Via libera della Corte dei Conti ad una CER in forma di cooperativa a responsabilità limitata
La Corte die Conti (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, Deliberazione n. 10/2025) ha espresso parere favorevole sulla deliberazione di un Comune per la promozione della costituzione di una comunità energetica rinnovabile in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.
Nel caso di specie, la Corte ha valutato positivamente l’articolato ed esaustivo studio di fattibilità tecnico-giuridica elaborato nell’ambito della convenzione stipulata tra il Comune di Troina e l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (DIEEI), che oltre al business plan contiene un completo approfondimento del quadro giuridico di riferimento vigente in materia
Il parere favorevole alla costituzione/partecipazione alla società “Comunità Energetica Rinnovabile sotto forma di Società Cooperativa – Impresa sociale ETS a partecipazione pubblica consortile” è motivato dalla convergenza positiva delle ragioni fattuali e giuridiche.
Nella specie in esame, che la costituenda CER:
risulta conforme ai requisiti strutturali per la richiesta a GSE S.p.a. dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, con la dotazione degli impianti aventi i requisiti stabiliti dalla legge (artt. 8 e 31 del d.lgs. 199/2021);
possiede i requisiti previsti dal vigente quadro normativo per l’identificazione della Comunità energetiche come un soggetto giuridico “autonomo” (ampia partecipazione di cittadini, imprese e PP.AA; struttura aperta, in entrata ed in uscita; governance democratica, con il controllo consentito solo ai soggetti che risiedono nel territorio in cui sono ubicati gli impianti; scopo principale nella resa di benefici ambientali, economici e sociali ai suoi componenti e/o alle aree locali in cui opera).
persegue uno scopo mutualistico in favore dei suoi partecipanti ed eventualmente, in aggiunta, uno scopo altruistico in favore della comunità e del territorio in cui opera;
non ha come scopo principale il perseguimento del lucro soggettivo (inteso come destinazione egoistica dei risultati positivi dell’attività di impresa), anche se può perseguire una limitata e accessoria finalità lucrativa.
L’iniziativa del Comune di Troina, inoltre, si colloca nell’ambito del modello, pienamente conforme e supportato dal diritto comunitario, secondo il quale la pubblica amministrazione assume il ruolo di guida e sostegno durante tutto l’iter di avvio della CER (modello “public lead”).
Dagli atti pervenuti ed in particolare dallo studio di fattibilità emergono i dati economici ed informativi idonei a dimostrare:
la sussistenza dei presupposti fondamentali per valutare in senso positivo la congruenza e l’adeguatezza tra mezzi e scopi, insiti nella scelta della costituzione della CER in forma di società cooperativa-ETS.
la conformità al quadro legislativo di matrice comunitaria tutti i profili inerenti il controllo e la governance della CER e l’incidenza della partecipazione pubblica nella qualifica imprenditoriale della società cooperativa, che assume -nella specie- la struttura di soggetto societario operativo tra gli enti del terzo settore (ETS).
ai fini dell’accesso alla categoria giuridica dell’impresa sociale operativa tra gli ETS (D.lgs. 112/2017 e 117/2017), il possesso delle caratteristiche potenziali minime, che consistono: 1. nello svolgimento, in via principale, di un’attività di interesse generale; 2. nell’assenza dello scopo di lucro (totale, in caso in associazione o fondazione, mitigata, in caso di impresa sociale in forma societaria); 3. nell’adozione di alcuni specifici requisiti organizzativi; 4. nell’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
Per saperne di più leggi gli approfondimenti su “Come creare una comunità energetica rinnovabile” e “Comunità Energetiche: come accedere agli incentivi, guida completa”
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