Supporto al RUP nel nuovo codice appalti

Supporto al RUP nel nuovo codice appalti

In cosa consiste l’attività di supporto al RUP secondo il nuovo codice dei contratti pubblici? Ecco tutti i dettagli

Il nuovo codice appalti prevede la nomina del RUP (Responsabile Unico di Progetto) già nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico. La figura del RUP è importante in tutte le fasi dell’appalto: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Si tratta di una figura altamente formata e professionale, in continuo aggiornamento, ma è impensabile che possa svolgere in prima persona tutti i compiti manageriali che il codice gli affida.

Ecco perché il D.Lgs. 36/2023 prevede la possibilità di instituire una struttura di supporto al RUP.

Il supporto al RUP viene disciplinato da due gruppi di disposizioni che introducono fattispecie autonome e diverse. Nello specifico:

l’art. 15 comma 6 e a completamento l’art. 3 dell’allegato I.2 indicano la possibilità per la stazione appaltante di formare una struttura di supporto stabile al RUP, anche in accordo con altre stazioni appaltanti (previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990);
l’art. 2 comma 3 dell’Allegato I.2 indica la possibilità, nel caso in cui il RUP sia carente dei requisiti richiesti, di affidare lo svolgimento delle attività di supporto ad altri dipendenti in possesso dei requisiti o, in mancanza, a soggetti esterni con le specifiche competenze richieste.

La differenza tra le due ipotesi consiste nella diversa modalità di esternalizzazione dei compiti e nella diversa retribuzione. Analizziamo le due possibilità nei dettagli.

Il processo di digitalizzazione previsto dal nuovo Codice degli appalti impone alle pubbliche amministrazioni un salto in avanti, da fare in tempi brevi e nella maniera più appropriata possibile. Ti consiglio, perciò, di consultare gratuitamente esperti che possano aggiornarti e guidarti sugli appalti secondo le nuove regole del codice.

Struttura di supporto al RUP nel nuovo codice appalti

Secondo l’articolo 15 comma 6 del nuovo codice appalti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto tecnico-amministrativa al RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1% dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. Appare evidente che, soprattutto per lavori complessi, è bene prevedere già nel quadro economico questa somma da accantonare a disposizione del RUP, il quale può utilizzarla all’occorrenza per affidare l’incarico di supporto a professionisti esperti con competenze adeguate di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale.

Si tratta di una vera e propria struttura che affianca il RUP nello svolgimento di una serie di attività per l’intero ciclo della programmazione alla conclusione della realizzazione dell’opera. Questo ausilio serve anche per evitare un allungamento eccessivo dei tempi contrattuali, per superare costi imprevisti e per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori convolti.

Secondo ANAC l’attività di supporto al RUP consiste:

in un’obbligazione nei confronti del committente avente ad oggetto il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.). In quest’ottica, l’attività di supporto al RUP, anche se prevista al fine di sopperire all’indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all’interno dell’amministrazione, deve essere qualificata quale attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relative al settore di riferimento oggetto dell’incarico, ma anche che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell’ente

RUP carente dei requisiti: affidamento esterno dei compiti

Nel caso in cui il RUP sia carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto ad altri dipendenti o a soggetti esterni. Nello specifico l’’esternalizzazione delle attività del RUP è prevista dall’art. 2 comma 3 dell’Allegato I.2:

Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dall’allegato I.2 del codice.

La Corte dei Conti (deliberazione 41/2024/PAR) sottolinea che l’esternalizzazione di attività di supporto al RUP carente di alcuni requisiti è una possibilità residuale a cui si può far ricorso solo in caso di verificata assenza in organico di altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP ed è autonoma rispetto a quella di supporto al RUP.

Quali sono le attività di supporto al RUP?

Le attività di supporto riguardano tutti quei compiti d’ufficio in capo al RUP: comunicazione, trasparenza, vigilanza, autorizzazioni, ecc.

Il nuovo codice appalti ha ampliato ancora di più l’orizzonte delle responsabilità (e dei compiti) del Responsabile Unico di Progetto, come ad esempio la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, il controllo degli operatori economici, ecc. La struttura di supporto nasce proprio per gestire al meglio questo aggravio di lavoro.

Il seggio di gara è configurabile come un organo di supporto?

Il seggio di gara può essere considerato un organo di supporto di natura amministrativa e non valutativa, distinto dalla commissione giudicatrice. Il suo compito principale è la verifica della documentazione amministrativa, l’apertura dei plichi e, spesso, la gestione delle offerte nei criteri di minor prezzo, agendo in seduta pubblica.

Opera a supporto del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e della stazione appaltante, spesso nella fase di ammissione/esclusione dei concorrenti.

A differenza della commissione giudicatrice (che valuta tecnicamente), il seggio svolge operazioni automatizzate o amministrative come:

verifica dell’integrità dei plichi.
controllo della documentazione amministrativa e soccorso istruttorio.
apertura e lettura delle offerte economiche.
formulazione della graduatoria nei casi di minor prezzo.

Può essere monocratico o collegiale (fino a tre componenti), nominato dopo la scadenza del termine per le offerte.

Mentre la commissione giudicatrice valuta l’offerta tecnica (discrezionalità), il seggio gestisce la fase amministrativa e formale (attività procedimentale).

Consiglio di Stato 916/2026 – Legittima l’esclusione basata sull’istruttoria del seggio di gara

Con la sentenza n. 916 del 4 febbraio 2026, la V Sezione del Consiglio di Stato fornisce importanti chiarimenti in merito alla ripartizione di competenze tra il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e gli organi di supporto (come il seggio di gara) nelle procedure di affidamento, nonché sulla validità delle misure di self-cleaning in presenza di gravi illeciti professionali.

I giudici hanno stabilito che nelle procedure di gara il RUP mantiene la competenza esclusiva nell’adozione dei provvedimenti a valenza esterna (come l’esclusione di un concorrente), ma può legittimamente avvalersi del supporto istruttorio di organi ausiliari, quali il seggio di gara.

Ne consegue che è legittimo il provvedimento di esclusione sottoscritto dal RUP che recepisca gli esiti dell’istruttoria svolta dai collaboratori, anche attraverso la tecnica della motivazione per relationem, purché il RUP faccia propria la proposta condividendone integralmente le valutazioni.

Leggi la sintesi redazionale della sentenza

 

 

 

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