Varianti nell’affidamento diretto: si possono superare le soglie?
Quando è possibile superare le soglie di 140k e 150k €? Analisi del parere MIT e limiti dell’Art. 120 del Codice Appalti
Il ricorso all’affidamento diretto (ex art. 50, comma 1, lett. a e b del D.Lgs. 36/2023) rappresenta una procedura semplificata il cui presupposto cardine è il rispetto delle soglie: 150.000 € per i lavori e 140.000 € per servizi e forniture. Tuttavia, la gestione dell’esecuzione contrattuale può presentare la necessità di varianti contrattuali. Il MIT, con il parere 4126/2026, ha definito i confini entro cui tali modifiche possono legalmente “sforare” i tetti predetti.
Nello specifico, si chiede al MIT, qualora si manifesti la necessità di modificare o variare l’importo del contratto con le fattispecie di cui all’art. 120 del Codice, l’importo finale del contratto può superare le soglie dell’affidamento diretto ovvero 150.000,00€ per lavori e 140.000,00€ per servizi e forniture?
Il principio generale
In linea di principio, l’importo finale di un contratto affidato direttamente deve rimanere entro le soglie stabilite dalla normativa. Se una modifica portasse il valore complessivo oltre tali limiti, si rischierebbe di eludere le procedure competitive (procedure negoziate o ordinarie) previste per importi superiori. Tuttavia, il Codice dei Contratti Pubblici prevede delle deroghe specifiche legate a eventi imprevedibili o necessità oggettive.
Quando è possibile superare la soglia?
Secondo il parere del MIT, il superamento della soglia dell’affidamento diretto è ammesso esclusivamente se la variazione rientra nelle fattispecie tipizzate dall’art. 120 (comma 1, lett. b) e c) che presentano un carattere di eccezionalità:
Fattispecie (Art. 120 D.Lgs. 36/2023)
Descrizione
Condizioni per Superare la Soglia
Comma 1, Lett. b)
Lavori o servizi supplementari non inclusi nell’appalto iniziale, diventati necessari e dove il cambio di operatore è impraticabile per motivi tecnici o economici.
Sì, ammesso
L’aumento deve restare entro il 50% del valore iniziale.
Comma 1, Lett. c)
Varianti derivanti da circostanze imprevedibili per l’amministrazione (es. eventi naturali, nuove norme o modifiche tecniche oggettive).
Sì, ammesso
Limite invalicabile: In entrambi i casi sopra citati, l’eventuale aumento di prezzo non può comunque eccedere il 50% del valore del contratto originario (secondo il parere MIT).
Il limite invalicabile, in entrambi i casi sopra citati, è che l’eventuale aumento di prezzo non può comunque eccedere il 50% del valore del contratto originario. Diversamente le modifiche previste nell’art. 120 ai commi 1 lett. a) e co 9 e 10 devono essere previste e ricomprese nell’importo finale dell’affidamento.
Quando la soglia resta un limite invalicabile?
Esistono tipologie di modifiche che, essendo “prevedibili” o strutturali, devono essere gestite con estremo rigore. Per le seguenti ipotesi, l’importo finale (inclusa la variante) non può comunque superare i 150.000 € (lavori) o 140.000 € (servizi/forniture):
opzioni e clausole di revisione (Art. 120, comma 1, lett. a): se il contratto già prevedeva clausole di modifica chiare e precise, il valore di tali opzioni deve essere computato sin dall’inizio nel valore stimato dell’appalto;
varianti di modesta entità (Art. 120, commi 9 e 10): le cosiddette varianti “sotto soglia” (inferiori al 10% o 15% del valore iniziale) sono ammesse, ma non possono essere utilizzate come strumento per trasformare un affidamento diretto in una procedura di fascia superiore.
L’amministrazione deve sempre motivare analiticamente nel provvedimento di approvazione della variante perché la modifica rientri nelle lett. b) o c) del comma 1 dell’art. 120, al fine di legittimare lo sforamento della soglia dell’affidamento diretto.
Leggi l’approfondimento: L’affidamento diretto nel nuovo codice appalti
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