VIA: i pareri tardivi della Soprintendenza producono silenzio-assenso?

VIA: i pareri tardivi della Soprintendenza producono silenzio-assenso?

I pareri resi oltre i termini non producono silenzio-assenso, ma restano rilevanti sul piano istruttorio, imponendo un rafforzato obbligo di motivazione in caso di esito negativo

La sentenza n. 10365/2025 del Consiglio di Stato chiarisce il ruolo dei pareri della Soprintendenza in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il Consiglio di Stato precisa che:

nel segmento del “concerto” del Ministero della cultura ex art. 25 d.lgs. 152/2006, non scatta il silenzio-assenso per il solo decorso dei termini;
la delibera del Consiglio dei Ministri che compone il contrasto deve essere motivata secondo una scelta evidence based: la Presidenza, nella deliberazione di soluzione del contrasto deve pur sempre motivare, dando conto del relativo percorso logico seguito, la scelta fatta; la scelta stessa è sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità entro i noti limiti del sindacato sulla discrezionalità, ovvero quando risulti abnorme, ovvero intrinsecamente illogica, ovvero contraddittoria rispetto agli elementi di fatto acquisiti al procedimento.

Il Consiglio di Stato chiarisce che il parere oltre i termini non configura silenzio-assenso né vincolo automatico, ma impone un rigoroso onere motivazionale nel bilanciamento degli interessi.

Nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statali, specialmente per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER), la gestione dei tempi e il valore legale dei contributi istruttori rappresentano un terreno di frequente scontro giurisprudenziale.

Un tema particolarmente dibattuto riguarda il parere tardivo della Soprintendenza: quale valore attribuire ad un atto reso oltre i termini perentori? La recente sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV) del 29 dicembre 2025, n. 10365, interviene per fare chiarezza, smontando sia l’ipotesi del silenzio-assenso sia quella di un vincolo “di fatto” derivante da pareri giunti fuori tempo massimo.

Il caso: impianto eolico e contrasti tra Ministeri

La vicenda trae origine dal procedimento di VIA per un parco eolico di potenza superiore a 30 MW, rientrante tra i progetti PNRR-PNIEC disciplinati dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006.

Il processo istruttorio ha evidenziato una netta divergenza:

la Commissione VIA ha espresso parere favorevole (con prescrizioni), ritenendo l’opera compatibile;
il Ministero della Cultura (MiC), tramite la Soprintendenza, ha espresso un netto dissenso attraverso due pareri, di cui uno reso oltre il termine di 20 giorni previsto per il concerto.

A causa del mancato accordo, la decisione è stata rimessa al Consiglio dei Ministri (ex legge 400/1988), il quale ha adottato una delibera di segno negativo, recependo integralmente le criticità sollevate dal MiC (impatti cumulativi, visibilità dai centri storici, buffer zone).

La qualificazione dei due pareri del Ministero della cultura

1) Parere “anticipato”: giuridicamente inesistente

Il Consiglio di Stato afferma che il parere reso prima dello schema di provvedimento predisposto dalla Commissione VIA è fuori sequenza e, per questo, va considerato inesistente: l’amministrazione procedente non era tenuta a utilizzarlo.

2) Parere “tardivo”: valido come apporto istruttorio, ma né vincolante né “assenso per silenzio”

Diverso il caso del parere successivo, ma oltre termine: il Collegio esclude che il ritardo determini:

inefficacia del parere (manca il richiamo che renderebbe inefficaci gli atti tardivi);
silenzio-assenso, perché l’inerzia è gestita tramite potere sostitutivo e non con un assenso tacito.

Ne deriva che il parere tardivo resta utilizzabile come elemento istruttorio, ma non impone automaticamente l’esito finale: deve essere valutato in un bilanciamento complessivo, con motivazione coerente.

Il quadro normativo: termini perentori e potere sostitutivo

Il Consiglio di Stato ha analizzato la disciplina speciale per i progetti PNRR/PNIEC, delineando i seguenti punti fermi:

scansione procedimentale: il concerto del MiC deve intervenire necessariamente dopo il parere della Commissione VIA. Un parere espresso anticipatamente è da considerarsi “giuridicamente inesistente”;
perentorietà dei termini: sebbene l’art. 25 qualifichi i termini come perentori, la norma non richiama gli effetti di inefficacia o di silenzio-assenso tipici della legge 241/1990;
potere sostitutivo: l’art. 25, comma 2-quater, prevede che, in caso di inerzia del MiC, si attivi un potere sostitutivo. Questa previsione esclude implicitamente la formazione del silenzio-assenso: se l’inerzia valesse come assenso, non vi sarebbe alcuna necessità di un intervento sostitutivo.

Il parere tardivo non è nullo né inefficace, ma degrada da atto di concerto vincolante a semplice “contributo istruttorio” che l’amministrazione procedente ha facoltà (ma non obbligo vincolante) di valutare.

I rilievi del Consiglio di Stato sulla motivazione

Il punto centrale della sentenza riguarda l’obbligo di motivazione della delibera del Consiglio dei Ministri. Nonostante l’ampia discrezionalità politica nel comporre il conflitto tra tutela del paesaggio e transizione energetica, la decisione non può essere arbitraria o meramente adesiva.

I giudici hanno rilevato un difetto di istruttoria e una carenza motivazionale per i seguenti motivi:

Criticità sollevata (MiC)
Rilievo del Consiglio di Stato

Aree vincolate
L’impianto non ricadeva in aree soggette a vincolo diretto

Buffer zone
La vicinanza a centri storici non costituisce divieto assoluto; serve una prova puntuale del pregiudizio

Fasce di rispetto
I criteri di cui al d.lgs. 199/2021 non possono essere usati come parametri escludenti automatici in sede di VIA

Visibilità
La semplice visibilità dell’impianto da lontano è un elemento generico, insufficiente a giustificare un diniego

Leggi l’approfondimento: La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): normativa vigente e modello di istanza

Grazie al software capitolati speciali puoi elaborare il modulo di istanza della valutazione di impatto ambientale in maniera professionale e totalmente rispondente alla normativa vigente.

 

 

 

 

Fonte: Read More