Un membro del CCT può svolgere attività di verifica della progettazione?
Chi ha svolto ruoli nella progettazione di un’opera non può essere componente del Collegio Consultivo Tecnico.
Lo ribadisce Anac nella delibera n. 22 del 22 gennaio 2025.
Nel caso specifico, un ingegnere, membro del Collegio Consultivo Tecnico, nonché ispettore dell’attività di verifica della progettazione in favore della stazione appaltante, ha firmato i rapporti finali di verifica, assumendo così la paternità del servizio svolto, pur non svolgendo in prima persona il ruolo di coordinatore del team.
Secondo le linee guida MIMS del 17 gennaio 2022 e secondo l’allegato V.2 del Codice appalti, si configura evidente incompatibilità tra i due ruoli svolti dall’ingegnere. La norma rimane molto ampia e generica: non si fa un distinguo in ordine al ruolo svolto dal soggetto nell’attività di verifica o alle modalità di conferimento dell’incarico, il divieto di assumere l’incarico di membro del CCT è esteso a tutti coloro che abbiano svolto attività di verifica della progettazione, senza particolari specificazioni.
Appare, quindi, ragionevole interpretare tale disposizione in modo prudenzialmente esteso a tutti coloro che sostanzialmente ed effettivamente abbiano svolto l’attività di verifica: difficilmente chi ha preliminarmente verificato la progettazione potrebbe essere oggettivo nell’esaminare un’ipotetica disputa tecnica relativa alla completezza e all’adeguatezza della progettazione stessa, potendone conseguire una criticità del proprio operato precedente.
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