Tar Campania: necessaria la salvaguardia delle tutele previste nel contratto indicato nella gara d’appalto
Verifica dell’offerta nei contratti di lavoro: obbligo di tutela garantita dal contratto di gara
L’introduzione di un contratto collettivo diverso da quello specificato dal RUP non comporta automaticamente l’esclusione dell’operatore economico (allegato I.01, art. 2, comma 4), ma impone una verifica approfondita sulla conformità delle condizioni normative ed economiche offerte.
Il principio, rafforzato dal Correttivo (D.Lgs. 209/2024), è stato ribadito nella sentenza n. 1463/2025 del Tar Campania, Sezione IV.
Nello specifico, qualora un operatore economico proponga l’applicazione di un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato nel bando di gara, deve dichiarare e certificare l’equivalenza delle tutele offerte, sia sotto il profilo economico che normativo. Tale dimostrazione deve avvenire nel contesto della verifica di congruità dell’offerta:
[…] il giudizio di verifica della congruità di un’offerta sospettata di anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salve le ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche, irragionevoli e fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto.
Nel caso in esame, il RUP ha condotto un’indagine dettagliata sulla congruità dell’offerta. Tuttavia, l’operatore economico non è riuscito a dimostrare l’effettiva equivalenza delle condizioni proposte, presentando giustificazioni basate su calcoli e metodologie differenti da quelle contenute nell’offerta iniziale.
L’operatore economico ha modificato in modo non consentito i dati contenuti nell’offerta, alterando, ad esempio, il numero di ore lavorative dichiarate. Il giudice sottolinea che le ore indicate in sede di gara devono essere considerate vincolanti e rappresentano un impegno contrattuale che non può essere riformulato successivamente. Tale offerta, infatti, diventa parametro di riferimento per la valutazione della congruità e delle eventuali giustificazioni fornite dall’operatore economico in caso di anomalia (Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2024, n. 1220).
Download GratuitoSentenza TAR Campania 1463/2025 – Tutela lavoratori
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