Zone climatiche: cosa prevede il D.P.R. 412/93 e le prospettive di riforma

Zone climatiche: cosa prevede il D.P.R. 412/93 e le prospettive di riforma

Il settore termotecnico dinanzi a un bivio. Da un lato, la necessità di progettare secondo il vigente D.P.R. 412/93; dall’altro, l’urgenza di recepire le novità contenute nel Disegno di Legge A.C. 2624, che promette di ridisegnare la mappa energetica italiana.

L’attuale classificazione climatica, ancorata a rilevazioni di oltre trent’anni fa, mostra ormai evidenti limiti di rappresentatività. Inverni sempre più miti ed estati torride rendono i Gradi Giorno (GG) storici parametri spesso fuorvianti, che costringono i progettisti a sovradimensionare gli impianti o a prevedere isolamenti non giustificati dalle reali condizioni ambientali.

La proposta di legge A.C. 2624 interviene su questo disallineamento con una delega al Governo volta a:

rideterminare le zone climatiche: si prevede un aggiornamento basato su dati meteo recenti, svincolando l’attribuzione della zona dalla semplice altitudine della casa comunale e puntando a una mappatura specifica per ogni singolo territorio comunale o porzione di esso.
aggiornamento dinamico: viene introdotto un meccanismo di revisione periodica tramite decreti ministeriali (MASE di concerto con MIT), supportati dalle competenze tecniche di ENEA e CTI, per evitare che la norma invecchi nuovamente.

La ridefinizione dei GG comporterà una revisione al ribasso dei requisiti minimi di isolamento termico e una semplificazione delle procedure di calcolo.

Le stime preliminari indicano una possibile riduzione del fabbisogno termico invernale tra il 10% e il 20%, con un conseguente risparmio sui costi di costruzione (fino al 15% per l’isolamento e 10% per l’impiantistica). La proposta dovrà essere comunque armonizzata con l’entrata in vigore del nuovo D.M. “Requisiti Minimi”, per scongiurare un “doppio salto” normativo che potrebbe generare incertezza nei titoli abilitativi e nel contenzioso tecnico.

Il quadro vigente: il D.P.R. 412/93

In attesa della riforma, il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (e s.m.i., incluso il D.P.R. 74/2013) rimane il riferimento cogente per la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti termici.

Il decreto stabilisce i criteri per il contenimento dei consumi energetici, basandosi su due pilastri fondamentali: la destinazione d’uso degli edifici e la zona climatica di appartenenza.

Classificazione degli edifici (Categorie E)

Il decreto classifica gli immobili in base alla loro destinazione d’uso energetica, un parametro essenziale per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e per la definizione dei profili d’uso standard.

Le categorie principali sono:

E.1 – Residenziale: Include abitazioni civili, rurali, collegi, conventi, alberghi e pensioni.
E.2 – Uffici: Edifici pubblici o privati adibiti a uffici.
E.3 – Ospedali: Cliniche, case di cura e strutture di ricovero.
E.4 – Ricreativo/Culturale: Cinema, teatri, musei, luoghi di culto, bar e ristoranti.
E.5 – Commerciale: Negozi, supermercati, magazzini di vendita.
E.6 – Sportivo: Piscine, palestre e servizi annessi.
E.7 – Scolastico: Edifici per l’istruzione a ogni livello.
E.8 – Industriale: Attività industriali, artigianali e assimilabili.

Le Zone Climatiche e i Gradi Giorno (GG)

Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche (dalla A alla F) in funzione dei Gradi Giorno.

Il Grado Giorno è l’unità di misura che quantifica il fabbisogno termico di una località: è la somma, estesa a tutti i giorni del periodo convenzionale di riscaldamento, delle differenze positive tra la temperatura ambiente convenzionale ($20^circ C$) e la temperatura media esterna giornaliera.

Zona
Gradi Giorno (GG)
Descrizione e Esempi

A
GG ≤ 600
Località più calde (es. Lampedusa, Linosa).

B
600 < GG ≤ 900
Fasce costiere sud e isole (es. Reggio Calabria, Palermo).

C
900 < GG ≤ 1.400
Fascia tirrenica centrale e sud (es. Napoli, Cagliari, Bari).

D
1.400 < GG ≤ 2.100
Centro Italia e coste adriatiche (es. Roma, Firenze, Ancona).

E
2.100 < GG ≤ 3.000
Pianura Padana e zone appenniniche (es. Milano, Torino, Bologna).

F
GG > 3.000
Arco alpino (es. Belluno, Cuneo). Nessuna limitazione di esercizio.

Vincoli operativi e parametri di progetto

La classificazione in zone non è un mero esercizio statistico, ma determina vincoli operativi stringenti per la gestione degli impianti.

Periodi di accensione e orari

L’art. 4 del D.P.R. 74/2013 definisce i limiti temporali per l’esercizio degli impianti termici:

Zona A: 1 dic – 15 mar (max 6 ore/giorno)
Zona B: 1 dic – 31 mar (max 8 ore/giorno)
Zona C: 15 nov – 31 mar (max 10 ore/giorno)
Zona D: 1 nov – 15 apr (max 12 ore/giorno)
Zona E: 15 ott – 15 apr (max 14 ore/giorno)
Zona F: Nessuna limitazione temporale.

I Sindaci hanno facoltà di concedere deroghe a questi limiti in caso di eventi climatici straordinari, ampliando i periodi di accensione o la durata giornaliera (art. 5).

Temperature di progetto

Per il dimensionamento degli impianti e la verifica del comfort, i valori di riferimento sono:

Inverno: $20^circ C(pm 2^circ C di tolleranza) per residenziale e terziario; 18^circ C(pm 2^circ C$) per attività industriali/artigianali.
Estate: La temperatura interna non deve scendere sotto i $26^circ C(- 2^circ C$ di tolleranza).

 

 

 

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