardanti:
patrimonio culturale;
tutela del rischio;
vincolo idrogeologico;
difesa nazionale;
pubblica sicurezza;
immigrazione;
asilo e la cittadinanza.
Inoltre, il D.L. 19/2026, che modifica il comma 1 dell’art. 20 della Legge 241/1990, precisa che il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dall’amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.
Silenzio assenso tra privati e pubblica amministrazione
Il silenzio assenso, come definito nell’art. 2o della Legge 241/90, trova applicazione nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione.
Nel caso di richieste di provvedimenti amministrativi presentate da privati, infatti, se l’amministrazione competente non risponde, il silenzio equivale ad accettazione della domanda e non sono necessarie ulteriori richieste o avvisi, a meno che l’amministrazione non comunichi il rifiuto entro il periodo specificato a partire dalla data di ricezione della domanda del privato.
Silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni
L’art. 17-bis della Legge 241/90 (Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici) estende l’applicazione del principio del silenzio assenso ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici. In sostanza, stabilisce che quando l’amministrazione riceve uno schema di provvedimento, corredato di documentazione, da parte di un’altra amministrazione o di un gestore, e non comunica esplicitamente il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni, tali approvazioni sono implicitamente considerate acquisite.
Questa forma di silenzio-assenso si applica a tutte le amministrazioni, incluse quelle incaricate di tutelare interessi sensibili come l’ambiente, il paesaggio, i beni culturali e la salute pubblica. L’unico privilegio per questi enti, in conformità con le procedure di conferenza di servizi, è che hanno 90 giorni anziché 30 per esprimere il loro parere, a meno che leggi specifiche o decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri stabiliscano un periodo diverso.
L’unico vincolo all’ambito di applicazione del silenzio-assenso tra amministrazioni si verifica quando le normative del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espliciti, come nel caso di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, e riconoscimento di stabilimenti alimentari.
La differenza con l’art. 20 della legge 241/1990 è che l’art. 17-bis riguarda un silenzio-assenso endoprocedimentale, valido all’interno di un procedimento, mentre quello dell’art. 20 nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati è considerato come silenzio provvedimentale.
Silenzio assenso tra privati
Il silenzio assenso semplifica le procedure amministrative, ma non trova applicazione tra privati.
Questo meccanismo non disciplina i rapporti tra soggetti privati, i quali sono sempre obbligati a fornire una risposta. In assenza di risposta, eventuali controversie tra privati devono essere risolte attraverso il sistema giudiziario.
Autotutela
Quando il silenzio dell’amministrazione implica l’accettazione della domanda, l’amministrazione competente può, in via di autotutela, revocare (revoca del provvedimento) o annullare (annullamento d’ufficio) l’atto implicito di assenso ai sensi dell’art. 21 quinquies e art. 21 nonies della Legge 241/1990.
Silenzio assenso esempio: sentenze di riferimento
Di seguito si riportano una serie di sentenze che offrono degli esempi esplicativi di contesti in cui il silenzio assenso è valido o non valido.
La PA deve certificare il decorso dei termini in caso di silenzio‑assenso?
Sentenza 893/2026 – Consiglio di Stato
La Pubblica Amministrazione è tenuta a rilasciare l’attestazione del decorso dei termini procedimentali, anche quando opera il silenzio-assenso, garantendo trasparenza, certezza del diritto e possibilità di tutela giurisdizionale.
Condono edilizio: no al silenzio assenso!
Il Tar Lazio, con la sentenza n. 16585/2023, affronta la retroattività del condono edilizio e l’inapplicabilità del silenzio assenso nelle situazioni di abuso in aree vincolate.
La sentenza riguarda un caso in cui un privato richiede il condono per una costruzione in un’area successivamente vincolata. Nonostante il Comune abbia respinto la pratica dopo 36 mesi, il Tar sottolinea che la legge regionale retroattiva non influisce, ma il tempo trascorso non è sufficiente per il silenzio assenso.
I giudici argomentano che la retroattività è intrinseca al condono edilizio, escludendo l’incostituzionalità della legge regionale. Pertanto, il ricorso al Tar è stato respinto, confermando l’inapplicabilità del condono in area vincolata.
Altre sentenze
Altre sentenze sul tema:
Ascensore in palazzo storico: quando la Soprintendenza non può opporsi al silenzio assenso?
Area vincolata: no al silenzio assenso e alla deroga sulle distanze
Silenzio assenso permesso di costruire: non vale per il Piano casa!
Impianto fotovoltaico, per l’autorizzazione non vale il silenzio assenso
Permesso di costruire in sanatoria: basta il silenzio assenso?
Autorizzazione paesaggistica, vale il silenzio assenso per ritardo della Soprintendenza?
Condono o sanatoria: in area vincolata non esiste silenzio-assenso
Permesso di costruire e silenzio-assenso: come funziona?
Permesso di costruire in deroga: vale il silenzio-assenso?
Si può invocare il silenzio-assenso in caso di permesso di costruire in deroga al PRG?
FAQ – Silenzio assenso nella Pubblica Amministrazione
Di seguito una serie di domande frequenti in riferimento al silenzio-assenso nella PA.
Cosa significa silenzio assenso nella Pubblica Amministrazione?
Il silenzio-assenso è un meccanismo previsto dal diritto amministrativo in base al quale, se l’amministrazione non risponde entro i termini stabiliti dalla legge, la richiesta del cittadino si considera accolta. Serve a superare l’inerzia della PA e trova ampia applicazione anche in edilizia.
Qual è la norma che disciplina il silenzio assenso?
La disciplina generale è contenuta nella Legge 241/1990, in particolare all’art. 20, che definisce ambito di applicazione, termini ed eccezioni. Il D.L. 19/2026 ha modificato la norma precisando che i termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza e che l’amministrazione può richiedere un’unica integrazione documentale entro 30 giorni.
Quando si forma il silenzio assenso?
Si forma nei procedimenti avviati su istanza di parte quando l’amministrazione competente non comunica un provvedimento di diniego entro i termini previsti. I termini decorrono dalla ricezione della domanda, purché questa sia completa degli elementi essenziali.
In quali casi il silenzio assenso non si forma?
Non si forma se:
la domanda non è stata ricevuta dall’amministrazione competente;
l’istanza è priva degli elementi indispensabili;
si tratta di procedimenti esclusi dalla legge (ad esempio in materia di patrimonio culturale, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo e cittadinanza);
la normativa europea richiede un provvedimento espresso.
Quali sono i termini del silenzio assenso in edilizia?
Generalmente il termine è di 30 giorni, ma può arrivare fino a 90 giorni in particolari casi. Per il permesso di costruire, decorso inutilmente il termine senza diniego, si intende formato il silenzio assenso, salvo la presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Cosa cambia con il D.L. “Salva Casa” per la sanatoria edilizia?
Il D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024, introduce il silenzio assenso anche per l’accertamento di conformità e le sanatorie:
45 giorni per il permesso di costruire in sanatoria;
30 giorni per la SCIA in sanatoria.
Decorso il termine, la richiesta si intende accolta. Per immobili vincolati sono previsti termini più lunghi e il parere vincolante della Soprintendenza.
Il silenzio assenso si applica anche tra Pubbliche Amministrazioni?
L’art. 17-bis della Legge 241/1990 prevede il silenzio assenso nei rapporti tra amministrazioni e tra amministrazioni e gestori di servizi pubblici. In assenza di risposta entro 30 giorni (90 giorni per amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili), l’assenso si considera acquisito, salvo obblighi europei di provvedimento espresso.
È valido anche nei rapporti tra privati?
Il silenzio assenso riguarda i rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione o tra amministrazioni pubbliche. Nei rapporti tra privati, l’assenza di risposta non produce effetti automatici e le controversie vanno risolte in sede giudiziaria.
L’amministrazione può intervenire dopo la formazione del silenzio assenso?
Anche quando il silenzio equivale ad accoglimento, l’amministrazione può esercitare i poteri di autotutela, revocando o annullando d’ufficio l’atto implicito di assenso nei casi previsti dalla legge.
È sufficiente il decorso del tempo per avviare i lavori edilizi?
Oltre al decorso dei termini, devono essere rispettati tutti i requisiti di legge e scelto il corretto titolo abilitativo. In mancanza dei presupposti, il silenzio assenso non si configura e si rischia di incorrere in abuso edilizio.
Quanto tempo ha il comune per rispondere ad una richiesta?
Di norma il Comune deve rispondere entro 30 giorni (in alcuni casi fino a 90); trascorso questo termine senza risposta, si applica il silenzio assenso, con tempi ridotti dal Decreto-Legge 19/2026 per la conferenza di servizi.
Fonte: Read More
