RIMBORSO ACCISE III TRIMESTRE 2025 (CD. CARBON TAX) – APERTURA DOMANDE –
Con la pubblicazione della comunicazione Prot. 0611759/RU del 26/09/2025 da parte dell’agenzia delle dogane e dei monopoli si son resi disponibili il software e le istruzioni per la compilazione e la stampa dell’istanza di rimborso sui quantitativi di gasolio commerciale utilizzato nel terzo trimestre 2025 per l’alimentazione dei veicoli di massa superiore a 7,5 t euro V ed euro VI.
Alla luce della pubblicazione del decreto interministeriale del 14 maggio 2025, e del relativo aumento dell’accisa sul gasolio (impiegato come carburante) a partire dalla data del 15 maggio 2025 (LINK alla notizia) la misura del rimborso riconoscibile ai sensi dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995, tenuto conto del mantenimento dell’aliquota agevolata di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al medesimo decreto, è così articolata::
periodo di consumo: 01 luglio – 30 settembre 2025
- La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 229,18 per mille litri di gasolio commerciale che è il valore corrispondente alla differenza tra l’aliquota dell’accisa sul gasolio generalizzata (pari a 632,40 euro per mille litri) e l’aliquota Dell’accisa agevolata per il gasolio professionale introdotta dall’art. 4 ter del DL n. 193/2016 (pari a 403,22 euro per mille litri).
- Per i soli gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni stabilite dal decreto legislativo n. 43 del 28 marzo 2025, il rimborso resta pari a euro 214,18 per mille litri, che è il valore corrispondente alla differenza tra l’aliquota dell’accisa sul gasolio generalizzata (pari a 617,40 euro per mille litri) e l’aliquota Dell’accisa agevolata per il gasolio professionale introdotta dall’art. 4 ter del DL n. 193/2016 (pari a 403,22 euro per mille litri).
È importante sottolineare che il Decreto Legge n. 57 del 29 maggio 2023 ha ampliato il rimborso includendo anche i gasoli paraffinici ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, come i biocarburanti HVO e GTL. (Link alla notizia)
NOVITÀ PER LA TRASMISSIONE DELL’ISTANZA
La Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso accludendo il file in formato “.dic” che ne riproduce integralmente il contenuto.
I soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, possono, in via del tutto residuale, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea,unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il predetto file.
utilizzo credito
Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell’anno e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.
Se interessati, vi preghiamo di scriverci compilando il form alla sezione Contatti
