Sottostima dei costi del personale nella base d’asta, interviene ANAC
La Delibera n. 29/2026 chiarisce il confine tra discrezionalità tecnica e vizio dell’istruttoria nella determinazione dell’importo a base di gara nei servizi ad alta intensità di lavoro
Il calcolo della base d’asta di una gara d’appalto non è una mera operazione aritmetica, ma il pilastro su cui poggia la sostenibilità dell’intera procedura. Con la Delibera n. 29 del 3 febbraio 2026, l’ANAC interviene su una controversia relativa all’affidamento dei servizi di trasporto infermi, ribadendo che la discrezionalità della Pubblica Amministrazione incontra un limite invalicabile: la coerenza tra prestazioni richieste e costi della manodopera.
Base d’asta insufficiente per coprire il costo della manodopera
La controversia nasce dall’istanza di una società in merito alla congruità dell’importo posto a base d’asta in una procedura di affidamento. In particolare, l’operatore economico evidenzia come il valore economico stimato non consentirebbe la formulazione di un’offerta sostenibile, ritenendo compromesso l’equilibrio sinallagmatico del contratto. Secondo quanto rappresentato dall’istante, la base d’asta risulterebbe insufficiente a coprire il costo della manodopera e gli oneri necessari per il corretto espletamento del servizio richiesto dal bando, consistente nell’erogazione continuativa e coordinata del trasporto infermi, sia per servizi programmati sia in emergenza-urgenza, da garantire 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.
La Stazione appaltante ha rigettato le doglianze sollevate dall’operatore economico, affermando la piena adeguatezza dell’importo posto a base di gara e, conseguentemente, la legittimità e correttezza delle valutazioni tecnico-economiche effettuate per determinare il costo della manodopera necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento.
La base d’asta è una valutazione tecnica
L’ANAC sottolinea che la determinazione del prezzo a base d’asta non è una scelta di mera opportunità, ma una valutazione tecnico-discrezionale sindacabile solo per manifesta illogicità, inattendibilità o disparità di trattamento, senza possibilità di sostituzione da parte del Giudice o dell’Autorità. La base di gara, pur non dovendo coincidere con il prezzo di mercato, deve essere definita secondo criteri verificabili e dati attendibili, al fine di evitare importi arbitrari o sproporzionati che possano alterare la concorrenza.
La decisione di ANAC
Il Consiglio ritiene che l’operato della Stazione appaltante nella determinazione della base d’asta e del costo della manodopera sia inficiato da un’istruttoria incompleta e inadeguata. In particolare, si rileva l’assenza di una coerente correlazione tra le prestazioni contrattuali richieste, così come delineate negli atti di gara, e i criteri di remunerazione del servizio.
Ne consegue l’obbligo per la Stazione appaltante di procedere all’annullamento in autotutela degli atti di gara e di effettuare una nuova e puntuale quantificazione di tutti i costi necessari alla corretta esecuzione del servizio, in conformità a quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto.
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