Va indicato un Contratto Collettivo anche per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura?

Va indicato un Contratto Collettivo anche per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura?

Intervento del CNI: un aggravio ingiustificato e privo di fondamento giuridico per gli operatori economici partecipanti alla gara

Secondo quanto segnalato dal Consiglio Nazionale con la circolare 262/2025, molte Stazioni Appaltanti, dopo l’entrata in vigore del Correttivo appalti 2025, hanno chiesto di indicare un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento anche per gli affidamenti relativi ai servizi di ingegneria e architettura, prestazioni che rientrano a pieno titolo tra i servizi di natura intellettuale.

La richiesta, secondo quanto riporta il CNI, si basa su un’erronea interpretazione del nuovo l’art.11 del D.Lgs. 36/2023

In realtà, il Codice dei Contratti Pubblici prevede chiaramente che per i servizi di natura intellettuale l’operatore economico non è tenuto a indicare i costi della manodopera.

Il principio è sancito dall’articolo 108, comma 9, d.lgs. n.36/2023, il quale stabilisce espressamente che – per gli appalti di servizi che non comportano l’impiego di manodopera dipendente – l’operatore economico non è obbligato a indicare i costi della manodopera nell’offerta.

Tale previsione riguarda esclusivamente i contratti che implicano l’impiego di personale dipendente e non può essere estesa agli incarichi professionali di natura intellettuale, che si caratterizzano per la prevalente componente di carattere autonomo e per la loro esecuzione diretta da parte del professionista.

Alla luce di tali disposizioni, la richiesta di applicazione del CCNL per un appalto di servizi di ingegneria e architettura è giuridicamente errata e priva di qualsiasi utilità pratica, in quanto:

non è prevista dalla normativa vigente, la quale esclude l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera per le prestazioni intellettuali.
non ha alcun rilievo ai fini della valutazione economica dell’offerta, in quanto il professionista non impiega manodopera subordinata.
costituisce un aggravio ingiustificato e privo di fondamento giuridico per gli operatori economici partecipanti alla gara.

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