Una condanna non definitiva comporta l’esclusione automatica dalla gara?
In caso di sentenza di condanna non definitiva, con sanzione interdittiva non esecutiva, la stazione appaltante non può escludere automaticamente l’operatore economico, ai sensi dell’articolo 95 comma 5, lett. a). Nel caso di specie deve procedere con la valutazione del reato-presupposto a cui è stato condannato l’o.e. in via non definitiva nell’ambito del grave illecito professionale (Art. 98 D.lgs. 36/2023). Tra i criteri di valutazione utilizzati dalla s.a. devono essere presi in considerazione i provvedimenti di riparazione delle conseguenze del reato (art. 17 del D.Lgs. 231/2001) adottati dall’operatore economico per riparare all’errore.
Così indica ANAC nella Delibera 9/2025 in risposta ad una stazione appaltante che chiede se la sentenza di condanna non definitiva, con una sanzione interdittiva di due anni, comporti l’esclusione automatica dell’operatore economico da una gara. Quest’ultimo aveva provveduto ad adottare, già molti anni prima dell’indizione della procedura, misure di carattere preventivo e riparatorio, precisando che erano trascorsi circa 15 anni dal supposto illecito.
L’esclusione automatica prevista dal Codice, precisa l’ANAC, si attua a seguito di una sanzione interdittiva esecutiva con condanna penale definita ed esecutiva e spetta alla stazione appaltante valutare le misure di self cleaning adottate dall’operatore economico.
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