Tremonti Ambiente e Conto Energia: la sanatoria per il cumulo degli incentivi

Tremonti Ambiente e Conto Energia: la sanatoria per il cumulo degli incentivi

Il GSE ha pubblicato le modalità operative per sanare la posizione dei contribuenti che hanno beneficiato di entrambi gli incentivi senza aver aderito alla precedente definizione agevolata del 2019

La questione della compatibilità tra la detassazione per investimenti ambientali, nota come “Tremonti Ambiente” (art. 6, L. 388/2000), e gli incentivi del Conto Energia (in particolare il III, IV e V Conto Energia) è stata a lungo oggetto di contenzioso. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha storicamente negato la cumulabilità di questi benefici, portando a numerosi ricorsi tributari e amministrativi.

Tuttavia, con l’entrata in vigore della Legge Semplificazioni 2025 (L. 182/2025), è stata introdotta una nuova opportunità per sanare la posizione dei contribuenti che hanno beneficiato di entrambi gli incentivi senza aver aderito alla precedente definizione agevolata del 2019.

Cosa prevede la nuova normativa

L’articolo 43 della Legge 182/2025 consente ai soggetti responsabili di impianti fotovoltaici di mantenere il diritto alle tariffe incentivanti, a patto di regolarizzare la propria posizione. Chi non ha rinunciato alla Tremonti Ambiente entro le scadenze passate può ora presentare un’apposita istanza al GSE per evitare la decadenza dagli incentivi e il recupero delle somme erogate.

La sanatoria prevede due condizioni fondamentali che il contribuente deve accettare:

compensazione del beneficio fiscale: restituzione dell’importo corrispondente al risparmio d’imposta ottenuto con la Tremonti Ambiente. Tale importo verrà trattenuto direttamente dalle tariffe incentivanti future.
decurtazione del 5%: applicazione di una riduzione del 5% sulle tariffe incentivanti per l’intera durata della convenzione con il GSE.

Modalità operative e scadenze

Il GSE ha pubblicato le modalità operative per l’attuazione di questa norma. Ecco i punti salienti per accedere alla sanatoria:

Scadenza: l’istanza deve essere presentata entro il termine perentorio del 9 marzo 2026.
Modalità di invio: la domanda va inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo tremonti.ambiente@pec.gse.it.
Documentazione necessaria:

Format di istanza compilato (disponibile sul sito del GSE).
Copia del documento di identità.
Asseverazione: una perizia redatta da un professionista abilitato (iscritto negli elenchi per il visto di conformità) e indipendente, che certifichi l’esatto importo del beneficio fiscale goduto (risparmio d’imposta) da restituire.

Effetti sui contenziosi in corso

La presentazione dell’istanza ha effetti immediati anche sui giudizi pendenti. Il contribuente deve depositare copia dell’istanza presso il giudice competente (tributario o amministrativo), il quale sospenderà il processo.

L’estinzione definitiva del giudizio avverrà solo quando il GSE attesterà il perfezionamento della procedura, ovvero:

l’avvenuta compensazione integrale delle somme dovute;
l’applicazione della decurtazione del 5%;
l’eventuale versamento diretto da parte del contribuente se gli incentivi residui non fossero sufficienti a coprire il debito.

 

 

 

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