Subappalto necessario: la dichiarazione generica basta per qualificarsi?
Subappalto necessario: il TAR Sardegna chiarisce quando la dichiarazione generica non basta e perché il soccorso istruttorio non può sanare l’omissione in gara
Indicare semplicemente di voler subappaltare una categoria di lavori può non essere sufficiente quando il subappalto serve all’impresa per acquisire un requisito di qualificazione che non possiede.
È questo il cuore della sentenza TAR Sardegna n. 1119/2026, relativa all’esclusione di un operatore economico da una gara per lavori di manutenzione di infrastrutture aeroportuali. Il concorrente aveva dichiarato di voler subappaltare integralmente la categoria OG3, ma non aveva compilato la specifica sezione della domanda dedicata al subappalto qualificante.
Per i giudici, subappalto ordinario e subappalto necessario rispondono a funzioni differenti: il primo riguarda l’esecuzione del contratto, il secondo incide direttamente sul possesso dei requisiti di partecipazione.
Il caso: OG3 al 100%, ma nella sezione sbagliata
L’impresa aveva partecipato ad una procedura per un accordo quadro relativo alla manutenzione ordinaria edile e impiantistica di infrastrutture aeroportuali, classificandosi inizialmente al primo posto.
La stazione appaltante ne disponeva però l’esclusione perché l’operatore non possedeva la qualificazione richiesta per la categoria OG3 e, secondo l’amministrazione, non aveva validamente fatto ricorso al subappalto qualificante.
Nella domanda di partecipazione l’impresa aveva dichiarato, nella sezione generale sul subappalto ex art. 119 del D.Lgs. 36/2023, di voler subappaltare OG3 al 100% e OS10 al 49%.
Il problema era un altro: la domanda prevedeva anche un’autonoma sezione per il “subappalto qualificante”, ma questa era stata barrata ed espunta dal concorrente.
I motivi del ricorso
Secondo l’impresa, la volontà di ricorrere al subappalto necessario era comunque inequivocabile. Non possedendo la qualificazione OG3 e dichiarando di voler subappaltare il 100% della relativa categoria, non avrebbe potuto avere altra intenzione.
Pretendere la compilazione della specifica sezione avrebbe quindi rappresentato un formalismo contrario al favor partecipationis.
In via subordinata, il concorrente sosteneva che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. 36/2023, consentendo di chiarire la dichiarazione già presentata.
TAR: subappalto facoltativo e necessario hanno funzioni diverse
Il TAR respinge il ricorso e richiama la recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 6400/2026.
Il passaggio decisivo è la distinzione funzionale tra le due forme di subappalto.
Il subappalto facoltativo riguarda un operatore già dotato delle qualificazioni necessarie, che decide di affidare a terzi parte dell’esecuzione. Il subappalto necessario o qualificante interviene invece quando il concorrente non possiede un requisito necessario per partecipare alla gara e utilizza il subappalto per qualificarsi.
Come osserva il TAR, la dichiarazione generale “attiene alle modalità esecutive della prestazione”, mentre quella relativa al subappalto necessario “impinge nel possesso o meno dei requisiti di partecipazione alla gara”.
Da questa differenza deriva la conclusione: quando gli atti di gara prevedono una specifica e autonoma dichiarazione per il subappalto qualificante, la sola indicazione della categoria nella sezione dedicata al subappalto ordinario non è sufficiente.
Nel caso concreto, inoltre, l’operatore non aveva semplicemente dimenticato di compilare la sezione: l’aveva espressamente barrata.
Perché il soccorso istruttorio non può sanare l’errore
Anche il terzo motivo viene respinto.
Secondo il TAR, non si tratta di completare una dichiarazione già idonea né di correggere una semplice irregolarità formale. Consentire al concorrente di precisare successivamente che il subappalto indicato era “necessario” significherebbe attribuire alla dichiarazione originaria una diversa funzione qualificatoria.
Il giudice afferma infatti che la dichiarazione di subappalto ordinario è inammissibile rispetto alla funzione che l’impresa vorrebbe attribuirle e non semplicemente incompleta.
Il soccorso istruttorio non può quindi essere utilizzato per sopperire alla mancanza di un requisito di partecipazione o per trasformare ex post una dichiarazione di subappalto facoltativo in una dichiarazione di subappalto necessario.
Il ricorso viene così respinto e l’esclusione confermata.
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