La Corte di Cassazione ha accolto le argomentazioni della Provincia di Piacenza, stabilendo che è esclusivamente l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ad essere legittimata nelle dispute riguardanti il rimborso dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica.
La Corte di Cassazione, interpellata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza, ha emesso una decisione definitiva riguardo alla questione del rimborso dell’addizionale sull’energia elettrica. La sentenza chiarisce se la legittimazione passiva spetti alla Provincia o all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in merito alle richieste dei fornitori di energia elettrica per il rimborso delle somme restituite ai consumatori e indebitamente versate come addizionale provinciale sulle accise, istituite con l’art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 e convertite con la L. n. 20 del 27 gennaio 1989, per le forniture di potenza non superiore a 200 kW.
L’addizionale sull’energia elettrica, introdotta dall’art. 6 del decreto-legge 511/1988 per rispondere alle esigenze finanziarie degli Enti territoriali, è stata abrogata dall’art. 2, comma 6, del d.lgs. 23/2011, con effetto dal 1° gennaio 2012.
L’abrogazione è stata conseguenza di una Direttiva europea del 2008 che stabiliva che, sulle accise applicate al consumo di prodotti energetici ed elettricità, gli Stati membri potevano applicare altre imposte indirette solo con finalità specifiche. In questo caso, per la riduzione dei costi ambientali legati al consumo di energia elettrica o per la promozione della coesione territoriale e sociale, gli Stati membri dovevano conformarsi alla direttiva entro il 1° aprile 2010.
Le richieste di rimborso per l’addizionale versata nel 2010 e nel 2011 stavano mettendo in difficoltà le Province, con potenziali gravi ripercussioni sui loro bilanci già precari.
Con la sentenza della Cassazione del 3 luglio, è stato finalmente chiarito che l’addizionale rappresentava “un mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti Territoriali, secondo l’art. 119 della Costituzione”. Di conseguenza, spetta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione attiva e passiva, nonché esclusiva sul piano processuale.
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