Zes Unica: pronto il modello per il contributo aggiuntivo
Disponibile il modello per ottenere il contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta.Termini, modalità di invio e requisiti per le imprese
Con provvedimento del 16 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per accedere al contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta, riservato alle imprese che hanno trasmesso correttamente la comunicazione integrativa attestante la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025.
Nel 2025 le imprese che hanno effettuato investimenti nella Zes Unica dovevano inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante la realizzazione degli interventi entro il 15 novembre 2025. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l’Agenzia delle Entrate ha determinato, con provvedimento del 12 dicembre 2025, la percentuale effettiva del credito fruibile, fissata al 60,3811%.
La legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 448, legge n. 199/2025) ha introdotto un contributo aggiuntivo pari al 14,6189% del credito richiesto con la comunicazione integrativa, destinato alle stesse imprese e il beneficio è riconosciuto solo se gli stessi investimenti non hanno già usufruito del credito d’imposta previsto dall’articolo 38 del D.L. n. 19/2024 (Transizione 5.0).
Come funziona il modello di comunicazione
Il modello, denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella Zes Unica”, permette all’impresa di dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver beneficiato del credito alternativo previsto dal D.L. 19/2024. Se, dopo l’invio della comunicazione integrativa, sono state riconosciute altre agevolazioni che riducono il credito spettante, l’impresa deve indicare nel modello l’ammontare rideterminato, così da consentire all’Agenzia delle entrate di calcolare correttamente il contributo aggiuntivo spettante.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026. Le imprese possono procedere direttamente oppure avvalersi di un intermediario abilitato. Dopo l’invio, il sistema rilascia una ricevuta entro cinque giorni, attestante la presa in carico o, in caso di scarto, le motivazioni del rifiuto. La comunicazione può essere sostituita o annullata entro lo stesso periodo. Le trasmissioni oltre il termine previsto vengono scartate, fatta eccezione per le rettifiche del quadro C, ammesse solo per controlli antimafia e presentate entro sessanta giorni dalla ricevuta.
È importate sottolineare che sono previste condizioni di scarto automatico, come l’assenza di partita IVA attiva o la mancata trasmissione della comunicazione integrativa precedente, indispensabile per accedere al contributo.
Utilizzo del credito
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dopo il rilascio della seconda ricevuta che ne conferma il diritto all’uso e la compensazione può iniziare dal 26 maggio 2026 e deve concludersi entro il 31 dicembre 2026.
Per importi superiori a 150.000 euro, l’utilizzo del credito è subordinato alle verifiche antimafia e qualora l’impresa non ha compilato il quadro C, deve farlo prima dell’esito positivo dei controlli, dopodiché l’Agenzia comunica l’autorizzazione all’utilizzo.
Infine, il modello F24 deve essere trasmesso tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Qualsiasi utilizzo fuori dai termini o per importi superiori comporta lo scarto del modello, con comunicazione delle motivazioni all’impresa.
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