Strutture in area da campeggio: quali sono precarie?
Tar Lombardia: le opere destinate a soddisfare esigenze permanenti non possono essere considerate precarie né esenti da permessi edilizi
La sentenza del Tar Lombardia n. 3133/2025 affronta il tema della legittimità di un’ordinanza di rimessione in pristino emessa da un Ente Parco regionale nei confronti di un campeggio privato, oggetto di presunti abusi edilizi e paesaggistici. La decisione analizza la rilevanza della proprietà e gestione dell’area, l’individuazione delle opere abusive, la necessità dei titoli autorizzativi paesaggistici e urbanistici, nonché il rispetto dei principi di partecipazione e proporzionalità nell’adozione del provvedimento sanzionatorio.
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Il caso
La società ricorrente ha impugnato un provvedimento emesso da un Ente Parco regionale, che ordinava la rimessione in pristino di opere edilizie realizzate senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche.
La società, proprietaria e gestore di una struttura ricettiva all’aperto da molti anni, aveva effettuato nel tempo vari ampliamenti e interventi di miglioramento, ritenuti sempre autorizzati dalle competenti autorità locali. A seguito di verifiche condotte da organi di controllo su impulso della Procura, il Comune e l’Ente Parco hanno avviato un procedimento amministrativo finalizzato a valutare la legittimità urbanistica e paesaggistica degli interventi realizzati nell’area della struttura.
La società ha presentato osservazioni in risposta alle comunicazioni ricevute. Successivamente, l’Ente Parco ha notificato un’ordinanza con cui si ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere realizzate in assenza di autorizzazione o in difformità da questa.
La società ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, contestando in primo luogo un presunto difetto di istruttoria e motivazione, nonché eccesso di potere per presunta illogicità e irragionevolezza. Ha inoltre dedotto violazioni di legge e la falsa applicazione di norme procedurali relative al diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi.
L’Ente Parco si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, con ordinanza, ha accolto la richiesta della società di sospendere temporaneamente l’esecuzione del provvedimento e ha disposto l’integrazione del contraddittorio coinvolgendo anche il Comune. Successivamente, il Comune si è costituito in giudizio contestando anch’esso le ragioni del ricorso.
Quando un’opera precaria è esente da titolo abilitativo?
Preliminarmente, deve essere respinta la richiesta della parte ricorrente di riunire il presente giudizio con un altro procedimento relativo a un’ordinanza analoga di ripristino dello stato dei luoghi, poiché, pur trattandosi di vicende strettamente connesse, esse riguardano provvedimenti autonomi adottati da enti diversi e disciplinati da poteri non sovrapponibili.
Sulla fondatezza del ricorso, esso non può essere accolto.
Con il primo motivo, la ricorrente ha contestato l’ordinanza sostenendo che il compendio indicato non sarebbe di sua proprietà e le opere abusive non sarebbero state descritte con sufficiente dettaglio. Tali censure risultano infondate.
Anche se nell’oggetto dell’ordinanza vi era un’indicazione errata dei dati catastali, nel corpo dell’atto la localizzazione delle opere è chiaramente specificata, consentendo alla ricorrente di conoscere con precisione l’oggetto della sanzione. La giurisprudenza ha affermato che un errore formale di questo tipo non inficia la validità del provvedimento se la descrizione delle opere consente la loro identificazione (Consiglio di Stato e T.A.R.).
Inoltre, l’ordinanza fornisce un dettagliato elenco delle opere abusive presenti nel compendio, comprese piazzole attrezzate, strutture fisse con tettoie e verande, impianti idrici ed elettrici, aree recintate, percorsi interni, tettoie di protezione e la distribuzione di posti auto.
Non sono rilevanti né le autorizzazioni generiche eventualmente rilasciate in passato dall’ente parco né la pretesa qualificazione di alcune opere come “temporanee”, poiché:
le strutture hanno caratteristiche di fissità e stabilità;
il loro utilizzo è continuativo o reiterato nel tempo, essendo destinate all’attività di campeggio;
la normativa vigente richiede per tali opere il rilascio di titoli edilizi e paesaggistici, conformemente al Testo unico dell’edilizia e al Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La giurisprudenza consolidata stabilisce che opere destinate a soddisfare esigenze permanenti non possono essere considerate precarie né esenti da permessi edilizi.
la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.
Inoltre, le normative regionali, anche se menzionate dalla ricorrente, non possono derogare a tali principi statali e molte delle costruzioni presenti nel compendio sono strutture fisse che avrebbero comunque richiesto il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, secondo la legge nazionale e regionale.
La ricorrente, infine, deduce il mancato coinvolgimento di terzi e la violazione delle garanzie partecipative con riferimento al presunto legittimo affidamento, ma tali censure risultano infondate in quanto, quale proprietaria e gestore del compendio, è legittima destinataria dell’ordinanza di ripristino, la quale costituisce atto vincolato la cui efficacia non è condizionata da autorizzazioni pregresse né dalla durata nel tempo delle opere abusive.
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