Superbonus e crediti inesistenti: per la Cassazione è truffa aggravata

Superbonus e crediti inesistenti: per la Cassazione è truffa aggravata

La creazione di crediti fittizi tramite sconto in fattura o cessione integra il reato di truffa aggravata e non l’indebita percezione. Il reato si considera consumato già al momento della costituzione del credito nel cassetto fiscale

Con l’Informazione Provvisoria n. 4/2026 del 26 febbraio 2026, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno messo un punto fermo su una delle questioni più dibattute riguardanti le frodi legate ai bonus edilizi (in particolare il Superbonus 110%).

La Suprema Corte è stata chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale fondamentale riguardante la corretta qualificazione giuridica delle condotte fraudolente e il momento esatto in cui il reato si considera perfezionato.

Il caso: crediti fittizi e operazioni inesistenti

La questione ruota attorno al meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito), previste dall’art. 121 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Il caso specifico riguarda la costituzione di un credito d’imposta fittizio basato sulla presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti. In pratica, il meccanismo fraudolento classico: lavori mai eseguiti (o gonfiati), asseverazioni false e creazione sulla Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate di un credito d’imposta inesistente, pronto per essere ceduto o utilizzato in compensazione.

I dubbi interpretativi

Alle Sezioni Unite erano stati posti due quesiti specifici:

qualificazione del reato: la condotta fraudolenta rientra nell’art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) o nell’art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)?
momento consumativo: se si tratta di truffa, il reato è consumato o solo tentato nel momento in cui il credito viene creato ma non ancora incassato o utilizzato?

La decisione delle Sezioni Unite: è truffa aggravata (art. 640-bis c.p.)

Sulla prima questione, la Cassazione ha stabilito che la condotta è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis del Codice Penale.

Non si tratta, quindi, di semplice “indebita percezione” (che punisce la mera presentazione di documenti falsi per ottenere un contributo), ma di una vera e propria truffa aggravata. La Corte riconosce nella creazione di un castello di carte falso (fatture inesistenti, visti di conformità mendaci) quegli “artifizi e raggiri” tipici della truffa, idonei a indurre in errore l’Amministrazione Finanziaria.

Il reato è “consumato” (non tentato) alla creazione del credito

Il secondo punto è forse quello con l’impatto pratico più devastante per gli indagati.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la condotta integra il reato in forma consumata.

Cosa significa? Che non è necessario attendere che il truffatore riesca a monetizzare il credito (vendendolo a una banca o alle Poste) o a utilizzarlo in compensazione per considerare il reato “compiuto”. Il reato si consuma nel momento stesso in cui il credito d’imposta fittizio viene riconosciuto e appare nel cassetto fiscale. Il credito d’imposta, infatti, è considerato un bene giuridico di valore economico in sé, un’entità patrimoniale che entra nella disponibilità del soggetto, realizzando così l’ingiusto profitto con correlativo danno per l’Erario.

Le conseguenze pratiche

La decisione ha pesanti ricadute processuali:

pene più severe: L’art. 640-bis prevede la reclusione da 2 a 7 anni e si procede d’ufficio.
sequestri immediati: essendo il reato consumato al momento della generazione del credito, scattano immediatamente i presupposti per il sequestro preventivo dei crediti (o per equivalente sui beni dell’indagato), senza dover dimostrare l’avvenuto incasso monetario.
prescrizione: il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento della creazione del credito sulla piattaforma, non dal successivo (eventuale) utilizzo.

In attesa del deposito delle motivazioni della sentenza, il principio di diritto è ormai cristallizzato: tolleranza zero per le frodi sui bonus edilizi.

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