Una pergotenda perde la natura temporanea se chiusa in area vincolata?

Una pergotenda perde la natura temporanea se chiusa in area vincolata?

Chiusura di pergolati mediante strutture leggere e teli in plastica: ampliamento abusivo soggetto a demolizione o intervento di edilizia libera? Nuovi chiarimenti dal Tar Lazio

Il Tar Lazio, con sentenza n. 23603/2025, analizza i limiti dell’uso della pergotenda e la legittimità dell’ordinanza di demolizione in rapporto al vincolo paesaggistico e alle modalità costruttive. La questione centrale riguarda se la chiusura di pergolati mediante strutture leggere e teli in plastica possa configurare un ampliamento abusivo soggetto a demolizione obbligatoria, oppure rientrare tra gli interventi di edilizia libera.

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Il caso

Le società ricorrenti hanno proposto ricorso avverso un’ordinanza di demolizione di opere edilizie ritenute abusive, realizzate in un’area sottoposta a plurimi vincoli (paesaggistico, sismico e di tutela delle risorse idriche) e in assenza dei prescritti titoli abilitativi. Il provvedimento contesta interventi qualificati come ristrutturazione edilizia eseguiti in difformità rispetto a una precedente segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

In particolare, l’amministrazione ha rilevato che una tettoia e un pergolato in legno, originariamente autorizzati, sarebbero stati trasformati in una struttura chiusa e stabilmente utilizzabile mediante l’installazione di coperture in legno e teli plastici, nonché di chiusure perimetrali. Tali interventi avrebbero comportato la modifica sostanziale della tipologia e della funzione edilizia delle opere, rendendole idonee a un utilizzo permanente, anche grazie alla presenza di impianti elettrici e di climatizzazione e di arredi. È stata inoltre contestata la rimozione degli infissi che separavano la sala ristorante dalla terrazza e la realizzazione, in ampliamento, di un locale in muratura adibito a dispensa, completo di impianti e collegato alla cucina tramite un ulteriore vano in struttura lignea, entrambi dotati di sistemi di smaltimento delle acque piovane.

Nel ricorso le società deducono molteplici vizi dell’ordinanza. In primo luogo, lamentano la violazione delle norme sul procedimento amministrativo per la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Contestano poi il difetto di motivazione e l’assenza di un’adeguata comparazione tra l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso edilizio e l’interesse privato coinvolto, ritenendo sproporzionata la sanzione demolitoria, anche in considerazione delle dimensioni contenute delle opere, della loro natura lignea e amovibile e dell’assenza di nuova volumetria o di un significativo incremento del carico urbanistico.

Le ricorrenti sostengono inoltre che le opere sarebbero conformi alla SCIA presentata o, comunque, riconducibili a strutture leggere e retrattili; affermano che alcune delle difformità contestate non sarebbero mai esistite o sarebbero state successivamente eliminate. Viene anche dedotta l’inapplicabilità della normativa regionale richiamata dall’amministrazione, in quanto antecedente alle modifiche apportate alla disciplina statale in materia edilizia, nonché la carenza di indicazioni puntuali circa l’effettiva sussistenza e localizzazione dei vincoli gravanti sull’area.

Infine, con un ulteriore motivo di ricorso, le società deducono la violazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, sostenendo che le opere sarebbero comunque suscettibili di sanatoria ai sensi della normativa vigente. In caso di accoglimento dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione risulterebbe pertanto privo di effetti, venendo meno l’interesse pubblico alla sua esecuzione.

Una struttura accessoria può essere demolita se trasformata in chiusa in zona vincolata?

Il Tribunale ritiene il ricorso infondato e lo respinge integralmente.

Quanto al primo motivo, viene ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’ordine di demolizione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Si tratta infatti di un atto dovuto e vincolato, che consegue automaticamente all’accertamento dell’abuso edilizio e non lascia spazio a valutazioni discrezionali né a un’effettiva partecipazione procedimentale del privato.

Con riferimento al secondo motivo, il Tribunale osserva che le contestazioni delle ricorrenti sulla natura delle opere sono generiche e prive di adeguato supporto probatorio. L’ordinanza impugnata trae origine da un sopralluogo della Polizia Locale, documentato da un verbale e da un ampio corredo fotografico, che ha accertato la presenza di numerose opere abusive. Tali accertamenti hanno dato luogo a due distinte ordinanze di demolizione:

la trasformazione di un pergolato e di una tettoia, originariamente autorizzati, in un ambiente chiuso e stabilmente utilizzabile, mediante coperture, chiusure laterali e la rimozione degli infissi che separavano la sala ristorante dalla terrazza, con presenza di arredi e impianti idonei a un uso permanente;
la realizzazione di un ulteriore locale in muratura, adibito a dispensa, in adiacenza alla sala ristorante.

Secondo il Tribunale, tali interventi hanno determinato un significativo ampliamento della superficie e della volumetria dell’attività, con una stabile alterazione dello stato dei luoghi, realizzata in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza dei necessari titoli edilizi e dell’autorizzazione paesaggistica. Pertanto, non è applicabile né la disciplina dell’edilizia libera né la nozione di “pergotenda”, trattandosi di opere che superano ampiamente il carattere accessorio e temporaneo proprio di tali strutture.

La sanzione demolitoria è stata quindi ritenuta correttamente applicata in forza della normativa sulla tutela paesaggistica, che impone la rimessione in pristino delle opere abusive realizzate in area vincolata. Ne consegue l’infondatezza anche delle censure relative alla sproporzione della misura e alla presunta inesistenza del vincolo paesaggistico, che risulta invece chiaramente individuato e puntualmente indicato nel provvedimento impugnato.

Il Tribunale respinge anche le ulteriori censure formulate dalle ricorrenti, constatando che la copertura in tavolato del pergolato era stata regolarmente accertata durante il sopralluogo, come documentato nel verbale, e che gli infissi rimossi non sono stati ripristinati. Ai sensi della giurisprudenza consolidata, l’ordine di demolizione, quale atto vincolato conseguente all’accertamento dell’abuso edilizio, non richiede motivazione specifica né bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato. La possibilità di sanatoria, non formalmente presentata, comporterebbe esclusivamente una sospensione temporanea dell’efficacia dell’ordinanza, che resterebbe pienamente operativa in caso di rigetto della domanda.

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